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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06898/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 56, 61, n. 5, 99, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Deduce violazione di legge in relazione alla mancata motivazione con riguardo alla differente partecipazione al reato degli imputati, vizio di motivazione e travisamento di una prova.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.

Occorre ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 56, 61, n. 5, 99, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce violazione di legge in relazione alla mancata motivazione con riguardo alla differente partecipazione al reato degli imputati, vizio di motivazione e travisamento di una prova. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. Occorre ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -
Sentenza Cassazione n. 06898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris