Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15998/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato rispettivi ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso tra il 15 ed il 16 marzo 2014.

2. Deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2.1. Avuto riguardo al reato tentato in contestazione, il termine massimo di prescrizione era di complessivi anni 8 mesi 4, cui devono aggiungersi periodi di sospensione per mesi 3 gg. 15 (gg. 64 dal 7/09/2020 al 6/10/2020 per emergenza COVID; gg. 22 dal 6/10/2020 al 28/10/2020 per legittimo impedimento; gg. 6 dal28/10/2020 al 3/11/2020 per richiesta difensore; gg. 13 dal 3/11/2020 al 16/11/2020 per legittimo impedimento).

Per l'effetto, il termine finale risulta decorso in data 29/10/2022.

La prescrizione, pertanto, risulta intervenuta già prima della pronuncia della sentenza di appello qui impugnata, risultando quindi rilevabile nella presente sede.

2.2. Non apprezzandosi ragioni evidenti di proscioglimento nel merito, deve provvedersi all'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La questione di nullità dedotta rimane qui sub-valente in conformità al principio secondo cui "Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento" [Sez. 2 - , Sentenza n. 1259 del 26/10/2022 Ud. (dep. 16/01/2023) Rv. 284300 -

01. Cfr. Sez.

U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002 ), Conti, Rv. 221403 - 01].

Va da sé che l'annullamento così disposto travolge la revoca delle sospensioni condizionali già concesse ai singoli imputati.

P P.Q.M_k • InE,POS1Tri ,‘ h - r thi7:4 tyà 202611,Funkiz) a;(12 e Staiiks 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato rispettivi ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso tra il 15 ed il 16 marzo 2014. 2. Deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1. Avuto riguardo al reato tentato in contestazione, il termine massimo di prescrizione era di complessivi anni 8 mesi 4, cui devono aggiungersi periodi di sospensione per mesi 3 gg. 15 (gg. 64 dal 7/09/2020 al 6/10/2020 per emergenza COVID; gg. 22 dal 6/10/2020 al 28/10/2020 per legittimo impedimento; gg. 6 dal28/10/2020 al 3/11/2020 per richiesta difensore; gg. 13 dal 3/11/2020 al 16/11/2020 per legittimo impedimento). Per l'effetto, il termine finale risulta decorso in data 29/10/2022. La prescrizione, pertanto, risulta intervenuta già prima della pronuncia della sentenza di appello qui impugnata, risultando quindi rilevabile nella presente sede. 2.2. Non apprezzandosi ragioni evidenti di proscioglimento nel merito, deve provvedersi all'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La questione di nullità dedotta rimane qui sub-valente in conformità al principio secondo cui "Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento" [Sez. 2 - , Sentenza n. 1259 del 26/10/2022 Ud. (dep. 16/01/2023) Rv. 284300 - 01. Cfr. Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002 ), Conti, Rv. 221403 - 01]. Va da sé che l'annullamento così disposto travolge la revoca delle sospensioni condizionali già concesse ai singoli imputati. P P.Q.M_k • InE,POS1Tri ,‘ h - r thi7:4 tyà 202611,Funkiz) a;(12 e Staiiks 2
Sentenza Cassazione n. 15998/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris