CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1988
Cassazione n. 04293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (COLOMBIA) il 12/07/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato a (COLOMBIA) il 22/03/1995 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] JuiderArlex, ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ( si veda in particolare pag. 6 / 9 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte di merito ha sottolineato come gli episodi descritti delle persone offese hanno trovato conferma nelle deposizioni di altri testi; osservato cheil secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed all’errato giudizio di bilanciamento, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in tema di estensione della circostanza aggravante dell’utilizzo delle armi al [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto non oggetto di motivi di appello nonché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie alla luce delle concrete modalità di realizzazione dei fatti; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6/9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,