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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36069/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto I n. 1087/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presiente/legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lui elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Avezzano n. 5962/2017, pubblicata il 26 ottobre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] alaschi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con ricorso ex g art. 702 bis c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (CAM) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 225/2017, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 8 maggio 2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] g liCAPANE della somma di euro 146.544,28, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del CAM nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione concluso con sentenza n. 13/20f5.

In particolare, l'opponente, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestava la misura del compenso liquidato sostenendo che sarebbe stato erroneamente considerato il valore della domanda nella misura di euro 8.447.585,00, anziehé il valore "indeterminabile" dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio; inoltre il compenso sarebbe stato calcolato raddoppiando l'importo dovuto in base all'applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione se il valore dell'opera prestata giustificasse o men tale aumento; aggiungeva che non sarebbero state detratte dall'importo liquidato le somme anticipate nel corso del giudizio; e, infine, che sarebbe stato erroneamente liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, per la quale al contrario nulla era dovuto; - instaurato il congaddittorio, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in punto di rito, il Tribunale di Avezzano, con ordinanza n. 5962/2017, respinta l'eccezione preliminare sollevata dell'opposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo "opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore del resistente della somma di euro 30.008,00 oltre spese generali, Iva e Cpa a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensate le spese di lite; - a sostegno della decisione, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale abruzzese, premesso che per la quantificazione del compenso spettante all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni svolte in difesa del CAM dovesse seguire ratione temporis i criteri dettati dal d.nn. 55/2014, rilevava che la controversia aveva ad oggetto il risarcimento di un danno non determinato né determinabile nel suo preciso ammontare come si ricavava dalla domanda introduttiva, e pertanto ai fini della liquidazione del compenso doveva farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato, e più esattamente - data anche l'elevata complessità tecnico-giuridica delle questioni dibattute in giudizio e il particolare rilievo degli interessi economici sottesi alla controversia (determinata l'entità dei danni dal C.T.U. in oltre 8 milioni di euro) -, allo scaglione di valore fino ad euro 520.000,00 in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato d.nn. 55/2014; - per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale avezzanese n. 5962/2017 ricorre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale parte controricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Considerato che: - con il primo e con il secondo motivo il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] approvata con d.m. n. 55/2014, e agli artt. 10 e 14 c.p.c., per aver il Tribunale di Avezzano ritenuto la causa de qua di valore indeterminabile nonostante la sussistenza di elementi idonei a determinare esattamente il contenuto economico delle pretese risarcitorie svolte contro il CAM in quella causa, in una misura pari ad euro 8.447.585,00, sulla base della quale andava individuato lo scaglione per il calcolo degli onorari pretesi.Nella seconda censura il ricorrente precisa altresì che la pretesa risarcitoria era stata espressamente quantificata con riferimento al danno subito dal CAM fino al 7 luglio 2005, oltre a richiedere i danni successivi maturata dopo detta data.

I motivi di ricorso - da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa - devono essere rigettati.

La motivazione adottata dal Giudice del merito a sostegno dell'ordinanza impugnata è fondata sul principio - invocato in questa sede anche da parte controricorrente, riferito ai precedenti di questa Corte nn. 4937 del 2003, 16318 del 2011, 24567 del 2013 - secondo cui il cumulo di domande di valore determinato con altre di valore indeterminabile renderebbe l'intera causa di valore indeterminabile.

Di converso, il ricorrente a sostegno della propria tesi richiama la regola meglio precisata nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, con la sentenza n. 9975 del 2016, secondo cui troverebbe applicazione lo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile solo laddove comporti il riconoscimento all'Avvocato di compensi superiori rispetto a quelli che gli deriverebbero facendo applicazione dello scaglione usabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato, e a quest'ultimo orientamento è stato dato, poi, conferma e seguito nelle più recenti pronunce nn. 4187 del 2017, 15026 del 2019 e 26299 del 2019 (le ultime due non massimate).

Nella specie occorre rilevare che è invero indeterminabile la domanda di accertamento del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti CAM, dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla sottrazione di acqua pubblica dalla sorgente in assenza di titolo concessorio e della conseguente pronuncia di condanna risarcitoria, e che, in senso risultato incontroverso, è stata una c.t.u. a determinarne l'importo (peraltro contestata dallo stesso difensore che ha insistito per il rinnovo dell'accertamento tecnico d'ufficio), per cui il valore della controversia va individuato a mente dell'art. 10 c.p.c. richiamato dall'art. 5 comma 6 della tariffa forense allegata al D.M. n. 55 del 2014 applicato nel caso di specie, che rappresenta il criterio formale cui il giudice deve attenersi in relazione ai rapporti tra avvocato e cliente, essendone ammessa deroga, con riguardo a criterio sostanziale, ma nel solo caso, che i ricorrenti neppure hanno però assunto a base della censura in esame, in cui si ravvisi fra essi una manifesta sproporzione (v.

Cass., Sez.

Un., n. 19014 del 2007), oggettivamente riscontrabile sulla base dell'effettiva importanza della prestazione resa in relazione al concreto valore economico della questione controversa (cfr. Cass. n. 13229 del 2010; Cass. n. 1805 del 2012).

Né la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato odierno ricorrente, che ne reclama la diversa liquidazione in relazione al quantum riconosciuto dall'ausiliario del giudice, può essere concepita come attività difensiva astrattamente assunta, ma riferita alla domanda, con la quale venivano richiesti davanti al TSAP anche il risarcimento di tutti i danni che "saranno maturati per il medesimo titolo dal 7 luglio 2005 alla data della emananda sentenza".

Ne consegue che la valutazione eseguita dai giudici del merito è per l'effetto immune dagli errori denunciati siccome parametrata allo scaglione, corretto, riferito alle cause di valore indeterminato.

Per le esposte considerazioni debbono essere respinte entrambe le censure e con esse il ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, si devono regolare in base al principio della soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto I n. 1087/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presiente/legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lui elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Avezzano n. 5962/2017, pubblicata il 26 ottobre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] alaschi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con ricorso ex g art. 702 bis c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (CAM) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 225/2017, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 8 maggio 2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] g liCAPANE della somma di euro 146.544,28, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del CAM nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione concluso con sentenza n. 13/20f5. In particolare, l'opponente, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestava la misura del compenso liquidato sostenendo che sarebbe stato erroneamente considerato il valore della domanda nella misura di euro 8.447.585,00, anziehé il valore "indeterminabile" dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio; inoltre il compenso sarebbe stato calcolato raddoppiando l'importo dovuto in base all'applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione se il valore dell'opera prestata giustificasse o men tale aumento; aggiungeva che non sarebbero state detratte dall'importo liquidato le somme anticipate nel corso del giudizio; e, infine, che sarebbe stato erroneamente liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, per la quale al contrario nulla era dovuto; - instaurato il congaddittorio, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in punto di rito, il Tribunale di Avezzano, con ordinanza n. 5962/2017, respinta l'eccezione preliminare sollevata dell'opposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo "opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore del resistente della somma di euro 30.008,00 oltre spese generali, Iva e Cpa a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensate le spese di lite; - a sostegno della decisione, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale abruzzese, premesso che per la quantificazione del compenso spettante all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni svolte in difesa del CAM dovesse seguire ratione temporis i criteri dettati dal d.nn. 55/2014, rilevava che la controversia aveva ad oggetto il risarcimento di un danno non determinato né determinabile nel suo preciso ammontare come si ricavava dalla domanda introduttiva, e pertanto ai fini della liquidazione del compenso doveva farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato, e più esattamente - data anche l'elevata complessità tecnico-giuridica delle questioni dibattute in giudizio e il particolare rilievo degli interessi economici sottesi alla controversia (determinata l'entità dei danni dal C.T.U. in oltre 8 milioni di euro) -, allo scaglione di valore fino ad euro 520.000,00 in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato d.nn. 55/2014; - per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale avezzanese n. 5962/2017 ricorre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale parte controricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Considerato che: - con il primo e con il secondo motivo il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] approvata con d.m. n. 55/2014, e agli artt. 10 e 14 c.p.c., per aver il Tribunale di Avezzano ritenuto la causa de qua di valore indeterminabile nonostante la sussistenza di elementi idonei a determinare esattamente il contenuto economico delle pretese risarcitorie svolte contro il CAM in quella causa, in una misura pari ad euro 8.447.585,00, sulla base della quale andava individuato lo scaglione per il calcolo degli onorari pretesi.Nella seconda censura il ricorrente precisa altresì che la pretesa risarcitoria era stata espressamente quantificata con riferimento al danno subito dal CAM fino al 7 luglio 2005, oltre a richiedere i danni successivi maturata dopo detta data. I motivi di ricorso - da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa - devono essere rigettati. La motivazione adottata dal Giudice del merito a sostegno dell'ordinanza impugnata è fondata sul principio - invocato in questa sede anche da parte controricorrente, riferito ai precedenti di questa Corte nn. 4937 del 2003, 16318 del 2011, 24567 del 2013 - secondo cui il cumulo di domande di valore determinato con altre di valore indeterminabile renderebbe l'intera causa di valore indeterminabile. Di converso, il ricorrente a sostegno della propria tesi richiama la regola meglio precisata nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, con la sentenza n. 9975 del 2016, secondo cui troverebbe applicazione lo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile solo laddove comporti il riconoscimento all'Avvocato di compensi superiori rispetto a quelli che gli deriverebbero facendo applicazione dello scaglione usabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato, e a quest'ultimo orientamento è stato dato, poi, conferma e seguito nelle più recenti pronunce nn. 4187 del 2017, 15026 del 2019 e 26299 del 2019 (le ultime due non massimate). Nella specie occorre rilevare che è invero indeterminabile la domanda di accertamento del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti CAM, dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla sottrazione di acqua pubblica dalla sorgente in assenza di titolo concessorio e della conseguente pronuncia di condanna risarcitoria, e che, in senso risultato incontroverso, è stata una c.t.u. a determinarne l'importo (peraltro contestata dallo stesso difensore che ha insistito per il rinnovo dell'accertamento tecnico d'ufficio), per cui il valore della controversia va individuato a mente dell'art. 10 c.p.c. richiamato dall'art. 5 comma 6 della tariffa forense allegata al D.M. n. 55 del 2014 applicato nel caso di specie, che rappresenta il criterio formale cui il giudice deve attenersi in relazione ai rapporti tra avvocato e cliente, essendone ammessa deroga, con riguardo a criterio sostanziale, ma nel solo caso, che i ricorrenti neppure hanno però assunto a base della censura in esame, in cui si ravvisi fra essi una manifesta sproporzione (v. Cass., Sez. Un., n. 19014 del 2007), oggettivamente riscontrabile sulla base dell'effettiva importanza della prestazione resa in relazione al concreto valore economico della questione controversa (cfr. Cass. n. 13229 del 2010; Cass. n. 1805 del 2012). Né la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato odierno ricorrente, che ne reclama la diversa liquidazione in relazione al quantum riconosciuto dall'ausiliario del giudice, può essere concepita come attività difensiva astrattamente assunta, ma riferita alla domanda, con la quale venivano richiesti davanti al TSAP anche il risarcimento di tutti i danni che "saranno maturati per il medesimo titolo dal 7 luglio 2005 alla data della emananda sentenza". Ne consegue che la valutazione eseguita dai giudici del merito è per l'effetto immune dagli errori denunciati siccome parametrata allo scaglione, corretto, riferito alle cause di valore indeterminato. Per le esposte considerazioni debbono essere respinte entrambe le censure e con esse il ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, si devono regolare in base al principio della soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
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