CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per il rigetto dei ricorsi; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di CRIAg FRANCESCO, che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello Venezia ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice per l'udienza reliminare del Tribunale di Venezia che - in esito al giudizio abbreviato - aveva dic iarato: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui ai capi A (importai one di 2 kg di cocaina al Sudamerica) e B (tentativo di importazione di 480 kg di cocaina dal Perù); il solo [OSCURATO:PERSONA], anche del reato di cui al capo F (ces ioni di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo B, nei cui confronti però, previo riconoscimento della continuazione c n un reato già separatamente giudicato, rideterminava anche la pena. L'indagine prendeva le mosse dal rinvenimento nel porto di ROeka, ad opera della polizia croata, di un container proveniente dal Perù e c ntenente una laminatrice industriale. Il mittente della spedizione risultava esserl una impresa riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; il destinatario, invece, una impresa della erbia. Il container avrebbe dovuto fare poi ingresso nello Stato itali no. All'interno del container venivano tuttavia rinvenuti 478 kg di cocaina purissima. Si procedeva quindi alla consegna controllata di 2 kg di stupef cente, mentre la restante parte veniva sequestrata: all'arrivo del carico in Italia veniva quindi tratto in arresto il Carollo, che ne attendeva l'arrivo insieme a De llretto Maurizio. Inoltre, il Carollo fu vittima di un successivo pestaggio, subi o dopo essere posto ai domiciliari, da parte di soggetti con inflessione dialettale calabrese, che lo accusavano di aver fatto sparire 1,i- e..7à il prezioso carico. Dall'attività di intercettazione avviata dopo il rinveniment della cocaina emergeva il coinvolgimento nell'operazione di [OSCURATO:PERSONA] e Criaco rancesco, oltre alla responsabilità di quest'ultimo per le ripetute cessioni di cui al apo F. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore; lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, omma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale, con riguardo al riconoscimento dell'aggravante del carattere transnazion le del reato, mancando la prova del coinvolgimento di un distinto gruppo organ zzato operante oltreoceano; il solo riferimento, contenuto nelle intercettazioni, a altri soggetti, indicati dai Criaco come "loro", non esclude che si sia trattato puramente e semplicemente, di acquirenti italiani informati dell'arrivo del prezi so carico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente: se da un ato, infatti, la sentenza afferma di voler differenziare la gravità dei fatti tra il Ca olio ed i Criaco (p. 38), dall'altro finisce per applicare al Carollo una pena superiore a quella invece determinata per [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'arL 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, oltre a vizio di motivazione (in parte illogica, in parte omessa) con riguardo al ritenuto concorso nei reati di cui ai capi A e B. Evidenziando una serie di imprecisioni nella ricostruzione di fatti, tali da integrare un travisamento della prova (p. 8), si contesta l'es'stenza di una qualsivoglia relazione del Criaco con il Carollo, o di qualsivoglia postamento in Croazia del Criaco nel periodo in cui vi giunse il carico importato d l Perù. A carico del ricorrente residuerebbe, quindi, una sola con ersazione del gennaio 2018, intercettata a quasi un anno dai fatti, da cui emerge emplicemente l'interesse (non per le investigazioni ma) per la vicenda giudizi ria che aveva riguardato l'amico [OSCURATO:PERSONA], i cui dettagli, pur accennati nei dialolighi, erano stati ampiamente diffusi dalla stampa locale, e quindi la loro conoscenza non può essere stimata come un elemento indiziante. Né sembra possibile sostenere, come fa la Corte d'appello, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe organizzato l'importazione insieme a [OSCURATO:PERSONA], che nel periodo di interesse era detenuto in carcere, e successivamente, fi o al 26 maggio 2017, agli arresti domiciliari. L'unico contatto tra i due veniva censito nel marzo 2017 cioè quando il carico era già a destinazione) allorquando [OSCURATO:PERSONA] i recava nella comunità in cui si trovava ristretto [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tali indicatori la interpretazione offerta dalla Corte d'appello del dialogo intercettato il 16 gennaio 2018 deve ritenersi sostanzi !mente errata, poiché non contenente riferimenti certi alla importazione per cui è processo (ad es., i 500 pacchi indicati non corrispondono a quelli realmente rin 'enuti). 3.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606/I tt. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla aggravante del carattere transnazionale del reato. Già esclusa in fase cautelare, l'aggravante è stata riconosd uta in forza di elementi del tutto inconferenti in fatto, e comunque in aperto contrasto con i principi espressi dalla Corte di cassazione (anche nella sua più autorevole composizione), non essendo possibile individuare la presenza di un gruppo organizzato operante all'estero diverso ed ulteriore da quello eventualmente rappresentato dagli imputati, e che abbia loro fornito un c ntributo nella commissione dell'illecito. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'erronea apDlicazione della legge penale in ordine alla aggravante della ingente quantità, contestata al capo A: posto che una simile valutazione deve essere condotta con esclu ivo riferimento a questa imputazione (e non anche a quella di cui al capo B), il ricor ente evidenzia come il solo dato ponderale riveli untssai modesto superame to della soglia ,2ALkA indicat 'Torte di cassazione, a Sezioni Unite, per cui in asse za di ulteriori indicatori l'aggravante doveva essere esclusa. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge perliale sostanziale e processuale, oltre a vizio di motivazione, con riguardo al reato di cui al capo F, la cui prova è stata desunta dalla sola analisi di una conversazione, l cui contenuto non solo non è riscontrato ma non consente nemmeno di esser collocato con certezza nel tempo e nello spazio. 3.5. Con il quinto motivo, infine, si lamenta il trattament sanzionatorio comminato al ricorrente, sia perché eccessivamente rigoros , sia perché immotivatamente più grave di quello determinato nei confronti el coimputato [OSCURATO:PERSONA] pur a fronte di una identica condotta. 4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, omma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 4.1. Con il primo motivo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto del 24 dicembre 2017, nonostante l'assenz di gravi indizi tr.A t ,.F.,./.4è1ey di reato, e considerato che nell'anno precedente non • elementi significativi per lo sviluppo delle indagini, specialmente nei confront del ricorrente. 4.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta manca za, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'applicazione dell'articolo 192 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente sono stati valorizzati elementi contrad ittori e privi di riscontro, in aperto contrasto con la regola di cui al predetto artico o 192. Ciò è certamente vero in relazione alla detenzione patita dal ricorrente allorquando si organizzava l'importazione dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, compariva sulla scena investigativa a di tanza di mesi dall'arresto dei correi, ed il suo concorso nei reati è stat i tratto dalla interpretazione di pochissime conversazioni, il cui contenuto per giunta è stato travisato, come dimostra l'interpretazione del dialogo in cui i due Cri co starebbero discutendo dell'avvenuto sequestro dello stupefacente. Nemmeno è possibile ritenere, in forza dei dialoghi intercett ti, che costoro erano i destinatari dello stupefacente una volta giunto in Italia. Anzi, il coinvolgimento del ricorrente nel traffico sarebbe in mpatibile con la scarsa fiducia di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] (come emerso dalla co versazione del 14 luglio 2017). 4.3. Con il quarto motivo si lamenta l'erroneo riconoscimento ell'aggravante del carattere transnazionale del reato, con argomenti analoghi a qu In già proposti dagli altri ricorrenti. 4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione c n riguardo sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in relazione alla applicazione di una pena superiore rispetto al minimo edittale. 5. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienz le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per il rigetto d i ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore di [OSCURATO:PERSONA] i sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché propone motivi non consenti, meramente reiterativi e qui di aspecifici, e comunque manifestamente infondati. 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con ci si lamenta il travisamento della prova (p. 2 ricorso) ed il vizio della motivazione (che si assume illogica per un verso, e mancata per altro: p. 15), con riguardo all condanna per i reati di cui ai capi A e B. Va intanto ribadito che difetta della specificità richiesta agli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscu mente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; conf., ez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/ 2/2015, Alota, Rv. 263541 - 01). Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, c n riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi d !la motivazione 1 Ai P tt deducibili in sede di legittimità ha \qJI4L l'onere - sanzionat pena di a- specificità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente llogica. Ancora, avendo il ricorrente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, anche alla stregua anche dei parametri fissati dell'art. 192 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso), si impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l'am rito del giudizio di legittimità. In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di otivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella i primo grado, per formare un unico complessivo corpo argornentativo e.le moti azioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conse uente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i cont nuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 — 01; S z. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 1, n. 8868 el 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, mbrosino, Rv. 209145 - 01). Tale confronto è mancato, essendosi il ricorrente limitato, da un lato a riproporre le doglianze già mosse con l'atto di appello, 9 dell' ad ipotizzare alcuni errori nella ricostruzione degli accadimenti (peraltro, come s dirà, su profili non decisivi), e ciò per alimentare una diversa lettura delle conver azioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il ricorso, dunque, oltre a proporre una non consentita rilettura degli elementi di prova, è non solo tp_ reiterativo, ma anche privo di sp cificità poiché non si confronta con quanto affermato dai giudici di merito con cor etti argomenti logici e giuridici. In tal modo il ricorso non adempie alla tipica funzione di una critica argomentata, e pertanto deve considerarsi non specifico e soltant apparente. I giudici di merito hanno infatti argomentato innanzitutto dall'analisi di diverse conversazioni - non solo di quella del 16 gennaio 2018 contenente il riferimento ai "500 pacchi", su cui si appunta l'attenzione del ric rrente - il cui contenuto è stato letto alla luce del più ampio contesto dimostrativo, rappresentando inoltre come la detenzione del [OSCURATO:PERSONA] non fos e ostativa, sul piano temporale, alla realizzazione dell'azione delittuosa. Dall'attività tecnica e di osservazione emergeva int nto l'abituale frequentazione, da parte dei Criaco, del bar "All'incrocio", dove, s ppur dopo un anno dalla importazione, si captava una conversazione (16.1.20 8) ritenuta di notevole attitudine dimostrativa in cui i due commentavano la pe dita del carico (significativamente indicato come "il nostro") attribuendone la r sponsabilità a soggetti terzi ("loro"), deputati stabilmente a compiere questo tipo i importazioni ("se li sono presi loro Ciccio ma è possibile che questi fanno 10 vi ggi all'anno e l'unico che gli è sparito è questo?"). Sempre nella stessa conversazione [OSCURATO:PERSONA] affermava di ver avuto un ruolo nella parte iniziale dell'operazione, veicolando messaggi in f vore di [OSCURATO:PERSONA] ("quando è venuto lui in cerca di te, che ti mandava le arnbasciate con me, prima di iniziare tutte cose, ti ha mandate 2 3 ambasciate con me... ti ricordi o no?"). [OSCURATO:PERSONA], invece si diceva in difficoltà, in quanto l' perazione era stata finanziata con somme che aveva ottenuto in prestito ("sape do pure nella situazione in cui mi trovo che io gliel'ho detto chiaro chiaro che mi anno prestato i soldi"). Il pieno coinvolgimento dei due Criaco nella importazione tro ava conferma, secondo i giudici di merito, in ulteriori dialoghi, indicativi: 1) della reoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] per le indagini in corso, con la scelta di procur rsi un telefono Blackberry - che definiva come un "telefono particolare", con evide te riferimento alla difficoltà di sottoporlo ad intercettazione (prog. 293); 2) della reoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] per possibili delazioni (prog. 323, "l'important è che non se la canta qualcuno"); 3) del timore di [OSCURATO:PERSONA] peri l'esistenza di intercettazioni nel bar (prog. 331 - "in questo cazzo di bar c'è qualcosa ho il terrore... vabbè che mi metto in questo tavolo apposta che c'è l'ha la televisione), e quindi di essere tratto in arresto (prog. 278 e 375); 4) della riten ta inutilità del pestaggio posto in essere in danno del Carollo (prog. 375, "è stato un altro errore madornale"); 5) dell'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di aver posse uto il codice di tracciabilità del container proveniente dal Perù (prog. 670); 6) dell opportunità o meno, a fronte dell'avanzare delle investigazioni, di rendersi irrel eribili (progg. 375 e 376). D'altra parte, nei giorni del 6 e 7 febbraio 2017 i telefoni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultarono significativamente spenti, poiché proprio in q ei giorni si era in attesa dell'arrivo del prezioso carico; inoltre, la presenza del Cria o nel momento in cui il Carollo forniva indicazioni per il trasporto della laminatrice stata dedotta dai dati di traffico telefonico, e dalla localizzazione nei pressi del bat "All'Incrocio". I giudici hanno altresì valorizzato il fatto che nei giorni 29 e 3 gennaio 2016 [OSCURATO:PERSONA] fu controllato alla frontiera tra Italia e Croazia u itamente al [OSCURATO:PERSONA], ovvero a colui che attese il prezioso carico insieme al Caroll , e che sempre il [OSCURATO:PERSONA] fu coinvolto nel pestaggio posto in essere in danno di q est'ultimo, cui hanno fatto ripetuto riferimento i Criaco. Non a caso [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogarsi sull'accad to, lamentava proprio l'assenza del fido [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo del container ("mi d spiace che non c'era Maurizio! Pensavo fosse la"). ")9 Correttamente, quindi, i giudici di merito, dall'analisi co giunta di tali evidenze, hanno tratto decisive indicazioni circa il diretto coinvolgi ento dei Criaco nella operazione illecita, escludendo che i dialoghi rivelassero solt nto l'interesse per le vicende processuali dell'amico [OSCURATO:PERSONA], come immotivatamente sostenuto nel ricorso per cassazione. D'altra parte, le sentenze, concordemente, mettono in rialto i ripetuti riferimenti dei Criaco alla necessità di individuare i responsabili ella sparizione della quasi totalità del prezioso carico, in cui intravedevano una sor ita fraudolenta consumata in loro danno ("se li sono presi loro.., tu pensi che quello ci ha trattati bene a noi?"); ciò in considerazione del fatto che l'estrazione dell cocaina dalla laminatrice, in un tempo ragionevolmente breve, presuppon va specifiche conoscenze delle forme di occultamento ("lo sapeva lui il meccan smo! Vedi che non sono cose che ti disbrighi ... se non sai com'è la cosa!"). Il motivo, pertanto, nella misura in cui ipotizza il malgover o dell'art. 192 cod. proc. pen., sconta anche la genericità delle allegazioni difensiv che rifuggono dal confronto serrato e critico con la ratio decidendi, avuto rigu rdo a tutte le conversazioni indicate dai giudici di merito (pp. 14 - 26 sentenza i primo grado; pp. 40 - 52 sentenza della Corte d'appello). Quanto ai dialoghi intercettati, si tratta prevalentemente di cl nversazioni di carattere autoaccusatorio le quali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non necessitano di riscontro ai sensi dell'art. 192, com a 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato dell conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (da ultimo, Sez. 3 n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150 - 04). Anche la sollecitazione verso una lettura alternativa delk conversazioni intercettate (o meglio, solo di alcune di esse) in assenza di una spe ifica deduzione del travisamento del loro contenuto rende di per sé inamnnissibi e il ricorso sul punto. Quanto al ritenuto travisamento (ad es., p. 8 ricorso), si ricorda che il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a- alutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 d l 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve però assumere portata decisiva, e ciò risulta in aperto contrasto con quanto detto finora in ordine alla reale ampie za del percorso motivazionale. Per quest'ultimo profilo il Collegio intende dare continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui il vizio di travisamento della prova, desu ibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specific mente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motiv zione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, f rmi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'in angibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 d I 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; conf., Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, usumeci, Rv. 237207 - 01). 1</o.ti Ancora, il ricorrente—si confronta neppure con il pacificd orientamento secondo cuUnterpretazione del linguaggio adoperato dai sogge ti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alli pprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la val tazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 1f n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; in senso conforme, Sez. , n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). Infine, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo che deduca la violazio e dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (cfr., p. 1 ricorso per cassazione), per censurare l'om ssa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono ssere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizi ne, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali tabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla ategoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità d deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del rovvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indica i nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi proc ssuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarè be gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (Sez. U, n. 29541 d l 16/07/2020, Filardo, par. 16.1). Del resto, il vizio di motivazione, il cui scrutinio è validament demandato in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua ma ifesta illogicità (ovvero di macroscopica evidenza), entrambe assolutamente non ipotizzabili nel caso in esame, per quanto detto finora. 2.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'aggravante di cu all'art. 61-bis cod. pen., è manifestamente infondato. A fronte di analoga doglianza mossa con l'atto di appello, i g udici di merito hanno evidenziato gli indicatori fattuali da cui inferire l'esistenzà di un gruppo organizzato coinvolto nella consumazione del reato (pp. 53 e ss. sentenza impugnata), così facendo corretta applicazione del consolidato o ientamento di legittimità secondo il quale è necessario che alla consumazi ne del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminal organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra li adepti, di un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estem oraneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un sOlo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale ( ez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbatista, Rv. 285702 - 02). Un gruppo strutturato, operante in più Stati, in grado di ef ttuare anche decine di importazioni all'anno, come emerso dalle intercettazi ni richiamate anche dalla sentenza impugnata (p. 54). Ad ogni modo, e come esattamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, la questione relativa alla alterità del gruppo transnazionale è stata affrontata da questa Corte dibilegittimità, nella sua più autorevole domposizione, nella ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui l'aggravante è d ontestata con riguardo al delitto associativo (Sez. U, n. 18374 del 31/01/201 Adami, Rv. 255035 - 01, pure richiamata dai ricorrenti). Del resto, sempre nella sentenza Adami si è inoltre precisato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al me o concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione per delinquer che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima o elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. 2.3. Anche il motivo, con cui si contesta l'aggravante della in ente quantità (con riguardo al reato di cui al capo A), è manifestamente infond to, oltre che meramente reiterativo. La sentenza impugnata, infatti, nel replicare all'analoga doglia za contenuta nell'atto di appello, ha sottolineato non solo l'importanza del dato onderale, ma anche l'elevata percentuale del principio attivo, le dosi concretamente ricavabili, e le ulteriori circostanze del caso concreto rilevanti al fine di stimare a pericolosità per la salute pubblica, e quindi di apprezzare una spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (pp. 54 e ss.). Nella parte relativa alla pretesa duplicazione il motivo - oltre che manifestamente infondato, avendo i giudici fatto riferimento alla sola importazione cg) di cui al capo A - è proposto per la prima volta in sede di legittimi , per come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello: secondo n consolidato orientamento, con cui il ricorrente non si confronta, deve ritenersi i ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge erificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazio e del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che nn menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appelli, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi oposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). 2.4. Stessa sorte tocca al motivo con cui si contesta l'a fermazione di responsabilità relativamente al reato di cui al capo F, ricostrui o sulla scorta dell'analisi di dialoghi particolarmente espliciti, dal tenore autoacc satorio, che di certo non abbisognano di riscontri, e che consentono comunque una adeguata contestualizzazione delle condotte nel tempo e nello spazio, oltre c e dei prezzi e delle quantità cedute. Depone poi a carico del ricorrente anche la circostanza che oroprio il Fossà lo ricontattò nell'agosto 2018 sempre per le stesse ragioni, ottenen o una risposta significativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (p. 57 sentenza appellat ). 2.5. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la viol zione dell'art.133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mir ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non é stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/201 , Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrar o, Rv. 259142 — 01). D'altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione gli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan i, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per issare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p n.. Ciò posto il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorim sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (S z. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), osserva come i gi dici di merito, A eni tA ,t anche in questo caso con analoghe argomentazioni, richiam to l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo ampia giust ficazione delle ragioni per le quali si è applicata a [OSCURATO:PERSONA] una pena supe iore rispetto a quella determinata per [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno quindi individuato una serie di indici di disvalore di tipo oggettivo e di valenza sóggettiva (pp. 57- 59 sentenza appell ;ta), mentre il ricorrente si limita ad evidenziare la risalenza dei precedenti penali a suo carico. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è ma missibile. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente ipotizza la nullità el decreto di convalida delle intercettazioni del 24.12.2017, per difetto dei gravi indizi di reato (p. 3 ricorso), non essendo emerso fino a quel momento il coinvolgi ento di [OSCURATO:PERSONA] t4 ti Leo, e sebbene nel periodo precedente non vi o spunti nvestig tivi di rilievo. Osserva il collegio che, qualora in sede di legittimità v nga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di i ammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si riti ne affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori de umibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula va utazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (ex mu/tis, Sez. 5, . 25082 del 27/02/2019 Baiano, Rv. 277608 — 02). Nella specie il motivo prima rapporta il preteso vizio ad n decreto di convalida (di cui pure indica una data) poi invece ad un decreto di proroga delle operazioni, indicando genericamente come viziate le conversazion registrate ai r.i.t. n. 1856, 1857 e 1859/2017. Il motivo, che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale segnala es ere stato già disatteso in fase cautelare (cfr., requisitoria scritta), è comunque m nifestamente infondato, poiché confonde gli indizi di reità (necessari pe disporre le intercettazioni) con gli indizi di colpevolezza. Né può seriamente dubitarsi, per effetto del rinvenimento dell'ingente carico (con l'arresto in flagranz del Carollo), della sussistenza di gravi indizi di reità, e della necessità di proced re oltre nelle investigazioni per individuare i concorrenti nel reato. Appare quindi priva di rilievo la circostanza — peraltro s mplicemente affermata - relativa al fatto che, fino a quel momento, non fossero e ersi elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Né il ricorrente si confronta, in alcun modo, con la considera ione secondo cui inizialmente le intercettazioni si rivelavano inconcludenti in qua to i microfoni non funzionarono in maniera adeguata, mentre la situazione cambiò radicalmente per effetto della diversa collocazione delle microspie (p. 14 sent nza di primo grado). 3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo, che possono ess re esaminati congiuntamente, sono essenzialmente in fatto, reiterativi di analo he doglianze già affrontate dai giudici di merito, e comunque manifestamente inf ndati. Vanno intanto richiamati i già visti orientamenti di legittimit s in ordine alla deduzione promiscua e perplessa dei vizi della motivazione indica i dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (pp. 3 e ss. ricorso). Se da un lato appare poi eccentrico il riferimento all'art. 606, omma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella misura in cui si intende eccepire n vizio della motivazione, dall'altro, come già visto in precedenza, non è cons tito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., se in relazion agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (cfr., p. 6 ricorso per cassa ione). Ancora, il ricorrente propone una non consentita rivisitazione del significato probatorio delle intercettazioni — che la Corte ha esaminato co motivazione esente da illogicità manifesta (pp. 64 e ss.) - giungendo financh a sostenere l'inattendibilità "nella trascrizione dei brogliacci". Intercettazioni alle quali, come visto a proposito del ric rso di [OSCURATO:PERSONA], occorre riconoscere anche natura autoaccusatoria, e on le quali il ricorrente non si confronta nella loro complessiva attitudine probat ria. Nel resto, il motivo di ricorso reitera doglianze già motivatam nte disattese dalla Corte d'appello (pp. 60 e ss.), che ha esamina puntualmente il tema, agitato dal ricorrente, della creazione di una sorta di "concorso postumo", d ha fondato il giudizio di responsabilità su numerose conversazioni (sulle qi. ali si è fatto poc'anzi riferimento), non soltanto su quella intercettata il 16 ennaio 2018 (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente: p. 15). Quanto allo stato di detenzione del Criaco, la Corte d'appell ha spiegato analiticamente le ragioni per le quali, una volta sostituita la misu a di massimo rigore, [OSCURATO:PERSONA] fu monitorato in una serie di movimenti e contati — anche con [OSCURATO:PERSONA] - tali da far fondatamente ritenere che "il regirr di custodia cautelare domiciliare non costituiva alcun serio, né tantom no effettivo, impedimento". 3.3. Il quarto motivo, con cui si contesta l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., è manifestamente infondato, per le medesime ragi mi già viste n scrutinando l'analoga censura mossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] co. 3.4. Il quinto motivo è inammissibile. Come già evidenziato per il ricorso proposto nell'interes di [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso il motivo, nella parte in cui lament la violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in q anto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determin zione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. D'altra parte, i giudici di merito, per motivare lo scostament dal minimo edittale, hanno richiamato l'attenzione sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero l'intensità del dolo (in ragione della insensibilità verso i rovvedimenti restrittivi in atto), la qualità e quantità del narcotico, le modalità professionali" con cui il prezioso carico è stato occultato per giungere in Italia dal Perù. La Corte d'appello ha espressamente preso in considerazione (p. 72) anche le attività lavorative e di volontariato, su cui pure si appunta l' ttenzione del ricorrente. Identica sorte spetta al motivo riguardante il diniego dè le attenuanti generiche: la valutazione, infatti, è giustificata da motivazio e esente da manifesta illogicità (pp. 72 e 73 sentenza impugnata), che fa leva s !la gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi di valutazione. Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in ca sazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 -01), anche consider to il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giu ice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic e, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti • li altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. .179549 — 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -11; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 dHl 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dO sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non imp ne, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni sing lì la deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli ' elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle atte uanti. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla p rsonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può I gittimamente fondare il diniego. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammiss bile. 4.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea i applicazione dell'aggravante della transnazionalità, è inammissibile. Per come emerge dalla sentenza impugnata (p. 35), sul punt lì non oggetto di specifica contestazione, il ricorrente, con l'atto di appello, chiese q nericamente l'esclusione delle aggravanti contestate. A fronte della motivazione con cui la Corte d'appello ha dichia ato il motivo inammissibile, il ricorrente in maniera del tutto aspecifica, propone i questa sede la questione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravant Secondo un consolidato orientamento di legittimità, i motivi g nerici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'imp gnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). Motivo che, in ogni caso, è manifestamente infondato, co e vi è visto scrutinando gli altri ricorsi. 4.2. Il secondo motivo, riguardante il trattamento san zionatorio, è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Anche a voler prescindere dalla denuncia promiscua e non circ stanziata dei vizi di carenza e illogicità della motivazione, il ricorrente evoca un improprio raffronto tra le pene complessivamente determinate ai correi per i reati di cui ai capi A e B, senza considerare che il ragionamento svolto dalla Cort veneziana è stato relativo - e non poteva essere diversamente - alla sola co misurazione dell'aumento per la condotta di cui al capo B, che in effetti è più cont nuto di quello determinato per il [OSCURATO:PERSONA] (p. 44 sentenza di primo grado). Aumento la cui quantificazione risulta, peraltro, ampiament motivata in forza degli indicatori di gravità oggettiva del fatto riportati anche ella sentenza impugnata (p. 38), e non espressamente confutati con il ricorso, he dunque si rivela, anche sotto questo profilo, aspecifico. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi ass nza di colpa nella determinazion