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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 20917/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12751/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Vicenza , via Napoli n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R izzato, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, -intimato - avverso la Sentenza della Corte d’Appello di V enezia n. 1450/2020 depositata il15.

6. 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani ; rilevato che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello di cui all’art.327 c.p.c.; rilevato che la tardività dell’impugnazione è dichiarata nello stesso ricorso ed è espressamente attribuita a un errore del difensore, sicché nessun rilievo può avere l’ulteriore considerazione sull’impossibilità di pretendere «dal cittadino straniero una diligenza superiore a quelladell’ uomo medio ovvero la conoscenza della legge processuale italiana e dei relativi modi di impugnazione», fermo restando che non viene formulata una richiesta di rimessione in termini; considerato che la tardività comporta la « decadenza dall’impugnazione», con conseguente inammissibilità del ricorso; ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione con controricorso della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso, nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso prin cipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12751/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Vicenza , via Napoli n. 4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R izzato, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, -intimato - avverso la Sentenza della Corte d’Appello di V enezia n. 1450/2020 depositata il15. 6. 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani ; rilevato che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello di cui all’art.327 c.p.c.; rilevato che la tardività dell’impugnazione è dichiarata nello stesso ricorso ed è espressamente attribuita a un errore del difensore, sicché nessun rilievo può avere l’ulteriore considerazione sull’impossibilità di pretendere «dal cittadino straniero una diligenza superiore a quelladell’ uomo medio ovvero la conoscenza della legge processuale italiana e dei relativi modi di impugnazione», fermo restando che non viene formulata una richiesta di rimessione in termini; considerato che la tardività comporta la « decadenza dall’impugnazione», con conseguente inammissibilità del ricorso; ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione con controricorso della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso, nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso prin cipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove
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