Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21517/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UULOH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato av,.i4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 201_7, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Id., Sez.

U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino).

Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.

Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fati:o menzionata nel ricorso, la stessa risulta del tutto generica e non corredata da alcuna argomentazione a supporto.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UULOH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato av,.i4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 201_7, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fati:o menzionata nel ricorso, la stessa risulta del tutto generica e non corredata da alcuna argomentazione a supporto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o
Sentenza Cassazione n. 21517/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris