CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 05615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto gr. 8,225 di marijuana, gr. 0,563 di cocaina e gr. 0,163 di eroina. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza del processo, posto che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore in data 29.5.2019, quasi due anni dopo l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. II) Violazione di legge, per mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione per eccessiva commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza del processo, posto che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore in data 29.5.2019, quasi due anni dopo l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. II) Violazione di legge, per mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 110 cod. pen. per insussistenza della condotta concorsuale contestata. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. V) Violazione di legge e vizio di motivazione per eccessiva commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 5. I difensori dei ricorrenti hanno depositato distinte memorie scritte con le quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 6. Entrambi i ricorsi - contenenti motivi fra loro sovrapponibili, salvo il terzo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - sono destituiti di fondamento e vanno, pertanto, rigettati, a fronte di una sentenza la cui motivazione è immune da vizi logico- giuridici riscontrabili nella presente sede di legittimità. 7. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. È consolidato l'orientamento della Corte regolatrice, secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge (cfr., fra le tante, Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627). In applicazione di tale principio, nella specie la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata dapprima presso il domicilio dichiarato e, soltanto a seguito della constatata impossibilità di perfezionamento al suddetto domicilio, presso il difensore di fiducia, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla celebrazione del processo in assenza, per giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554), il regime del procedimento in assenza esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale, come avvenuto nel caso in disamina, mediante l'elezione di domicilio e/o la nomina del difensore di fiducia. 8. Il secondo motivo, comune a entrambi gli imputati, è infondato.È pacifico che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693). In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen. deve risultare in modo inequivocabile che lo straniero ignori la lingua italiana. Nella specie, i giudici di merito si sono attenuti ai suddetti principi, senza procedere personalmente alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte dei ricorrenti ma basandosi su quanto specificamente risultante: dagli atti di polizia giudiziaria (in particolare, l'elezione di domicilio), dalle dichiarazioni rese dal Lanzallotto circa le modalità di accertamento della comprensione della lingua italiana e dalla stabile residenza in Italia dei prevenuti, in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (cfr. Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, Rv. 281479 - 01). 9. Il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibile al quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], è privo di pregio. Premesso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, in quanto basate su presupposti diversi, è appena il caso di rilevare che, nel caso che occupa, la Corte di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha insindacabilnnente escluso che l'offesa fosse qualificabile come di "particolare tenuità", in considerazione della quantità (modesta, ma non marginale) e varietà delle sostanze sequestrate, nonché delle modalità della condotta (occultamento sotto una piastrella, in una nota zona di spaccio). 10. Il quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al quinto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], sviluppa una non consentita censura di merito attinente alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In proposito, va ribadito che la quantificazione della pena costituisce (ex art.132 cod. pen.) esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, suscettibile di censura in cassazione soltanto laddove la scelta operata non sia sorretta da adeguata motivazione; il che nella specie è da escludersi, avendo la Corte territoriale determinato la pena base - peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale - facendo specifico riferimento alle modalità della condotta.Anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato, avuto riguardo alla riscontrata assenza di elementi o circostanze di segno positivo, sulla base di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 11. Il terzo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sollecita una inammissibile richiesta di rilettura degli elementi fattuali al fine di escludere, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, la responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine al reato ascritto. Va qui ribadito che i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisuni (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01); tali condizioni ricorrono senz'altro nel caso di specie, avendo i giudici territoriali motivatamente evidenziato che i due imputati si trovavano insieme nel momento in cui è stata effettuata la perquisizione e valorizzato la circostanza che il ricorrente, mentre [OSCURATO:PERSONA] nascondeva la sostanza stupefacente, si trovava a poca distanza e controllava la strada, da ciò logicamente inferendosi che fungesse da "palo" e che in tal modo abbia fornito un contributo alla realizzazione dell'attività criminosa. La decisione, in tal senso, è in linea con la nozione per cui il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. richiede una condotta volontaria di rafforzamento, un contributo causale, materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente ed un'incidenza nel determinare il fatto illecito nella psiche dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, Delle Grottaglie, Rv. 222976). In questa prospettiva, la condotta di concorso nel reato può manifestarsi anche in "forme di presenza", sempre che le stesse agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 6, n. 9930 del 3/6/1994, Campostrini, Rv. 199162), come insindacabilmente ritenuto nel caso in disamina. 12. Al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle