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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37166/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Giordano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. poiché sarebbe stato confermato, a dispetto del suo corretto comportamento processuale e della condotta tenuta dopo i fatti di causa, il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Aiello, Rv. 272010).

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Giordano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. poiché sarebbe stato confermato, a dispetto del suo corretto comportamento processuale e della condotta tenuta dopo i fatti di causa, il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dichiarato inammissibile, poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Aiello, Rv. 272010). 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G
Sentenza Cassazione n. 37166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris