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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 36137/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c;, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena e nella reiterazione di una richiesta già accolta, con conseguente aspecificità della censura (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c;, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico in quanto si risolve nella mera critica al diniego di riduzione della pena e nella reiterazione di una richiesta già accolta, con conseguente aspecificità della censura (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris