CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 39685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 11/01/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Cuneo in data 10/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso deduce l'inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., ed è inammissibile poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. In particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, sulla recidiva, la corte ha valorizzato le innumerevoli condanne del FERRI per i reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa e appropriazione indebita) che - unitamente alla "disinvoltura criminale e all'assenza di qualunque resipiscenza" - manifestano una rilevante capacità criminale e "una totale indifferenza all'effetto deterrente delle precedenti esperienze giudiziarie"; a fronte della comprovata e aumentata pericolosità sociale del reo, corretta risulta la valutazione dei giudici di merito operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. e non esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati; la corte ha infatti esaminato in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si è proceduto e le precedenti condanne e ha vagliato se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3 Sent. n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419)]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] P