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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00578/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAclattravVE-6—a11e _e5•; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 21 ottobre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., poiché aveva omesso di osservare l'ordinanza sindacale a lui notificata il 5 agosto 2013, con la quale era stato ingiunto di effettuare la rimozione di rifiuti speciali pericolosi per ragioni di igiene pubblica.

2. Il ricorrente, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contesta la sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi dai quali poter ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato.

In particolare, si evidenzia che quest'ultimo, pur volendo, non avrebbe potuto osservare l'ordine impostogli, poiché le traverse si trovavano su un terreno non di sua proprietà.

3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato come ricorso per cassazione, ed è stato evidenziato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett, a), cod. proc. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAclattravVE-6—a11e _e5•; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 21 ottobre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., poiché aveva omesso di osservare l'ordinanza sindacale a lui notificata il 5 agosto 2013, con la quale era stato ingiunto di effettuare la rimozione di rifiuti speciali pericolosi per ragioni di igiene pubblica. 2. Il ricorrente, per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contesta la sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi dai quali poter ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, si evidenzia che quest'ultimo, pur volendo, non avrebbe potuto osservare l'ordine impostogli, poiché le traverse si trovavano su un terreno non di sua proprietà. 3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato come ricorso per cassazione, ed è stato evidenziato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett, a), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021
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