CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Marsala, il 23 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione della sentenza quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica, per essere la condanna fondata su deposizioni dei testi verificatori dell'ente erogatore e documenti non esaurienti in relazione alla diretta attribuzione della condotta all'imputata. Si contesta che la ricorrente sia stata autore materiale dell'allaccio abusivo e che la motivazione offerta renda sufficienti elementi in tal senso, considerate anche le circostanze aggravanti ritenute e contestate. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a fronte di motivazione completa, logica ed esauriente contenuta nelle convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), non specifica le richieste con indicazione espressa delle ragioni in fatto e in diritto dei dati che le sorreggono. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Tale precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.). Corretta e logica è, infatti, l'esauriente motivazione con la quale il ricorso non si confronta, puntualmente, circa la riferibilità della condotta alla ricorrente, indicata come intestataria dell'utenza, gestore in via esclusiva dell'azienda agricola di famiglia servita e che si avvaleva dalla corrente elettrica che è stata sottratta, immobile dunque nella sua diretta disponibilità, oltre che sottoscrittrice del verbale di verifica all'atto dell'intervento dei verificatori dell'ente erogatore. Così come esauriente e conforme al costante indirizzo di questa Corte di legittimità è la motivazione nella parte in cui individua la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti. In particolare, sussiste la violenza sulle cose, individuata nella realizzazione di abusivo collegamento di cavi alla rete elettrica, anche sotto traccia, considerato che con tale sistema di allaccio, si passa attraverso il danneggiamento per distacco dei fili conduttori e della stessa rete. Del pari, coerente e immune da censure di ogni tipo è la motivazione nella parte in cui riconosce la esposizione alla pubblica fede, per essere l'allaccio diretto, realizzato nel palo dell'Enel e, dunque sulla rete esterna, comunque agendo su cose destinate a pubblico servizio. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]