CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 08727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18467/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso nel giudizio iscritto al n. 26637/2015 R.G., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Volla, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); — intimata — avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16978 del 2021, depositata in data 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016„ convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. La società ricorrente, difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, cui non replicano gli intimati, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della CTR della Campania, n. 4007/47/2015, depositata in data 04/05/2015, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore della predetta società, controricorrente in quel giudizio, «sia nella parte omessa relativa alle spese di giudizio relative alle fasi di merito, sia nella mancata attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi anticipatario» Il ricorso va accolto limitatamente a tale ultima richiesta. Invero, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nel controricorso depositato nel giudizio iscritto al n. 26637/2015 R.G. di questa Corte, la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, invece, rigettato con riferimento alla richiesta di correzione dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata con riferimento «alle spese di giudizio relative alle fasi di merito» posto che, se i giudici di appello non avessero provveduto a liquidare le spese processuali, comunque poste in motivazione a carico dell'altra parte, il ricorrente avrebbe dovuto avanzare tale richiesta al giudice di merito, mentre, se, come sembra desumersi dal contenuto del ricorso in esame, i giudici di appello avessero del tutto omesso di pronunciare sulle spese, allora avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale nel giudizio conclusosi con l'ordinanza di questa Corte n. 16978 del 2021. In conclusione, quindi, in parziale accoglimento del ricorso in esame, va disposto che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 16978/21, depositata in data 16/06/2021, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma il