CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi ermeneutici operanti in siffatta materia: ed invero, da una parte, in ordine alla mancata integrazione dell'elemento psicologico, ha osservato che lo stesso risultava provato in virtù della condotta perpetrata dall'imputato nonostante il diniego ricevuto a fronte della richiesta di autorizzazione; dall'altra parte, circa la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha messo in luce elementi denotanti una intensità del dolo implicitamente ma altrettanto evidentemente e coerentemente ritenuta incompatibile con la causa di giustificazione rivendicata dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il P e