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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 novembre 2020

Cassazione n. 31067/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14864-2021 proposto da: C.B.F. -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 24.3.2020 la Corte di Appello di Ancona accoglieva la richiesta della odierna ricorrente, volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi innanzi il Tribunale di Macerata, nel cui stato passivo essa era stata ammessa, chiusa con provvedimento del 4.7.2018, liquidando la somma di € 2.334,68 in favore della società istante.

Con il decreto impugnato, emesso a seguito di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte di Appello riformava la prima decisione, denegando l’indennizzo, sul presupposto che il termine per la proposizione dell’istanza di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio fosse quello di sei mesi dalla chiusura della procedura fallimentare, vigente al momento di deposito del provvedimento conclusivo, e non invece quello annuale.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69 del 2009 e 150, comma 1, del D. Lgs. . 5 del 2006, il tutto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., come novellato per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, non considerando che lo stato passivo della procedura fallimentare presupposta al giudizio di equa riparazione era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 13.7.2005, anteriore all’entrata in vigore della richiamata novella legislativa.

La censura è fondata.

Nel caso di specie, la procedura fallimentare risale al 2004, anno in cui è stato anche dichiarato esecutivo, con provvedimento del 26.1.2004, lo stato passivo al quale l’odierna ricorrente era stata ammessa.

Va pertanto ribadito che“In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385; negli stessi termini, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020, non massimata).

Il principio, al quale il collegio intende dare continuità, è stato confermato anche da tre ulteriori pronunce, richiamate a pag. 16 del ricorso, secondo le quali “deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all'art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all'art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n.30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei Ric. 2019 n. 05048 sez.

M2 - ud. 04 - 03 - 2020 - 3 - confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha poi ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l'impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez.

I, 25 marzo 2009, n. 7218 (e nella materia specifica dell'equo indennizzo Cassazione civile sez.

II, 18 febbraio 2019, n. 8088), che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26

1. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanze n. 19735, n. 19736 e n. 19740, tuttedel 22/09/2020 e non massimate) .

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14864-2021 proposto da: C.B.F. -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 24.3.2020 la Corte di Appello di Ancona accoglieva la richiesta della odierna ricorrente, volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi innanzi il Tribunale di Macerata, nel cui stato passivo essa era stata ammessa, chiusa con provvedimento del 4.7.2018, liquidando la somma di € 2.334,68 in favore della società istante. Con il decreto impugnato, emesso a seguito di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte di Appello riformava la prima decisione, denegando l’indennizzo, sul presupposto che il termine per la proposizione dell’istanza di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio fosse quello di sei mesi dalla chiusura della procedura fallimentare, vigente al momento di deposito del provvedimento conclusivo, e non invece quello annuale. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69 del 2009 e 150, comma 1, del D. Lgs. . 5 del 2006, il tutto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., come novellato per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, non considerando che lo stato passivo della procedura fallimentare presupposta al giudizio di equa riparazione era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 13.7.2005, anteriore all’entrata in vigore della richiamata novella legislativa. La censura è fondata. Nel caso di specie, la procedura fallimentare risale al 2004, anno in cui è stato anche dichiarato esecutivo, con provvedimento del 26.1.2004, lo stato passivo al quale l’odierna ricorrente era stata ammessa. Va pertanto ribadito che“In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385; negli stessi termini, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020, non massimata). Il principio, al quale il collegio intende dare continuità, è stato confermato anche da tre ulteriori pronunce, richiamate a pag. 16 del ricorso, secondo le quali “deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all'art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all'art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n.30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei Ric. 2019 n. 05048 sez. M2 - ud. 04 - 03 - 2020 - 3 - confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha poi ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l'impugnazione. In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218 (e nella materia specifica dell'equo indennizzo Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2019, n. 8088), che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 1. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanze n. 19735, n. 19736 e n. 19740, tuttedel 22/09/2020 e non massimate) . Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese
Decreto Cassazione n. 31067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris