CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40436/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 217, comma 2 L.F. 267/1942. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore, lamentando, col primo motivo, vizio di violazione di legge processuale in relazione all'omesso avviso al difensore della sentenza depositata fuori termine;col secondo motivo la violazione dell'alt 43 cp per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; col terzo la violazione del'aort 131 bis cpp poichèla condotta avrebbe avuto modalità non gravi; col quarto motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 219, comma 3, L.F. per ciò che attiene al mancato riconoscimento della invocata attenuante. La difesa ha depositato telematicamente memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo appare manifestamente infondato per due ragioni. Lo stesso difensore nella sua memoria dà atto che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza non fu omessa ma fu notificata a mani di familiare convivente e non spiega le ragioni per le quali tale notifica potrebbe essere considerata omessa, limitandosi a sostenere che il familiare non sarebbe convivente e che avrebbe mancato di dargli notizia della ricezione dell'atto. Per altro verso deve pur ricordarsi che secondo la lezione esegetica di questa Corte l'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore. (Sez. 6, Sentenza n. 50332 del 12/06/2013 Ud. (dep. 13/12/2013 ) Rv. 258494 - 01. Tale interpretazione appare rinsaldata alla luce della novella di cui all'ad 613 cpp, nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che non consente all'imputato di proporre ricorso personale (Sez. 5 , Sentenza n. 40413 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277121,in un caso in cui si è ritenuto che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non impedisca la decorrenza del termine per impugnare, quando sia stata conferita al difensore procura speciale per proporre ricorso per cassazione, presupponendo tale iniziativa la conoscenza del provvedimento,come avvenuto nella fattispecie in esame, in cui, del resto, il difensore che ha assistito il giudicabile in appello è il medesimo che ha sottoscritto il presente ricorso. Le censure di cui agli altri motivi aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n.6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile diversa ricostruzione dei risultati di prova, come in sostanza dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ritenuto integrato a titolo di colpa nei due giudizi di merito con motivazione plausibile e corretta in diritto, che la difesa censura con argomentazioni sviluppate sul piano dell'apprezzamento discrezionale dei Giudici baresi, in nulla illogico e, pertanto, incensurabile in questa sede. Analoghe censure in fatto sono mosse alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp, che la Corte territoriale ha escluso facendo corretto riferimento alle gravi modalità di commissione del reato. La doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma 3 L.F., appare nuova, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi operata nella sentenza impugnata, che la difesa l'abbia presentata alla Corte d'Appello e, pertanto è inammissibile ex art 609/ 2 cpp. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de