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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22281/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa valutazione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 06/07/2016, il Tribunale di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Vigile di quartiere di Verona, responsabile dei seguenti reati: A) falso per induzione in atto pubblico e truffa aggravata continuati, perché con artifici e raggiri consistiti nel fingersi malato e nel rappresentare al medico curante di soffrire di un disturbo in realtà inesistente, induceva in errore il sanitario che rilasciava certificato medico falsamente attestante lo stato di morbilità, certificato che veniva presentato presso l'amministrazione di appartenenza così indotta in errore circa la sussistenza della malattia, in tal modo conseguendo l'ingiusto profitto dell'indebita concessione di un giorno di malattia con relativo trattamento economico (il 09/03/2014, il 09/02/2014, il 26/01/2014 e il 06/04/2013); B) false certificazioni ex art. 55 -quinquies del d.

Igs. 30 marzo 20021, n. 165, perché giustificava l'assenza dal servizio mediante certificazioni mediche attestanti falsamente lo stato di malattia (il 09/03/2014, il 09/02/2014, il 26/01/2014 e il 06/04/2013).

Assolto l'imputato dai reati indicati contestati come commessi il 05/4/2014, Gugole, con la continuazione e la diminuente per il rito, veniva condannato, con i doppi benefici, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita Comune di Verona.

Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata in data 08/02/2021, ha riqualificato il reato di falso per induzione in atto pubblico sub A) a norma degli artt. 48 — 480 cod. pen., ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 521, 516 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

I reati contestati sono direttamente collegati alla supposta inesistenza di uno stato di malattia, che l'imputato avrebbe simulato, laddove è emerso che la malattia lamentata era effettivamente esistente e che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato solo per aver simulato sintomi inesistenti di una malattia però esistente, sicché il fatto originariamente contestato è stato modificato nell'aver simulato i sintomi di una malattia in realtà esistente.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 48, 480, 640 cod. pen., 55 -quinquies d.

Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e vizi di motivazione, avendo la difesa provato la sussistenza della malattia sofferta dall'imputato, attraverso la consulenza medico-legale prodotta in cui si dava atto della necessità, in presenza di episodi di riacutizzazione del dolore, di riposo, con astensione dal lavoro.

Con particolare riferimento al certificato medico del 06/04/2013, attestante uno stato di diarrea e vomito, non è emerso alcun elemento dimostrativo del fatto che il medico non avesse visitato il paziente e che l'imputato fosse andato allo stadio, laddove la sentenza impugnata non si confronta con le doglianze difensive e si fonda su presunzioni prive di rilevanza scientifica, tanto più che non viene fornita alcuna motivazione circa l'asserita incompatibilità tra la malattia patita dall'imputato e la sua presenza all'aperto.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 15 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'art. 4, Prot. 7 Cedu, avuto riguardo al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 55-quínquies d.

Igs. n. 165 del 2001 nel reato di truffa, sussistendo tra tali norme un concorso apparente, laddove il concorso dei reati - nonostante l'incipit dell'art. 55-quinquies cit. - vìola il ne bis in idem sostanziale, non essendo il criterio di specialità, da solo, sufficiente a dirimere tutte le ipotesi di concorso apparente di norme.

Le due norme incriminatrici condividono un nucleo comune, la medesimezza del fatto (ossia la presentazione di certificazioni mediche ritenute attestanti una malattia inesistente), che rende estensibili i princìpi del ne bis in idem, mentre l'unicità della condotta addebitabile all'imputato sotto il profilo naturalistico fa sì che l'unica opzione interpretativa della clausola di salvaguardia di cui all'art. 55- quinquies cit. sia quello di attribuirle la funzione di clausola di sussidiarietà, avente la funzione di consentire l'applicazione del reato previsto dalla legge speciale qualora non fosse configurabile uno dei reati previsti dal codice penale, nel caso di specie, la truffa aggravata ai danni dello Stato.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 55-quinquies d.

Igs. n. 165 del 2001 e dell'art. 480 cod. pen., nonché vizi di motivazione.

La giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità del falso in caso di contestuale contestazione del reato ex art. 55-quinquies cit., dovendosi escludere la natura pubblica dell'atto contenente la menzogna, sicché, nel compiere l'attestazione, il pubblico dipendente non agisce per conto della P.A., ma quale soggetto privato.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 132, 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei motivi di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.

2.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv 205620).

L'imputazione faceva riferimento a un «disturbo in realtà inesistente» e a «uno stato di morbilità» attestato dal sanitario contrariamente al vero: è di tutta evidenza che non sussiste alcuna trasformazione - e, tantomeno, una trasformazione radicale - del fatto accertato rispetto a quello contestato, laddove comunque nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi verificata alla luce della piena possibilità di difendersi assicurata all'imputato (e dallo stesso neppure denunciata, come osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte).

3. Anche il secondo motivo non è fondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

Profili, questi ultimi, da ravvisare nella parte del ricorso che fa leva sulla dedotta sussistenza di una malattia sofferta dall'imputato (riscontrata dalla consulenza medico-legale espletata) e sulla necessità, in presenza di episodi di riacutizzazione del dolore, di riposo.

Ora, sul punto, il giudice di appello ha rilevato come sia stato accertato che il comportamento dell'imputato subito dopo aver ottenuto la certificazione sanitaria era incompatibile con i disturbi diagnosticati dal certificato; per gli ultimi tre episodi, in particolare (09/03/2014, 09/02/2014 e 26/01/2014), Gugole è risultato registrato in ingresso allo stadio, presenza - riscontrata ora dai tabulati telefonici, ora dalla videoregistrazione delle telecamere di controllo - ritenuta dalle conformi sentenze di merito - con valutazione in linea con gli elementi probatori richiamati e immune da vizi logici - incompatibile con le attestazioni sanitarie (relative a mal di schiena riacutizzato, etc.): il ricorso non si confronta con questi dati, risultando, per un verso, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, implicante, questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile "sovrapposizione" rispetto alla valutazione dei giudici di merito.

Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per il quale il compendio probatorio non presenta registrazioni dell'imputato all'ingresso dello stadio - i giudici di merito hanno valorizzato le risultanze di cui ai tabulati telefonici che collocavano l'imputato allo stadio nel corso di svolgimento della partita (a fronte di una diagnosi di diarrea e vomito), risultanze, queste, rispetto alle quali nessuna deduzione idonea a confutarne la valenza è emersa nel giudizio: al riguardo, le censure articolate con il ricorso sono prive di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

4. Il terzo motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene «fermo quanto previsto dal codice penale» (Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223).

Come si vedrà, il Collegio condivide la conclusione cui giunge l'orientamento appena richiamato, ma non l'interpretazione dell'incipit dell'art. 55-quinquies cit.

Invero, al di là di tale incipit della norma della legislazione speciale (sul quale si tornerà infra), il concorso apparente con la norma codicistica deve comunque essere escluso.

La fattispecie di cui all'art. 55-quinquies cit. è un reato di mera condotta, mentre la truffa aggravata è reato di evento a dolo specifico; in altri termini, la fattispecie di false attestazioni o certificazioni ex art. 55- quinquies cit. richiede, quale elemento costitutivo, la mera giustificazione dell'assenza dal servizio attraverso la certificazione sanitaria falsa, mentre nella struttura del reato di cui all'art. 640 cod. pen. gli artifici e raggiri della truffa, introducono «una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l'induzione in errore» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499) eventi, l'induzione in errore e un atto di disposizione patrimoniale da parte della persona offesa, cui si sommano l'ingiusto profitto e il danno (tanto che autorevole dottrina parla, con riguardo al delitto ex art. 640 cod. pen., di "quadruplice evento").

Di conseguenza, venendo in rilievo, da un lato, un reato di mera condotta (quello ex art. 55 -quinquies cit.) e, dall'altro, un reato di evento (la truffa), riconoscere il concorso apparente tra le due norme incriminatrici implicherebbe l'attribuzione al reato di truffa della natura di reato complesso, ma, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi, mentre non basta che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dall'unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti (Sez. 2, n. 7780 del 15/02/1990, Ferrari, Rv. 184511).

Rilievo, questo, di recente ribadito dalle Sezioni unite, secondo cui il fatto deve «essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l'eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta» (Sez.

U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973).

L'orientamento è condiviso anche dalla Corte costituzionale, secondo cui «la costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni» (Corte cost., sent. n. 249 del 2010).

Con specifico riferimento al rapporto tra falso documentale e truffa, del resto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, non ricorrendo in tale caso l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, Franchi, Rv. 240081).

Anche autorevole dottrina sottolinea che la formazione e l'uso di documenti falsi non è un elemento costitutivo tipico della truffa, mentre l'induzione in errore non è elemento costitutivo dei delitti di falso, sicché la convergenza delle due fattispecie, nella qualificazione di un dato fatto storico, è occasionale, il che esclude il concorso apparente di norme.Né giovano alla tesi del ricorrente i riferimenti alla sentenza Donati delle Sezioni unite e alla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale.

Vero è che Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 ha delineato la nozione di "identità del fatto", ai fini del divieto di bis in idem, in un'ottica, non già di "idem legale", bensì storico-naturalistica e che all'impostazione seguita dalla sentenza Donati si è ricollegata anche la giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016; tale pronuncia, però, ha statuito la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; conclusione, questa, che chiama appunto in causa il divieto di bis in idem, ma certo non preclude, come nel caso di specie, il simultaneus processus.

A ben vedere, il ricorso - pur consapevole della loro diversità - sovrappone impropriamente le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale, che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in realtà non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529).

5. Il quarto motivo, invece, deve essere accolto e il suo scrutinio impone, come si è anticipato, un approfondimento circa la clausola con la quale si apre la disposizione della legislazione speciale di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia «fermo quanto previsto dal codice penale».

5.1. Valorizzando tale clausola, Sez. 3, n. 45696 del 2015, Chianese, cit. (così come le altre pronunce espressive del medesimo indirizzo), ritiene «configurabile il concorso tra la fattispecie di truffa aggravata e quella di false attestazioni o certificazioni, posto che è lo stesso legislatore a prevedere l'applicazione congiunta della fattispecie penale di cui all'art. 55-quinquies con quelle previste dal codice penale».

L'interpretazione dell'incipit della norma di legislazione complementare accolta dalle pronunce richiamate non può essere condivisa.

E' noto che la normativa penale fa talora ricorso a clausole di riserva, ossia a formule previste nel corpo di una disposizione di parte speciale al fine di sancire espressamente l'inapplicabilità - la "soccombenza", secondo un'icastica espressione dottrinale - di tale disposizione in caso di concorso con altre sul medesimo fatto; in altre parole, la clausola di riserva codifica in termini di concorso apparente di norme il rapporto tra due norme e stabilisce l'applicabilità della sola norma che non prevede la clausola (ad esempio, l'art. 494 cod. pen. vede il proprio ambito applicativo circoscritto all'ipotesi che il fatto non costituisca altro delitto contro la fede pubblica; l'art. 323 cod. pen. è applicabile solo quando il fatto non costituisce più grave reato).

Una funzione, allo stesso tempo, analoga e opposta è svolta da quelle clausole che sanciscono l'applicazione congiunta di due norme: funzione analoga, perché, come le clausole di riserva, definiscono espressamente la disciplina del concorso; funzione opposta, perché la disciplina stabilita è nel senso del concorso dei reati (o, meglio degli illeciti).

In tali ipotesi, dunque, la convergenza delle norme trova soluzione ex lege nella direzione del concorso dei reati (o degli illeciti) e, dunque, nel cumulo sanzionatorio.

E' il caso, ad esempio, dei reati di "abuso di mercato" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: artt. 184 e 185 t.u.f) e delle corrispondenti fattispecie (formalmente) amministrative (ma sostanzialmente penali, secondo la giurisprudenza della Corte EDU) di cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.f., entrambe caratterizzate dalla formula di apertura «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» che prescrive l'applicazione congiunta delle due norme di ciascuna "coppia".

L'orientamento in esame interpreta l'incipit dell'art. 55-quinquies cit. alla stregua di una clausola di questo secondo tipo, ma il dato letterale è incompatibile con siffatta lettura: la clausola («fermo quanto previsto dal codice penale») non fa riferimento, "tenendole ferme", alle norme incriminatrici previste dal codice penale, ma al codice penale tout court e quindi, ad esempio, anche agli artt. 15 e 84 cod. pen. che governano il confine tra concorso apparente di norme e concorso di reati.

Né l'inequivoco dato letterale può essere superato richiamando, ad esempio, l'intenzione del legislatore storico, poiché, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l'interpretazione letterale della legge [...] è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete», sicché «l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi», ma tale criterio «non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa» (Sez.

U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru).

Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata «non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme» e, dunque, impedisce di conseguire in via interpretativa «l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (così, ex plurimis, Corte cost., sent. n.110 del 2012).

Il dato letterale, dunque, è «l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e ne segna il limite "esterno"; limite che deve essere individuato con particolare rigore nella materia penale, in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto ad essa, dalla riserva di legge» ex art. 25, secondo comma, Cost. (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934).

5.2. I rilievi svolti inducono ad affrontare la questione del rapporto tra il reato di cui all'art. 55 -quinquies d.

Igs. n. 165 del 2001 in esame e quello previsto dall'art. 480 cod. pen. alla luce degli ordinari criteri.

Ora, come è noto, nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie.

Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare, sul bene giuridico tutelato, in quanto «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez.

U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).

Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma, in tema di concorso di reati e concorso apparente di norme, che il criterio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. (e, mette conto precisare, la cd.

"specialità unilaterale") «è da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dal citato art. 15, possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse» (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.

Sez.

U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli).

In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf.

Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902).

Alla luce degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici in esame, quella di falsa certificazione ex art. 55-quinquies cit. risulta speciale rispetto a quella delineata dall'art. 480 cod. pen.: a fianco dell'identità della condotta (Vimmutatio veri) e del documento falsificato (un certificato), vanno considerati gli elementi specializzanti caratteristici della fattispecie di cui al d.

Igs. n. 165 del 2001, elementi rappresentati dall'oggetto della mendace attestazione (una condizione giustificatrice dell'assenza lavorativa) e dalla speciale figura di pubblico ufficiale, ossia un medico (non venendo in rilievo, ai fini del confronto strutturale indicato, che questi sia concorrente o autore mediato).

5.3. Pertanto, deve concludersi che il reato di falso in certificazione di cui all'art. 55-quinquies del d.

Igs. 30 marzo 2001, n. 165 è in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 480 cod. pen. (anche nel caso di falso per induzione) e, pertanto, non concorre con quest'ultimo che resta dunque assorbito nel primo.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. Il quinto motivo non è fondato.

La Corte distrettuale - oltre a ripercorrere gli elementi dedotti come positivi dall'appellante e a confutarne la prospettazione - ha valorizzato, quali elementi ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, plurimi dati e, in particolare, la gravità della condotta, espressa dalla reiterazione dei fatti-reato.

Le doglianze del ricorrente non inficiano la motivazione del giudice di appello, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

7. Il sesto motivo è inammissibile.

Quanto alla pena-base, ridefinita alla luce della riqualificazione in melius operata dal giudice di appello, la stessa è stata determinata in misura assai prossima al minimo legale e congruamente motivata attraverso il richiamo ai criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., il che rende manifestamente infondata la censura.

Inoltre, gli aumenti per i reati- satelliti sono stati determinati in misura uguale per ciascuno di essi, secondo il criterio già seguito dalla sentenza di primo grado e non contestato in sede di appello, sicché la relativa doglianza è inammissibile.

8. Il settimo motivo non è fondato.

Come rilevato dalla sentenza impugnata, la sentenza n. 61 del 2020 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità solo degli ultimi tre periodi del comma 3-quater dell'art. 55-quater d.

Igs. 165 del 2001, mentre non ha inciso né sul rinvio, quanto al danno d'immagine, operato dal comma 2 dell'art. 55-quinquies al comma 3-quater, né sul primo periodo di quest'ultima disposizione.

In ogni caso, la risarcibilità del danno all'immagine è in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271568).

8. Osserva a questo punto il Collegio che, non essendo inammissibile il ricorso, per i fatti commessi in data 06/04/2013, anche considerando il 366 giorni di sospensione, la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata il 07/10/2021.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001; la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali limitatamente ai residui reati commessi il 06/04/2013.

Ne consegue che deve essere eliminata la pena corrispondente a sei reati-satellite (per ciascuno, giorni 15 di reclusione ed euro 50 di multa), ossia mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito come da dispositivo.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo e il rigetto nel resto del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa valutazione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 06/07/2016, il Tribunale di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Vigile di quartiere di Verona, responsabile dei seguenti reati: A) falso per induzione in atto pubblico e truffa aggravata continuati, perché con artifici e raggiri consistiti nel fingersi malato e nel rappresentare al medico curante di soffrire di un disturbo in realtà inesistente, induceva in errore il sanitario che rilasciava certificato medico falsamente attestante lo stato di morbilità, certificato che veniva presentato presso l'amministrazione di appartenenza così indotta in errore circa la sussistenza della malattia, in tal modo conseguendo l'ingiusto profitto dell'indebita concessione di un giorno di malattia con relativo trattamento economico (il 09/03/2014, il 09/02/2014, il 26/01/2014 e il 06/04/2013); B) false certificazioni ex art. 55 -quinquies del d. Igs. 30 marzo 20021, n. 165, perché giustificava l'assenza dal servizio mediante certificazioni mediche attestanti falsamente lo stato di malattia (il 09/03/2014, il 09/02/2014, il 26/01/2014 e il 06/04/2013). Assolto l'imputato dai reati indicati contestati come commessi il 05/4/2014, Gugole, con la continuazione e la diminuente per il rito, veniva condannato, con i doppi benefici, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita Comune di Verona. Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata in data 08/02/2021, ha riqualificato il reato di falso per induzione in atto pubblico sub A) a norma degli artt. 48 — 480 cod. pen., ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 521, 516 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. I reati contestati sono direttamente collegati alla supposta inesistenza di uno stato di malattia, che l'imputato avrebbe simulato, laddove è emerso che la malattia lamentata era effettivamente esistente e che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato solo per aver simulato sintomi inesistenti di una malattia però esistente, sicché il fatto originariamente contestato è stato modificato nell'aver simulato i sintomi di una malattia in realtà esistente. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 48, 480, 640 cod. pen., 55 -quinquies d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e vizi di motivazione, avendo la difesa provato la sussistenza della malattia sofferta dall'imputato, attraverso la consulenza medico-legale prodotta in cui si dava atto della necessità, in presenza di episodi di riacutizzazione del dolore, di riposo, con astensione dal lavoro. Con particolare riferimento al certificato medico del 06/04/2013, attestante uno stato di diarrea e vomito, non è emerso alcun elemento dimostrativo del fatto che il medico non avesse visitato il paziente e che l'imputato fosse andato allo stadio, laddove la sentenza impugnata non si confronta con le doglianze difensive e si fonda su presunzioni prive di rilevanza scientifica, tanto più che non viene fornita alcuna motivazione circa l'asserita incompatibilità tra la malattia patita dall'imputato e la sua presenza all'aperto. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 15 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'art. 4, Prot. 7 Cedu, avuto riguardo al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 55-quínquies d. Igs. n. 165 del 2001 nel reato di truffa, sussistendo tra tali norme un concorso apparente, laddove il concorso dei reati - nonostante l'incipit dell'art. 55-quinquies cit. - vìola il ne bis in idem sostanziale, non essendo il criterio di specialità, da solo, sufficiente a dirimere tutte le ipotesi di concorso apparente di norme. Le due norme incriminatrici condividono un nucleo comune, la medesimezza del fatto (ossia la presentazione di certificazioni mediche ritenute attestanti una malattia inesistente), che rende estensibili i princìpi del ne bis in idem, mentre l'unicità della condotta addebitabile all'imputato sotto il profilo naturalistico fa sì che l'unica opzione interpretativa della clausola di salvaguardia di cui all'art. 55- quinquies cit. sia quello di attribuirle la funzione di clausola di sussidiarietà, avente la funzione di consentire l'applicazione del reato previsto dalla legge speciale qualora non fosse configurabile uno dei reati previsti dal codice penale, nel caso di specie, la truffa aggravata ai danni dello Stato. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 55-quinquies d. Igs. n. 165 del 2001 e dell'art. 480 cod. pen., nonché vizi di motivazione. La giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità del falso in caso di contestuale contestazione del reato ex art. 55-quinquies cit., dovendosi escludere la natura pubblica dell'atto contenente la menzogna, sicché, nel compiere l'attestazione, il pubblico dipendente non agisce per conto della P.A., ma quale soggetto privato. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 132, 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei motivi di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. 2.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv 205620). L'imputazione faceva riferimento a un «disturbo in realtà inesistente» e a «uno stato di morbilità» attestato dal sanitario contrariamente al vero: è di tutta evidenza che non sussiste alcuna trasformazione - e, tantomeno, una trasformazione radicale - del fatto accertato rispetto a quello contestato, laddove comunque nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi verificata alla luce della piena possibilità di difendersi assicurata all'imputato (e dallo stesso neppure denunciata, come osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte). 3. Anche il secondo motivo non è fondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. Profili, questi ultimi, da ravvisare nella parte del ricorso che fa leva sulla dedotta sussistenza di una malattia sofferta dall'imputato (riscontrata dalla consulenza medico-legale espletata) e sulla necessità, in presenza di episodi di riacutizzazione del dolore, di riposo. Ora, sul punto, il giudice di appello ha rilevato come sia stato accertato che il comportamento dell'imputato subito dopo aver ottenuto la certificazione sanitaria era incompatibile con i disturbi diagnosticati dal certificato; per gli ultimi tre episodi, in particolare (09/03/2014, 09/02/2014 e 26/01/2014), Gugole è risultato registrato in ingresso allo stadio, presenza - riscontrata ora dai tabulati telefonici, ora dalla videoregistrazione delle telecamere di controllo - ritenuta dalle conformi sentenze di merito - con valutazione in linea con gli elementi probatori richiamati e immune da vizi logici - incompatibile con le attestazioni sanitarie (relative a mal di schiena riacutizzato, etc.): il ricorso non si confronta con questi dati, risultando, per un verso, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, implicante, questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile "sovrapposizione" rispetto alla valutazione dei giudici di merito. Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per il quale il compendio probatorio non presenta registrazioni dell'imputato all'ingresso dello stadio - i giudici di merito hanno valorizzato le risultanze di cui ai tabulati telefonici che collocavano l'imputato allo stadio nel corso di svolgimento della partita (a fronte di una diagnosi di diarrea e vomito), risultanze, queste, rispetto alle quali nessuna deduzione idonea a confutarne la valenza è emersa nel giudizio: al riguardo, le censure articolate con il ricorso sono prive di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. Il terzo motivo non è fondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene «fermo quanto previsto dal codice penale» (Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223). Come si vedrà, il Collegio condivide la conclusione cui giunge l'orientamento appena richiamato, ma non l'interpretazione dell'incipit dell'art. 55-quinquies cit. Invero, al di là di tale incipit della norma della legislazione speciale (sul quale si tornerà infra), il concorso apparente con la norma codicistica deve comunque essere escluso. La fattispecie di cui all'art. 55-quinquies cit. è un reato di mera condotta, mentre la truffa aggravata è reato di evento a dolo specifico; in altri termini, la fattispecie di false attestazioni o certificazioni ex art. 55- quinquies cit. richiede, quale elemento costitutivo, la mera giustificazione dell'assenza dal servizio attraverso la certificazione sanitaria falsa, mentre nella struttura del reato di cui all'art. 640 cod. pen. gli artifici e raggiri della truffa, introducono «una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l'induzione in errore» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499) eventi, l'induzione in errore e un atto di disposizione patrimoniale da parte della persona offesa, cui si sommano l'ingiusto profitto e il danno (tanto che autorevole dottrina parla, con riguardo al delitto ex art. 640 cod. pen., di "quadruplice evento"). Di conseguenza, venendo in rilievo, da un lato, un reato di mera condotta (quello ex art. 55 -quinquies cit.) e, dall'altro, un reato di evento (la truffa), riconoscere il concorso apparente tra le due norme incriminatrici implicherebbe l'attribuzione al reato di truffa della natura di reato complesso, ma, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi, mentre non basta che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dall'unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti (Sez. 2, n. 7780 del 15/02/1990, Ferrari, Rv. 184511). Rilievo, questo, di recente ribadito dalle Sezioni unite, secondo cui il fatto deve «essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l'eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta» (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973). L'orientamento è condiviso anche dalla Corte costituzionale, secondo cui «la costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni» (Corte cost., sent. n. 249 del 2010). Con specifico riferimento al rapporto tra falso documentale e truffa, del resto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, non ricorrendo in tale caso l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, Franchi, Rv. 240081). Anche autorevole dottrina sottolinea che la formazione e l'uso di documenti falsi non è un elemento costitutivo tipico della truffa, mentre l'induzione in errore non è elemento costitutivo dei delitti di falso, sicché la convergenza delle due fattispecie, nella qualificazione di un dato fatto storico, è occasionale, il che esclude il concorso apparente di norme.Né giovano alla tesi del ricorrente i riferimenti alla sentenza Donati delle Sezioni unite e alla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. Vero è che Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 ha delineato la nozione di "identità del fatto", ai fini del divieto di bis in idem, in un'ottica, non già di "idem legale", bensì storico-naturalistica e che all'impostazione seguita dalla sentenza Donati si è ricollegata anche la giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016; tale pronuncia, però, ha statuito la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; conclusione, questa, che chiama appunto in causa il divieto di bis in idem, ma certo non preclude, come nel caso di specie, il simultaneus processus. A ben vedere, il ricorso - pur consapevole della loro diversità - sovrappone impropriamente le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale, che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in realtà non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529). 5. Il quarto motivo, invece, deve essere accolto e il suo scrutinio impone, come si è anticipato, un approfondimento circa la clausola con la quale si apre la disposizione della legislazione speciale di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia «fermo quanto previsto dal codice penale». 5.1. Valorizzando tale clausola, Sez. 3, n. 45696 del 2015, Chianese, cit. (così come le altre pronunce espressive del medesimo indirizzo), ritiene «configurabile il concorso tra la fattispecie di truffa aggravata e quella di false attestazioni o certificazioni, posto che è lo stesso legislatore a prevedere l'applicazione congiunta della fattispecie penale di cui all'art. 55-quinquies con quelle previste dal codice penale». L'interpretazione dell'incipit della norma di legislazione complementare accolta dalle pronunce richiamate non può essere condivisa. E' noto che la normativa penale fa talora ricorso a clausole di riserva, ossia a formule previste nel corpo di una disposizione di parte speciale al fine di sancire espressamente l'inapplicabilità - la "soccombenza", secondo un'icastica espressione dottrinale - di tale disposizione in caso di concorso con altre sul medesimo fatto; in altre parole, la clausola di riserva codifica in termini di concorso apparente di norme il rapporto tra due norme e stabilisce l'applicabilità della sola norma che non prevede la clausola (ad esempio, l'art. 494 cod. pen. vede il proprio ambito applicativo circoscritto all'ipotesi che il fatto non costituisca altro delitto contro la fede pubblica; l'art. 323 cod. pen. è applicabile solo quando il fatto non costituisce più grave reato). Una funzione, allo stesso tempo, analoga e opposta è svolta da quelle clausole che sanciscono l'applicazione congiunta di due norme: funzione analoga, perché, come le clausole di riserva, definiscono espressamente la disciplina del concorso; funzione opposta, perché la disciplina stabilita è nel senso del concorso dei reati (o, meglio degli illeciti). In tali ipotesi, dunque, la convergenza delle norme trova soluzione ex lege nella direzione del concorso dei reati (o degli illeciti) e, dunque, nel cumulo sanzionatorio. E' il caso, ad esempio, dei reati di "abuso di mercato" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: artt. 184 e 185 t.u.f) e delle corrispondenti fattispecie (formalmente) amministrative (ma sostanzialmente penali, secondo la giurisprudenza della Corte EDU) di cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.f., entrambe caratterizzate dalla formula di apertura «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» che prescrive l'applicazione congiunta delle due norme di ciascuna "coppia". L'orientamento in esame interpreta l'incipit dell'art. 55-quinquies cit. alla stregua di una clausola di questo secondo tipo, ma il dato letterale è incompatibile con siffatta lettura: la clausola («fermo quanto previsto dal codice penale») non fa riferimento, "tenendole ferme", alle norme incriminatrici previste dal codice penale, ma al codice penale tout court e quindi, ad esempio, anche agli artt. 15 e 84 cod. pen. che governano il confine tra concorso apparente di norme e concorso di reati. Né l'inequivoco dato letterale può essere superato richiamando, ad esempio, l'intenzione del legislatore storico, poiché, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l'interpretazione letterale della legge [...] è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete», sicché «l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi», ma tale criterio «non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa» (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru). Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata «non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme» e, dunque, impedisce di conseguire in via interpretativa «l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (così, ex plurimis, Corte cost., sent. n.110 del 2012). Il dato letterale, dunque, è «l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e ne segna il limite "esterno"; limite che deve essere individuato con particolare rigore nella materia penale, in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto ad essa, dalla riserva di legge» ex art. 25, secondo comma, Cost. (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934). 5.2. I rilievi svolti inducono ad affrontare la questione del rapporto tra il reato di cui all'art. 55 -quinquies d. Igs. n. 165 del 2001 in esame e quello previsto dall'art. 480 cod. pen. alla luce degli ordinari criteri. Ora, come è noto, nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie. Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare, sul bene giuridico tutelato, in quanto «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma, in tema di concorso di reati e concorso apparente di norme, che il criterio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. (e, mette conto precisare, la cd. "specialità unilaterale") «è da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dal citato art. 15, possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf. Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli). In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902). Alla luce degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici in esame, quella di falsa certificazione ex art. 55-quinquies cit. risulta speciale rispetto a quella delineata dall'art. 480 cod. pen.: a fianco dell'identità della condotta (Vimmutatio veri) e del documento falsificato (un certificato), vanno considerati gli elementi specializzanti caratteristici della fattispecie di cui al d. Igs. n. 165 del 2001, elementi rappresentati dall'oggetto della mendace attestazione (una condizione giustificatrice dell'assenza lavorativa) e dalla speciale figura di pubblico ufficiale, ossia un medico (non venendo in rilievo, ai fini del confronto strutturale indicato, che questi sia concorrente o autore mediato). 5.3. Pertanto, deve concludersi che il reato di falso in certificazione di cui all'art. 55-quinquies del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 è in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 480 cod. pen. (anche nel caso di falso per induzione) e, pertanto, non concorre con quest'ultimo che resta dunque assorbito nel primo. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. Il quinto motivo non è fondato. La Corte distrettuale - oltre a ripercorrere gli elementi dedotti come positivi dall'appellante e a confutarne la prospettazione - ha valorizzato, quali elementi ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, plurimi dati e, in particolare, la gravità della condotta, espressa dalla reiterazione dei fatti-reato. Le doglianze del ricorrente non inficiano la motivazione del giudice di appello, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 7. Il sesto motivo è inammissibile. Quanto alla pena-base, ridefinita alla luce della riqualificazione in melius operata dal giudice di appello, la stessa è stata determinata in misura assai prossima al minimo legale e congruamente motivata attraverso il richiamo ai criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., il che rende manifestamente infondata la censura. Inoltre, gli aumenti per i reati- satelliti sono stati determinati in misura uguale per ciascuno di essi, secondo il criterio già seguito dalla sentenza di primo grado e non contestato in sede di appello, sicché la relativa doglianza è inammissibile. 8. Il settimo motivo non è fondato. Come rilevato dalla sentenza impugnata, la sentenza n. 61 del 2020 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità solo degli ultimi tre periodi del comma 3-quater dell'art. 55-quater d. Igs. 165 del 2001, mentre non ha inciso né sul rinvio, quanto al danno d'immagine, operato dal comma 2 dell'art. 55-quinquies al comma 3-quater, né sul primo periodo di quest'ultima disposizione. In ogni caso, la risarcibilità del danno all'immagine è in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271568). 8. Osserva a questo punto il Collegio che, non essendo inammissibile il ricorso, per i fatti commessi in data 06/04/2013, anche considerando il 366 giorni di sospensione, la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata il 07/10/2021. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001; la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali limitatamente ai residui reati commessi il 06/04/2013. Ne consegue che deve essere eliminata la pena corrispondente a sei reati-satellite (per ciascuno, giorni 15 di reclusione ed euro 50 di multa), ossia mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito come da dispositivo. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 48, 480 cod. pen., perché assorbiti in quelli di
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