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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02509/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10028-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].3,comma 8, L. 297/82 Neutralizzazione R.G.N. 10028/2017 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1580/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1025/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, previa «neutralizzazione » di 342 setti mane lavorative, prestate dal 1.3.1979 al 12.04.1986 alle dipendenze della società Micro mega s.r.l., con condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze;

2. per la Corte territoriale , l ’art.3, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, come rimodellato dalla Corte costituzionale, pone un generale principio dineutralizzazione dei periodi contributivi non utili a pensione senza alcun limite dei periodi neutralizzabili, che, pertanto, non devono essere necessariamente contenuti in 260settimane contributive; per la Corte di appello, la norma stabilisce un minimum di trattamento pensionistico intangibile costituito daquello derivante dalla contribuzione necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, sicché ogni contribuzione successiva che vada a determinare la diminuzione del suddetto minimo è neutralizzabile: unica condizione è che, al momento del venir meno dell’occupazione con maggior retribuzione (e quindi contribuzione) il lavoratore abbia già maturato l’anzianità contributiva minima per il trattamento pensionistico;

3. a vverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Parte controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

4. con l'unico motivo di ricorso, l’ INPS – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -deduce violazione dell’art. 13 del D. Lgs. nr. 503 del 1992, dell’art. 3 della legge n r . 297 del 1982, nonché dell’art. 16 della legge nr. 233 del 1990, per avere la corte territoriale applicato il principio della cd.

« neutralizzazione » dei periodi di copertu r a contributiva connotati da minor retribuzione per un periodo maggiore dell’ultimo quinquennio, così estendendo, in modo non consentito, la portata della pronuncia nr. 264 del 1994 della Corte Costituzionale;

5. il mot ivo è fondato;

6. in fatto , è pacifico che: ✓ il controricorrente è titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, con cumulo di quote poste a carico di diverse Gestioni, presso le quali ha versato la relativa contribuzione.

Il pensionato è, infatti, titolare di pensione liquidata dalla Gestione commercianti, liquidata, con decorrenza da gennaio 2007, sulla base anche di contributi versati alla Gestione lavoratori Dipendenti; ✓ la richiesta neutralizzazione afferisce alla quota a) della pensione, ex art. 13 del D.Lgs nr. 503 del 1992, venendo in rilievo la contribuzione per lavoro dipendente versata in epoca anteriore al 1° gennaio 1993 (precisamente nel periodo 1979/1986); ✓ il requisito contributivo minimo, per il trattamento pensionistico riconosciuto, èstato raggiunto nel 1975;

7. ciò posto, il profilo controverso concerne la possibilità o meno di neutralizzare un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato;

8. l a questione è stata già affrontata dalla Corte e decisa con l’affermazione di principi cui occorre assicurare continuità in questa sede;

9. la sentenza della Corte costituzionale n r . 82 del 2017ha evidenziato che l'operatività del principio dineutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto «la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza nr. 388 del 1995, punto

4. del Considerato in diritto, e sentenza nr.264 del 1994, punto

3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori»;

10. alla pronuncia della Consulta hanno fatto segui to sentenze di questa Corte (v.

Cass. nr. 26442 del 2021) secondo cui, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dellalegge n r . 297 del 1982, art. 3, comma 8, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio dineutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione (vedi anche Cass. nr. 11649 del 2018, in motivazione); 11.in applicazione e a chiarimento degli esposti principi, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, caratterizzata dal versamento di contributi a differenti gestioni, di recente, la Corte ha, da un lato, ribadito che il principio di «neutralizzazione» opera solo all'interno del periodo indicato dall'art. 3, comma 8, della legge n r . 297 del 1982 , e quindi in relazione all'ultimo quinquennio di contribuzione eha, dall’altro, chiarito che, nelle ipotesi di « versamenti in diverse gestioni » , il quinquennio neutralizzabile va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento (in termini, Cass. nr. 29967 del 2022); 12.la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un limite al periodo neutralizzabileè, perciò, incorsa nel denunciato errore di diritto.

Va,dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a l riesam e della fattispecie concreta , facendo corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte; 13.al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio; PQM La Corte accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10028-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].3,comma 8, L. 297/82 Neutralizzazione R.G.N. 10028/2017 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1580/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1025/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, previa «neutralizzazione » di 342 setti mane lavorative, prestate dal 1.3.1979 al 12.04.1986 alle dipendenze della società Micro mega s.r.l., con condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze; 2. per la Corte territoriale , l ’art.3, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, come rimodellato dalla Corte costituzionale, pone un generale principio dineutralizzazione dei periodi contributivi non utili a pensione senza alcun limite dei periodi neutralizzabili, che, pertanto, non devono essere necessariamente contenuti in 260settimane contributive; per la Corte di appello, la norma stabilisce un minimum di trattamento pensionistico intangibile costituito daquello derivante dalla contribuzione necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, sicché ogni contribuzione successiva che vada a determinare la diminuzione del suddetto minimo è neutralizzabile: unica condizione è che, al momento del venir meno dell’occupazione con maggior retribuzione (e quindi contribuzione) il lavoratore abbia già maturato l’anzianità contributiva minima per il trattamento pensionistico; 3. a vverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Parte controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con l'unico motivo di ricorso, l’ INPS – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -deduce violazione dell’art. 13 del D. Lgs. nr. 503 del 1992, dell’art. 3 della legge n r . 297 del 1982, nonché dell’art. 16 della legge nr. 233 del 1990, per avere la corte territoriale applicato il principio della cd. « neutralizzazione » dei periodi di copertu r a contributiva connotati da minor retribuzione per un periodo maggiore dell’ultimo quinquennio, così estendendo, in modo non consentito, la portata della pronuncia nr. 264 del 1994 della Corte Costituzionale; 5. il mot ivo è fondato; 6. in fatto , è pacifico che: ✓ il controricorrente è titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, con cumulo di quote poste a carico di diverse Gestioni, presso le quali ha versato la relativa contribuzione. Il pensionato è, infatti, titolare di pensione liquidata dalla Gestione commercianti, liquidata, con decorrenza da gennaio 2007, sulla base anche di contributi versati alla Gestione lavoratori Dipendenti; ✓ la richiesta neutralizzazione afferisce alla quota a) della pensione, ex art. 13 del D.Lgs nr. 503 del 1992, venendo in rilievo la contribuzione per lavoro dipendente versata in epoca anteriore al 1° gennaio 1993 (precisamente nel periodo 1979/1986); ✓ il requisito contributivo minimo, per il trattamento pensionistico riconosciuto, èstato raggiunto nel 1975; 7. ciò posto, il profilo controverso concerne la possibilità o meno di neutralizzare un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato; 8. l a questione è stata già affrontata dalla Corte e decisa con l’affermazione di principi cui occorre assicurare continuità in questa sede; 9. la sentenza della Corte costituzionale n r . 82 del 2017ha evidenziato che l'operatività del principio dineutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto «la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza nr. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza nr.264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori»; 10. alla pronuncia della Consulta hanno fatto segui to sentenze di questa Corte (v. Cass. nr. 26442 del 2021) secondo cui, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dellalegge n r . 297 del 1982, art. 3, comma 8, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio dineutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione (vedi anche Cass. nr. 11649 del 2018, in motivazione); 11.in applicazione e a chiarimento degli esposti principi, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, caratterizzata dal versamento di contributi a differenti gestioni, di recente, la Corte ha, da un lato, ribadito che il principio di «neutralizzazione» opera solo all'interno del periodo indicato dall'art. 3, comma 8, della legge n r . 297 del 1982 , e quindi in relazione all'ultimo quinquennio di contribuzione eha, dall’altro, chiarito che, nelle ipotesi di « versamenti in diverse gestioni » , il quinquennio neutralizzabile va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento (in termini, Cass. nr. 29967 del 2022); 12.la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un limite al periodo neutralizzabileè, perciò, incorsa nel denunciato errore di diritto. Va,dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a l riesam e della fattispecie concreta , facendo corretta applicazione delle indicazioni di questa Corte; 13.al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio; PQM La Corte accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, i
Sentenza Cassazione n. 02509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris