Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2011
ECLI:EU:C:2011:653
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑139/10
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Exequatur — Motivi di diniego — Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Esecuzione della
decisione nello Stato membro d’origine — Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, 35, 43‑45)
L’art. 45 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43
o 44 del regolamento medesimo rifiuti di emettere o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo
diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione della decisione stessa nello Stato membro
d’origine.
L’esecuzione di una decisione giudiziaria non le toglie affatto il suo carattere esecutivo, né implica che le vengano riconosciute,
al momento dell’exequatur in un altro Stato membro, effetti giuridici che essa non avrebbe nello Stato membro d’origine. Un
motivo di tal genere può, per contro, essere sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione dello Stato membro richiesto.
Infatti, una volta integrata tale decisione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di
quest’ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale.
(v. punti 39-40, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 ottobre 2011 (
*
)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Exequatur – Motivi di diniego – Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività»
Nel procedimento C‑139/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA]
der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 12 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van der Meer,
agente in qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] BV,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Toader (relatore)
e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] BV, dall’avv. J.A.M.A. Sluysmans,
advocaat;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C.M. Wissels, B. Koopman e M. Noort, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e K. Petkovska, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. M. Wilderspin e R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
società di diritto olandese, e il sig. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] BV (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), controllata olandese della società di diritto belga [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] di una decisione giudiziaria di condanna al pagamento di una
somma di denaro pronunciata dal giudice belga.
Contesto normativo
3
Il sedicesimo ed il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così recitano:
«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano
riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione
emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione
dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti
e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».
4
Il capo III del regolamento n. 44/2001, contenente gli artt. 32-56, stabilisce le regole relative al riconoscimento e all’esecuzione
negli altri Stati membri di decisioni pronunciate in uno Stato membro.
5
L’art. 34 di detto regolamento prevede quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile
e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato
la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese
terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni
necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».
6
Il successivo art. 35 così dispone:
«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché
nel caso contemplato dall’articolo 72.
2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle
quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello
Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
7
La procedura di exequatur è disciplinata dalla sezione 2 del capo III del regolamento n. 44/2001, contenente gli artt. 38‑52.
8
A termini dell’art. 38, n. 1, di tale regolamento:
«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate
esecutive su istanza della parte interessata».
9
Il successivo art. 40, n. 3, così recita:
«All’istanza devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 53».
10
Il successivo art. 41 così dispone:
«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun
esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento,
presentare osservazioni».
11
Il successivo art. 43 così recita:
«1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di
esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento
riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la
parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa.
Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata
la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella
residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».
12
Ai sensi dell’art. 44 del regolamento medesimo:
«La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all’allegato IV».
13
Il successivo art. 45 dispone quanto segue:
«1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione
di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».
14
La sezione 3 del capo III del regolamento n. 44/2001, contenente gli artt. 53-56, prevede disposizioni comuni applicabili
al riconoscimento e all’exequatur.
15
L’art. 53 del regolamento medesimo così recita:
«1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una
copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo
54».
16
Il successivo art. 54 così recita:
«Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi
parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento».
Causa principale e questione pregiudiziale
17
Nel corso del 1990, la banca finlandese LSP mutuava alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 11 500 000. [OSCURATO:PERSONA]
mutuava a sua volta tale somma alla propria controllata olandese [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima trasferiva successivamente tali
fondi a varie società di diritto olandese, tra la quali la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima riceveva la somma di EUR 1 048 232,30.
18
Con decisione 14 gennaio 2002, il Tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio), condannava la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla
LSP l’importo mutuato nel 1990. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione dinanzi alla Cour d’appel di Bruxelles. Nell’ambito
del procedimento di appello, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incidentale diretto, segnatamente, ad ottenere la condanna
della [OSCURATO:PERSONA] a restituirle la somma di EUR 1 048 232,30. Con sentenza 5 dicembre 2006 la Cour d’appel di Bruxelles
accoglieva, segnatamente, tale domanda.
19
Con decisione del Rechtbank ’s-Hertogenbosch ([OSCURATO:PERSONA]) 1° agosto 2007, la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita ed
il sig. van der Meer ne veniva nominato curatore fallimentare.
20
Il 3 settembre 2007 questi chiedeva al giudice del procedimento sommario presso il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch di pronunciare,
ex art. 38 del regolamento n. 44/2001, l’exequatur della sentenza della Cour d’appel di Bruxelles 5 dicembre 2006, nella parte
riguardante la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 1 048 232,30. Tale domanda veniva accolta
con ordinanza 20 settembre 2007.
21
[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi dinanzi al Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, ricorso volto all’annullamento di tale ordinanza
di exequatur, ex art. 43 del regolamento n. 44/2001. Essa sosteneva, in particolare, che la decisione del giudice belga era
già stata eseguita in Belgio mediante compensazione.
22
Con ordinanza 22 luglio 2008, il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch respingeva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del rilievo,
segnatamente, che, alla luce delle disposizioni dell’art. 45 del regolamento n. 44/2001, la dichiarazione di esecutività può
essere revocata solamente per uno dei motivi previsti agli artt. 34 e 35 del regolamento medesimo. Il detto giudice rilevava
che l’esecuzione degli obblighi in questione non è contemplata tra tali motivi e può essere quindi presa in considerazione
non nell’ambito del procedimento di impugnazione della declaratoria di esecutività, bensì unicamente nella successiva fase
dell’esecuzione propriamente detta.
23
Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden. A sostegno
del ricorso sosteneva che la concessione dell’exequatur risultava manifestamente contraria all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 45
del regolamento n. 44/2001 nel combinato con il precedente art. 34, punto 1, atteso che la condanna in questione aveva già
esaurito i propri effetti in ragione della sua esecuzione in Belgio e che l’esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere
giuridicamente fondata.
24
Nella decisione di rinvio, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ritiene tali argomenti infondati. Esso osserva che il motivo di difesa
secondo cui la decisione pronunciata in uno Stato membro sarebbe stata già eseguita, non rientra nei motivi di diniego previsti
agli artt. 34 e 35 del regolamento medesimo, segnatamente in quello relativo alla violazione dell’ordine pubblico.
25
Tuttavia, detto giudice si chiede se l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice,
dinanzi al quale sia stato proposto ricorso ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento stesso, possa negare ovvero revocare
l’exequatur per motivi diversi da quelli indicati ai detti artt. 34 e 35. In particolare, il giudice a quo si chiede se un
motivo fondato sull’esecuzione nello Stato membro di origine della decisione giudiziaria possa non solo essere sollevato nell’ambito
di una controversia relativa all’esecuzione della decisione stessa, bensì parimenti nell’ambito del procedimento di exequatur.
26
Alla luce di tali rilievi, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 precluda al giudice, investito di un ricorso presentato ai sensi degli artt. 43 o
44 di detto regolamento, di rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività per un motivo diverso da quelli contemplati
dagli artt. 34 e 35 del regolamento, che sia addotto contro l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva e che sia intervenuto
dopo la pronuncia di tale decisione, come, ad esempio, il motivo secondo cui la decisione stessa sarebbe stata già eseguita».
Sulla questione pregiudiziale
27
Per rispondere alla questione pregiudiziale si deve rilevare, in limine, che, come emerge dai considerando ‘sedicesimo’ e
‘diciassettesimo’ del regolamento n. 44/2001, il regime di riconoscimento e di esecuzione ivi previsto si fonda sulla reciproca
fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro
siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni
esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace.
28
Tale procedura, a termini del diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento medesimo, deve implicare un semplice controllo
formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto.
29
A tal fine, ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 44/2001, la parte che chieda il rilascio di una dichiarazione di esecutività
di una decisione deve produrre una copia della decisione stessa che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché un
attestato delle autorità dello Stato membro d’origine. A termini dell’art. 40, n. 3, del regolamento medesimo, il richiedente
deve allegare tali documenti alla propria istanza.
30
Inoltre, come emerge dal successivo art. 41, le autorità dello Stato membro richiesto devono limitarsi, in una prima fase
del procedimento, al controllo dell’espletamento delle formalità ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività di
detta decisione. Conseguentemente, nell’ambito di tale procedimento, esse non possono effettuare alcun esame in merito agli
elementi di fatti e di diritto della controversia risolta dalla decisione di cui sia richiesta l’esecuzione.
31
Il carattere restrittivo di tale controllo trova la sua giustificazione nella finalità di tale procedura che non consiste
nell’avviare un nuovo giudizio, bensì piuttosto di consentire, sulla base di una mutua fiducia nella giustizia degli Stati
membri, che la decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto venga eseguita in quest’ultimo
per mezzo del suo inserimento nell’ordinamento giuridico del medesimo. Tale procedura consente, quindi, ad una decisione giurisdizionale,
pronunciata in uno Stato membro diverso da quello richiesto, di produrre in quest’ultimo gli effetti propri di un titolo nazionale
avente natura esecutiva.
32
A termini dell’art. 43 del regolamento n. 44/2001, la dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro richiesto può essere oggetto di contestazione. I motivi di contestazione che possono essere
invocati sono espressamente enunciati agli artt. 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, cui fa rinvio l’art. 45 del regolamento
medesimo.
33
Tale elenco, i cui elementi devono essere interpretati, secondo costante giurisprudenza, in termini restrittivi (v. sentenza
28 aprile 2009, causa C‑420/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3571, punto 55), riveste carattere tassativo.
34
Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che il motivo di revoca della dichiarazione di esecutività invocato dalla ricorrente
nella causa principale, attinente all’esecuzione della decisione nello Stato membro d’origine, vale a dire in Belgio, non
ricade tra quelli sui quali il giudice dello Stato membro richiesto, nella specie il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], può effettuare
il proprio sindacato. La circostanza che tale mezzo non sia stato fatto valere dinanzi al giudice belga resta, a tal riguardo,
irrilevante.
35
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle proprie conclusioni, l’argomento opposto dalla ricorrente
nella causa principale alla dichiarazione di exequatur attiene al preteso adempimento del pagamento del credito controverso
per mezzo di compensazione. Orbene, nelle proprie osservazioni scritte, il sig. van der Meer, agente in qualità di curatore
fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], contesta tale compensazione in modo circostanziato. La risposta alla questione se sussistano
i requisiti necessari ai fini della compensazione non sarà quindi né di semplice né di rapida soluzione e potrebbe richiedere
lo svolgimento di un ampio procedimento di accertamento dei fatti relativi al credito relativamente al quale tale compensazione
possa essere stata effettuata e risulterebbe, quindi, difficilmente compatibile con gli obiettivi perseguiti dal regolamento
n. 44/2001.
36
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in ogni caso, per garantire gli obiettivi del procedimento di exequatur, la decisione
di cui trattasi dovrebbe essere esecutiva non solo al momento della pronuncia della decisione iniziale, bensì parimenti al
momento della pronuncia della decisione di attribuzione di efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto. Risulterebbe
contrario agli obiettivi del regolamento n. 44/2001, nonché al tenore dell’art. 38 del medesimo, il fatto che il giudice dello
Stato membro richiesto sia obbligato a mantenere una dichiarazione di esecutività quando la decisione di cui trattasi sia
stata già eseguita nello Stato membro d’origine e non possa quindi essere più eseguita.
37
A tal riguardo, si deve rilevare che nessuna disposizione del regolamento n. 44/2001 consente di negare o di revocare la dichiarazione
di esecutività di una decisione che sia stata già eseguita, in quanto tale circostanza non priva detta decisione del suo carattere
di titolo esecutivo, che costituisce una qualità propria di tale atto giudiziario.
38
Per contro, l’assenza di carattere esecutivo della decisione nello Stato membro d’origine impedisce l’exequatur nello Stato
membro richiesto. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il carattere esecutivo della decisione nello Stato
membro d’origine costituisce un presupposto dell’esecuzione di tale decisione nello Stato membro richiesto (v. sentenza 29
aprile 1999, causa C‑267/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2543, punto 23). A tal riguardo, se è pur vero che il riconoscimento deve
produrre l’effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia di cui godono nello Stato
membro in cui sono state pronunciate (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 645, punti 10 e 11),
non vi sarebbe tuttavia alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, diritti che non le
spettano nello Stato membro d’origine o effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato
membro richiesto non produrrebbe (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66).
39
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle proprie conclusioni, l’esecuzione di una decisione giudiziaria
non le toglie affatto il suo carattere esecutivo, né implica che le vengano riconosciute, al momento dell’exequatur in un
altro Stato membro, effetti giuridici che essa non avrebbe nello Stato membro d’origine. Il riconoscimento degli effetti di
tale decisione nello Stato membro richiesto, che costituisce l’oggetto stesso della procedura di exequatur, riguarda il carattere
proprio della decisione di cui trattasi, prescindendo dagli elementi di fatto e di diritto riguardanti l’esecuzione degli
obblighi che ne risultano.
40
Un motivo di tal genere può, per contro, essere sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione dello Stato membro richiesto.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, una volta integrata tale decisione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro
richiesto, le norme nazionali di quest’ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni
emanate dal giudice nazionale (v. sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1981, punto
18; 3 ottobre 1985, causa 119/84, Capelloni e Aquilini, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3147, punto 16, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
41
Il governo tedesco sostiene che ragioni di economia procedurale debbano indurre a ritenere che la concentrazione dei motivi
di difesa relativi all’esecuzione della decisione di cui trattasi nella fase del procedimento di ricorso contro l’exequatur
consenta di evitare la fase ulteriore del procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto. Diversamente ragionando,
tale decisione verrebbe certamente dichiarata esecutiva in esito ad un esame formale, ma la sua esecuzione forzata dovrebbe
essere successivamente interrotta. Detta concentrazione dei motivi di difesa unicamente nella fase del ricorso contro la dichiarazione
di exequatur aumenterebbe l’efficacia di tale procedura e eviterebbe di imporre al debitore una situazione in cui una decisione
che lo condanni al pagamento del suo debito venga dichiarata esecutiva laddove non possa essere eseguita.
42
Tuttavia, come già sottolineato supra ai punti 27‑30, considerato che la procedura di exequatur consiste in un controllo formale
dei documenti prodotti dalla ricorrente, la deduzione di un motivo a sostegno di un ricorso proposto ai sensi degli artt. 43
o 44 del regolamento n. 44/2001, come quello relativo all’esecuzione della decisione de qua nello Stato membro d’origine,
altererebbe le caratteristiche di tale procedura e ne allungherebbe i tempi, in contrasto con l’obiettivo di efficacia e di
rapidità affermato al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento stesso.
43
Dalle suesposte considerazioni emerge che la questione posta dev’essere risolta dichiarando che l’art. 45 del regolamento
n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento
medesimo rifiuti di emettere o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati
agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d’origine.
Sulle spese
44
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice
adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo rifiuti di emettere o revochi la dichiarazione di esecutività
di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l’esecuzione della
decisione stessa nello Stato membro d’origine.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.