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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34663/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23541 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentantep.t., [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, anchedisgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.122 (studio Pirola PennutoZei Associati); Oggetto: definizioneagevolata - estinzione –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.1151/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , è statosostanzialmente rigettato l’appello proposto dall e società [OSCURATO:SOCIETA]., quale consolidante, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale consolidata,avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 1536 / 30 /20 20 la quale ha rigettato i l ricors o introdut- tivodelle contribuent i , proposto avverso l’ avvis o di accertamento per IRESrelativo a ll’ an no di imposta 20 13 con cui sono stati disconosciuti costidi sponsorizzazione in favore di un’associazione sportiva dilettan- tistica. 2.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione parte contri- buenteper tre motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta inti- mata.Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustrativa de- positateil 3 e 6 ottobre 202 3 l e società ha n reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo .

Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 4.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

4.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal e domand a nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avvis o impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione.

Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di ac- certamento n.

TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013; - attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n.

TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013, acquisita dall’Agenzia dell’Entrate con apposito protocollo; -attestazione di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata; -quietanza di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 29 settembre 2023.

5. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

6. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23541 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentantep.t., [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, anchedisgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.122 (studio Pirola PennutoZei Associati); Oggetto: definizioneagevolata - estinzione –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.1151/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , è statosostanzialmente rigettato l’appello proposto dall e società [OSCURATO:SOCIETA]., quale consolidante, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale consolidata,avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 1536 / 30 /20 20 la quale ha rigettato i l ricors o introdut- tivodelle contribuent i , proposto avverso l’ avvis o di accertamento per IRESrelativo a ll’ an no di imposta 20 13 con cui sono stati disconosciuti costidi sponsorizzazione in favore di un’associazione sportiva dilettan- tistica. 2.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione parte contri- buenteper tre motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta inti- mata.Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustrativa de- positateil 3 e 6 ottobre 202 3 l e società ha n reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo . Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 4.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 4.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal e domand a nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avvis o impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di ac- certamento n. TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013; - attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013, acquisita dall’Agenzia dell’Entrate con apposito protocollo; -attestazione di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata; -quietanza di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 29 settembre 2023. 5. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 6. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichi
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