CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 40532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG T"‹.• ci-tt (A-5 ccuLec,CA) ree_ I c c-0 cog-t( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere : a) la dichiarazione di non esecutività della sentenza contumaciale per il reato di bancarotta emessa in data 28 settembre 2011, ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen.; b) la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen. (nella formulazione vigente ratione temporis rispetto alla trattazione del procedimento). 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che vi era stata, nella fase iniziale del procedimento, una dichiarazione di domicilio da parte del Nadeem e presso tale domicilio è stata tentata senza successo la notifica dell'estratto contumaciale (anche con avviso spedito con raccomandata non ritirata). Si ritiene, pertanto, valida la notifica dell'estratto contumaciale posto che era onere dell'imputato indicare le variazioni del domicilio eletto. Ciò rileva anche ai fini del diniego della domanda di restituzione nel termine. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che: a) l'unico atto del procedimento penale ricevuto 'a sue mani' è stato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; b) nessun contatto vi era stato con il difensore di ufficio nominato nella fase iniziale del procedimento ; c) solo in data 25 marzo 2021 era stato informato, da altro difensore, della esistenza del titolo esecutivo. 2.2 Il ricorrente non contesta la validità formale della notifica dell'estratto contumaciale ma rileva che non vi è motivazione congrua circa la conoscenza effettiva dell'atto (dato che il Nadeem si era più volte allontanato dal domicilio per ragioni di lavoro), con vizio della decisione nella parte relativa al diniego di restituzione nel termine per proporre impugnazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La verifica operata dal giudice dell'esecuzione si arresta - in sostanza - al profilo della validità formale della notifica dell'estratto contumaciale (aspetto non contestato nel ricorso), ma detto profilo è riferibile alla sola parte della domanda iniziale con cui si poneva il tema della non eseguibilità del titolo ai sensi dell'art.670 cod.proc.pen. . 3.2 Quanto alla conoscenza 'effettiva' dell'estratto contumaciale, il giudice della esecuzione non realizza alcuna verifica in fatto, ritenendo sussistente un profilo 'colposo' del Nadeem, relativo alla omessa comunicazione della variazione del domicilio inizialmente indicato. Ciò non realizza una corretta applicazione della disposizione di legge di cui all'art.175 cod.proc.pen. nella formulazione pre-vigente (rispetto all'intervento di novellazione adottato con legge n. 67 del 2014). Ad essere rilevante, secondo detta disposizione di legge è infatti - sempre che la domanda di restituzione nel termine risulti tempestivamente formulata - la effettiva conoscenza del provvedimento, da cui deriva la chiara volontà di non proporre impugnazione. Nel caso in esame va rilevato, peraltro, che alla acclarata inidoneità del domicilio indicato non ha fatto seguito la notifica al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen., atto che assume rilievo al fine di ipotizzare, in caso di stabilità del contatto, la conoscenza effettiva. Ma in ogni caso il giudice dell'esecuzione non risulta aver realizzato in modo adeguato la verifica in fatto (tra le molte, v. Sez. n. 46176 del 17.11.2009 rv 245515), nelle particolari condizioni risultanti dagli atti, della effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'interessato. Va pertanto disposta la rivalutazione di detto profilo (restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen.) previo annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Cos