Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:286
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 luglio 1991 (
*
)
Nella causa C‑62/86,
[OSCURATO:PERSONA] Chemie BV
, società con sede in Amersfoort ([OSCURATO:PERSONA]) con gli avv.ti I. [OSCURATO:PERSONA], J.-F. Bellis e A. Vanderelst, del foro di Bruxelles,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell’avv. F. Brausch, 8, rue Zithe, BP 1107,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. B. van der Esch, consigliere giuridico principale, assistito dai sigg. T. van Rijn e L. Gyselen,
membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro
del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 14 dicembre
1985, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 86 del Trattato CEE (IV/30.698: ECS/[OSCURATO:PERSONA] Chemie, GU L 374, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet
e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d’udienza,
sentite le parti all’udienza del 29 novembre 1988, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal sig. T.
van Rijn, membro del servizio giuridico, e dall’avv. T. Ottervanger, del foro di Rotterdam,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 marzo 1986, la [OSCURATO:PERSONA] Chemie BV ha proposto, ai sensi
dell’art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre
1985, 85/609/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 86 del Trattato CEE (IV/30.698: ECS/[OSCURATO:PERSONA] Chemie, GU
L 374, pag. 1).
2
Nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito l’art. 86 del Trattato avendo adottato,
nei confronti di una società concorrente, la Engineering and [OSCURATO:PERSONA] (Epsom and Gloucester) Ltd (in prosieguo: la
«ECS»), un comportamento inteso a nuocere alle sue attività e/o a determinarne il ritiro dal mercato comunitario dei perossidi
organici (art. 1).
3
La [OSCURATO:PERSONA] Chemie e le sue filiali costituiscono il comparto «specialità chimiche» del gruppo olandese [OSCURATO:PERSONA], che fabbrica
prodotti chimici e fibre sintetiche.
4
La [OSCURATO:PERSONA], società facente capo al 100% alla [OSCURATO:PERSONA] Chemie (nel prosieguo la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» viene utilizzata per designare
l’entità economica composta dalla [OSCURATO:PERSONA] Chemie BV e dalle sue filiali), opera nel [OSCURATO:PERSONA] nella produzione dei perossidi
organici, i quali sono specialità che trovano impiego nell’industria delle plastiche. La detta impresa produce altresì composti
a base di perossido di benzoile, uno dei perossidi organici utilizzati come agenti imbiancanti della farina, nonché bromato
di potassio e miscele di vitamine, i quali sono anch’essi additivi per farine.
5
Il perossido di benzoile ed il bromato di potassio vengono forniti in varie concentrazioni, a seconda delle esigenze del cliente.
Il perossido di benzoile viene principalmente venduto in concentrazioni del 16% o del 20%, il bromato di potassio viene di
norma venduto in concentrazioni del 6% o del 10%.
6
Nella decisione si rileva (al punto 17) che tre imprese (la [OSCURATO:PERSONA], la ECS e la Diaflex) forniscono una gamma completa o quasi
completa di additivi per farine nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda.
7
Gli acquirenti di additivi possono essere suddivisi in tre categorie. Nella prima rientrano i tre principali gruppi molitori,
aventi dimensioni pressoché uguali, ossia le società Ranks (RHM), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali rappresentano nel complesso
l’85% circa della domanda. La seconda categoria è costituita dai mulini indipendenti facenti capo ai tre grandi gruppi, i
cosiddetti «grandi indipendenti», ai quali è riconducibile il 10% della domanda. Il residuo 5% viene acquistato dai mulini
di minori dimensioni, i cosiddetti «mulini di piccole dimensioni».
8
Anteriormente al contenzioso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ECS, che ha dato impulso alla decisione contestata nel presente ricorso, la
Ranks effettuava le proprie ordinazioni in parte alla [OSCURATO:PERSONA] ed in parte alla Diaflex. [OSCURATO:PERSONA] si riforniva precipuamente
presso la [OSCURATO:PERSONA] e per il resto presso la Diaflex. [OSCURATO:PERSONA] si procurava i propri additivi dalla ECS, tramite la propria centrale
di acquisti [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA], uno dei mulini del gruppo [OSCURATO:PERSONA], si riforniva presso la [OSCURATO:PERSONA]. La
ECS deteneva peraltro i due terzi della clientela dei «grandi indipendenti» e la [OSCURATO:PERSONA] il restante terzo.
9
All’art. 1 della decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA]
i) aveva minacciato direttamente la ECS, nel corso di riunioni svoltesi alla fine del 1979, allo scopo di indurla a ritirarsi
dal mercato dei perossidi organici nelle loro applicazioni alle «materie plastiche»;
ii) aveva sistematicamente offerto e fornito, all’incirca a partire dal dicembre 1980, additivi per farine alla [OSCURATO:PERSONA],
alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai clienti della ECS del settore «grandi indipendenti» a prezzi anormalmente bassi, destinati a danneggiare
le attività commerciali della ECS, in quanto quest’ultima era obbligata vuoi a rinunciare al cliente a favore della [OSCURATO:PERSONA] vuoi
ad adeguarsi ad un prezzo di vendita in perdita pur di conservarlo;
iii) aveva fatto ai clienti della ECS offerte selettive per additivi per farine, mantenendo nel contempo prezzi sensibilmente superiori
(sino al 60%) nei confronti di clienti di importanza equivalente facenti parte della sua clientela regolare;
iv) aveva venduto bromato di potassio e miscele di vitamine (prodotto che essa di norma non forniva) ad un prezzo di richiamo,
in un’unica offerta assieme al perossido di benzoile, ai clienti della ECS, in modo da acquisire i loro ordini per l’intera
gamma di additivi per farine, escludendo pertanto la ECS;
v) aveva mantenuto, nell’ambito del piano inteso a danneggiare la ECS, i prezzi degli additivi per farine nel [OSCURATO:PERSONA] ad
un livello artificialmente basso durante un lungo periodo, creando così una situazione nella quale essa poteva sopravvivere
grazie alle sue risorse finanziarie superiori a quelle della ECS;
vi) aveva praticato, con i suoi principali acquirenti RHM e [OSCURATO:PERSONA], una politica commerciale volta ad escludere la concorrenza,
ottenendo da tali clienti informazioni precise sulle offerte formulate da altri fornitori (fra i quali la ECS) di additivi
per farine, ed offrendo in seguito un prezzo appena inferiore al più basso dei prezzi proposti in modo da ottenere l’ordine,
abbinato (nel caso della [OSCURATO:PERSONA]) alla condizione che il cliente si impegnasse ad acquistare l’intero fabbisogno di additivi
per farine presso la [OSCURATO:PERSONA].
10
La stessa decisione ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’ammenda dell’ammontare di 10 milioni di ECU, pari a 24 696 000
HFL (art. 2), ordinandole di porre immediatamente fine all’infrazione (art. 3).
11
Peraltro, la decisione (art. 3, commi terzo, quarto e quinto) ha inibito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare offerte o applicare prezzi
o altre condizioni di vendita per additivi per farine che avessero come conseguenza di far pagare ai clienti per i quali essa
era in concorrenza con la ECS prezzi diversi da quelli da essa offerti a clienti analoghi. Tale inibizione non precludeva
tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di applicare prezzi differenti per gli additivi per farine alle diverse categorie di clienti,
così da rispecchiare adeguatamente ed obiettivamente le disparità nei costi di produzione e di consegna dipendenti dal volume
del fabbisogno annuale del cliente, dall’entità dell’ordine e da altri fattori di natura commerciale. Al riguardo, viene precisato
che le offerte fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] alle singole imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potevano contenere condizioni sostanzialmente
più favorevoli di quelle praticate ai «grandi indipendenti».
12
A sostegno del proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, i seguenti mezzi:
– primo mezzo: la decisione impugnata sarebbe inficiata da vari vizi di forma conseguenti ad irregolarità commesse nel procedimento
amministrativo;
– secondo mezzo: la decisione impugnata contrasterebbe con l’art. 86 del Trattato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente
interpretato ed applicato le nozioni di posizione dominante e sfruttamento abusivo di una posizione dominante, rilevando l’esistenza
di una simile posizione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e considerando illecito il comportamento di quest’ultima.
13
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle
parti, si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla
comprensione del ragionamento della Corte.
I –
Sul primo mezzo: le irregolarità del procedimento amministrativo
14
La [OSCURATO:PERSONA] assume che la decisione è inficiata da vari vizi di forma, conseguenti ad «errores in procedendo» commessi nel corso
del procedimento amministrativo. Al riguardo, essa argomenta, anzitutto, di non aver avuto sufficiente accesso al fascicolo;
indi, che l’inchiesta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è stata esauriente e, infine, che nella decisione sono stati mossi taluni
addebiti in relazione ai quali essa non è stata sentita in contraddittorio.
A –
Accesso al fascicolo
15
La [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che, ad onta delle sue ripetute richieste, essa non ha avuto accesso all’insieme delle relazioni
d’inchiesta estese dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], benché tali documenti potessero contenere elementi che avrebbero potuto
consentirle di curare la propria difesa e confermare la fondatezza della sua posizione. Il diniego oppostole sarebbe in contraddizione
con la linea di condotta alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di volersi attenere nelle sue relazioni concernenti la politica
della concorrenza.
16
Al riguardo, si deve richiamare quanto la Corte ha affermato nella sentenza 17 gennaio 1984, VBVB E VBBB/[OSCURATO:PERSONA], punto
25 della motivazione (cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19), laddove si legge che «il rispetto del diritto alla difesa
esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti
presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione, ma non vi è alcuna norma che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo
di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli».
17
Ne consegue che la censura deve essere respinta.
18
La [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la propria decisione su due documenti che non le sono stati comunicati.
19
Il primo dei suddetti documenti sarebbe la risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] (un’impresa fornitrice della materia
prima necessaria per la fabbricazione del bromato di potassio) alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una domanda di informazioni
rivoltale in forza dell’art. 11 del regolamento n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato
(GU 13, pag. 204). Orbene, dal controricorso risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione prendendo in considerazione
tale documento al fine di determinare i costi di produzione della Diaflex.
20
[OSCURATO:PERSONA] non contesta che il documento de quo non sia stato portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA]. Essa si limita ad osservare
che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva, o quantomeno era in grado di supporre, che i prezzi che la [OSCURATO:PERSONA] accordava alla Diaflex sopravanzavano
notevolmente quelli che essa praticava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
21
Sul punto, si deve constatare che, poiché la risposta della [OSCURATO:PERSONA] non è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA], pur avendo
la [OSCURATO:PERSONA] tratto da essa delle conclusioni, le informazioni contenute in tale documento non possono essere prese in considerazione
nell’ambito del presente procedimento.
22
Il secondo dei documenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto accesso sarebbe il processo verbale nel quale è riportata una
dichiarazione proveniente dall’impresa Smith, uno dei «grandi indipendenti», nel contesto di una verifica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Questo documento si riferirebbe al preteso aiuto fornito dalla Diaflex alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di eludere il regime dei
prezzi minimi impostole dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei provvedimenti provvisori adottati con la decisione 29 luglio 1983,
83/462/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 86 del Trattato CEE (IV/30.698 – ECS/[OSCURATO:PERSONA]: provvedimenti provvisori,
GU L 252, pag. 13, in prosieguo: la «decisione relativa ai provvedimenti provvisori»).
23
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la dichiarazione anzidetta, figurante in una nota manoscritta di uno dei suoi ispettori, faceva
parte del fascicolo del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto prendere visione nei locali della [OSCURATO:PERSONA].
24
Va rilevato come la nota in parola non figuri nei fascicoli prodotti dinanzi alla Corte, con riferimento tanto al fascicolo
relativo al procedimento amministrativo quanto agli allegati alle memorie della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima non ha pertanto
dimostrato che il suddetto documento fosse stato portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, la suddetta nota non può
essere considerata come prova del carattere illecito del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
B –
Inchiesta non esauriente
25
La [OSCURATO:PERSONA] assume che l’inchiesta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] era lacunosa, segnatamente per il fatto che quest’ultima ha trascurato
di tener conto della struttura dei costi delle imprese considerate e della politica dei prezzi dei principali concorrenti
della [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli additivi per farine.
26
Poiché l’inchiesta è destinata ad accertare i fatti costitutivi di un illecito, le sue eventuali deficienze non integrano
delle irregolarità procedurali. Ad esse deve aversi riguardo solo quando si tratti di accertare se i fatti allegati siano
materialmente esatti e se siano idonei a giustificarne le qualificazioni che da essi sono state tratte. Tale accertamento
fa parte dell’esame dei mezzi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel merito.
C –
Violazione dell’obbligo di sentire l’impresa in contraddittorio
27
La [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la decisione contiene addebiti gravi, in relazione ai quali essa non ha avuto l’opportunità di far conoscere
il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo. La [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come essa sia pur stata sentita sulla
realtà materiale di taluni fatti, ma non anche sulla loro qualificazione giuridica come fatti costitutivi di un abuso.
28
Gli addebiti di cui trattasi sono l’impiego del bromato di potassio come prodotto di richiamo, le richieste di ragguagli da
parte della [OSCURATO:PERSONA] a determinati clienti dirette ad ottenere informazioni dettagliate sulle offerte fatte dai suoi concorrenti
e la clausola di esclusiva imposta ad un cliente.
29
La comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo univoco, i fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si fonda nonché la qualificazione
che a tali fatti è assegnata.
30
Occorre dar atto che tali prescrizioni sono state rispettate con riguardo all’impiego del bromato di potassio come prodotto
di richiamo. La lettera aggiuntiva alla comunicazione degli addebiti (punto 10) colloca infatti questo prodotto, al momento
in cui il comportamento viene preso in esame, sullo stesso piano delle miscele di vitamine, le quali, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
erano vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] a prezzi di richiamo.
31
In ordine al conseguimento di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed alla clausola di esclusiva, va rilevato come nella comunicazione
degli addebiti (punto 70) la [OSCURATO:PERSONA] abbia designato come illecita la strategia globale della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel tentare
di eliminare la ECS dal settore delle plastiche proferendo minacce, quindi, dopo il fallimento della sua iniziativa, ponendo
in atto un piano mirante a costringere la ECS al ritiro. I vari elementi di questo piano sono stati descritti nella parte
della comunicazione degli addebiti riguardante l’«attuazione del piano mirante all’eliminazione della ECS» (punti 27 e seguenti).
Nel novero di tali elementi figuravano il conseguimento di informazioni e la clausola di esclusiva. Di conseguenza, non può
riscontrarsi alcuna lesione dei diritti della difesa della ricorrente.
32
La [OSCURATO:PERSONA] fa infine valere, con riferimento agli addebiti connessi al livello anormalmente basso dei prezzi, di non essere stata
posta in grado di esprimere il proprio punto di vista in ordine al carattere fisso o variabile di alcuni dei suoi costi di
produzione, ancorché tale punto fosse di preminente rilievo in relazione al criterio di liceità che essa suggerisce di applicare
nella valutazione del comportamento di un’impresa dominante.
33
Tale censura non può essere accolta. Soltanto la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti ha reso palesi le divergenze
di opinioni tra le parti circa il carattere fisso o variabile di determinati fattori di costo. Sennonché la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto
l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel rispondere ai quesiti che i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] le hanno
rivolto in ordine a tale punto nel corso dell’audizione del 18 giugno 1985 (v. la relazione di audizione, pag. 33 e seguenti).
II –
Sul secondo mezzo: violazione dell’art. 86 del Trattato
34
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 86 in quanto:
– la decisione impugnata avrebbe erroneamente definito il settore dei perossidi organici come mercato rilevante e considerato
il mercato dei perossidi organici alla stregua di un mercato unitario; inoltre, essa avrebbe fatto leva su elementi inesatti
nell’accertare l’esistenza dell’asserita posizione dominante;
– la decisione impugnata avrebbe a torto ritenuto sussistente un illecito da parte della [OSCURATO:PERSONA].
A –
Sull’esistenza di una posizione dominante
1.
Sulla determinazione del mercato rilevante
35
La decisione considera, in via principale, mercato rilevante quello dei perossidi organici (ivi compreso il perossido di benzoile
impiegato nell’industria delle plastiche), sul rilievo che esso è il mercato dal quale la ECS avrebbe dovuto essere eliminata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel lungo periodo (punto 66). In subordine, la decisione colloca l’abuso sul mercato degli additivi per farine
(ivi compreso il perossido di benzoile, nella sua applicazione al settore dell’industria molitoria) nel [OSCURATO:PERSONA] e in Irlanda
(punto 91).
36
È opportuno esaminare, preliminarmente, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fondati motivi per definire il mercato rilevante come corrispondente
a quello dei perossidi organici.
37
La [OSCURATO:PERSONA] contesta tale delimitazione rifacendosi all’oggetto della decisione, la quale è limitata al suo asserito comportamento
illecito nel settore degli additivi per farine. Essa richiama sul punto la sentenza della Corte 6 marzo 1974, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 21 della motivazione (cause riunite 6/73 e 7/73, Racc. pag. 223), secondo la quale il mercato in cui si manifestano
gli effetti dell’illecito è «privo di rilievo per quanto riguarda il problema del mercato da prendere in considerazione onde
accertare l’esistenza di una posizione dominante».
38
Tale argomento va esaminato alla luce delle particolari circostanze del caso di specie.
39
Al riguardo, deve anzitutto sottolinearsi come il perossido di benzoile, uno dei principali perossidi organici, impiegato
nella fabbricazione delle plastiche, sia altresì uno dei principali additivi per farine, grazie al suo impiego come agente
imbiancante della farina nel [OSCURATO:PERSONA] e in Irlanda.
40
Si deve poi rilevare come, prima del 1979, la ECS operasse unicamente nel settore degli additivi per farine. Soltanto nel
corso di tale anno, infatti, essa decise di estendere le proprie attività al settore delle plastiche. Al momento in cui è
sorto il conflitto, la quota di mercato detenuta dalla ECS in quest’ultimo settore era pertanto estremamente ridotta.
41
È d’altra parte pacifico che, per la [OSCURATO:PERSONA], il settore delle plastiche rivestiva maggiore importanza di quello degli additivi
per farine, dal momento che essa vi realizzava un giro d’affari nettamente superiore.
42
La [OSCURATO:PERSONA] praticava pertanto riduzioni di prezzi in un settore – quello degli additivi per farine – che per la ECS era essenziale,
ma che per essa possedeva limitata importanza.
43
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di compensare le eventuali perdite subite nel settore degli additivi per farine per
mezzo degli utili che essa ritraeva dalla sua attività nel settore delle plastiche, possibilità della quale la ECS non poteva
avvalersi.
44
Infine, risulta dalle dichiarazioni di un dirigente della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 20 della comunicazione degli addebiti, pag. 35),
le quali saranno prese in considerazione nell’ambito dell’esame dell’addebito relativo alle minacce, che questa impresa non
ha adottato il suo comportamento allo scopo di rafforzare la propria posizione nel settore degli additivi per farine, quanto
per conservare la posizione che essa deteneva nel settore delle plastiche, impedendo alla ECS di estendervi le sue attività.
45
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente ritenuto che il mercato dei perossidi organici fosse il mercato rilevante, anche
se il comportamento illecito allegato era preordinato a danneggiare l’attività principale della ECS su un mercato distinto.
46
Supponendo che si debba prendere in considerazione il mercato dei perossidi organici, la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera inoltre alla [OSCURATO:PERSONA]
di non aver effettuato un’inchiesta approfondita in relazione a tale mercato. Da un lato, essa avrebbe omesso di analizzare
le pretese offerte effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a «prezzi predatori» in questo settore, mentre una parte rilevante delle accuse della
ECS vertevano su di esse. Dall’altro, essa avrebbe trascurato di verificare se la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei perossidi
organici si fosse in definitiva rafforzata in conseguenza del suo comportamento nel settore degli additivi per farine.
47
Sul punto, è sufficiente rilevare come questi elementi, attinenti al carattere illecito del comportamento, siano privi di
rilevanza per quanto si riferisce alla delimitazione del mercato rilevante.
48
La [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che tale mercato non può, in ogni caso, essere considerato alla stregua di un unico mercato, stante
la manifesta assenza di reciproca intercambiabilità dei perossidi organici. Questi ultimi non potrebbero neppure essere ricondotti
ad uno stesso mercato sul presupposto di una loro pretesa complementarità, in quanto i clienti non si rivolgerebbero ad un
medesimo fornitore per soddisfare l’intero loro fabbisogno in perossidi.
49
La decisione (punto 7) puntualizza che i perossidi organici sono prodotti chimici che assolvono un ruolo essenziale nella
fabbricazione delle plastiche, nell’ambito della quale servono da iniziatori per varie operazioni. I loro tre principali settori
di applicazione sono i seguenti:
– iniziatori del processo di polimerizzazione o di copolimerizzazione di monomeri vinilici,
– agenti di rafforzamento per elastomeri e resine,
– agenti di reticolazione per l’etilene/propilene e le gomme sintetiche o i siliconi.
50
La decisione precisa inoltre (punto 8) che i due primi settori rappresentano, ciascuno, il 40% del consumo di perossidi organici,
mentre il terzo costituisce il 10% circa di esso.
51
Nella sentenza 11 dicembre 1980, L’Oréal/[OSCURATO:PERSONA] AMCK, punto 25 della motivazione (causa 31/80, Racc. pag. 3775), la Corte
ha affermato che ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un’impresa su un determinato mercato,
«le possibilità di concorrenza vanno (...) valutate nell’ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in ragione
delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili
con altri prodotti».
52
Va osservato che i perossidi organici indubbiamente possono, per soddisfare le specifiche esigenze della clientela, essere
individualizzati per quanto riguarda la loro formula, la loro concentrazione o la loro presentazione. Ciò non toglie tuttavia
che per il 90% essi vengano impiegati in vari processi dell’industria delle plastiche e siano pertanto idonei a soddisfare
esigenze costanti ai sensi della sentenza succitata. Peraltro, i perossidi organici non sono esposti alla concorrenza di altri
prodotti, come i composti sulfurei, utilizzati nel ristretto settore della vulcanizzazione delle gomme sintetiche, posto che
questi composti non sono idonei a surrogarli completamente, non possedendo tutte le caratteristiche tecniche necessarie.
53
Infine, risulta dagli stessi documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 2 della comunicazione degli addebiti) che questa stessa
impresa dà per presupposto che i perossidi organici appartengano ad un unico mercato, giacché essa valuta globalmente la propria
quota di mercato relativa a questi prodotti.
54
Corollario dei suddetti rilievi è che i mezzi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per contestare la delimitazione del mercato rilevante devono
essere respinti.
2.
Sulla posizione dominante
55
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, argomentando dalla quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’esistenza di una serie di elementi che
associati a tale quota di mercato assicurerebbero a tale impresa un marcato predominio, che la [OSCURATO:PERSONA] occupi una posizione dominante
sul mercato dei perossidi organici.
56
Il punto 69 della decisione descrive tali elementi nel seguente modo:
«i) La quota di mercato di [OSCURATO:PERSONA] non è soltanto importante in sé, ma equivale a quella degli altri produttori messi insieme;
ii) A parte Interox e Luperox, gli altri produttori hanno soltanto una gamma limitata di prodotti e/o rivestono un’importanza
prettamente locale;
iii) la quota di mercato di [OSCURATO:PERSONA] (come anche quella dei produttori che occupano il secondo e il terzo posto, ossia Interox e Luperox)
è rimasta stabile nel corso del periodo esaminato e [OSCURATO:PERSONA] è sempre riuscita a difendere la propria posizione dagli attacchi
sferrati dai produttori minori;
iv) [OSCURATO:PERSONA] è riuscita, anche durante i periodi di sfavorevole congiuntura economica, a conservare il suo margine lordo aumentando
regolarmente i suoi prezzi e/o i volumi di vendita;
v) [OSCURATO:PERSONA] tratta una gamma di prodotti di gran lunga più ampia di quella dei suoi concorrenti, dispone di un’organizzazione di
marketing che è la più sviluppata sotto il profilo tecnico e commerciale e possiede infine conoscenze primarie in materia
di sicurezza e tossicologia;
vi) [OSCURATO:PERSONA] si è mostrata capace di eliminare dal mercato (oltre a ECS) altri concorrenti “fastidiosi” o di indebolirli sensibilmente:
l’esempio, fra gli altri, di SCADO dimostra che [OSCURATO:PERSONA] è in grado di escludere, quando lo desidera, un produttore meno potente;
vii) una volta eliminati questi piccoli ma potenzialmente pericolosi concorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto maggiorare il prezzo del prodotto
in relazione al quale la loro concorrenza si faceva sentire».
57
La [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione della sua quota di mercato nonché la realtà o la pertinenza degli altri elementi accolti nella
decisione. In particolare, essa sostiene che la sua quota di mercato è stata valutata in modo erroneo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe arbitrariamente considerato il mercato dei perossidi organici alla stregua di un unico mercato. Inoltre, essa assume
che il fatto di offrire una gamma più ampia di prodotti rispetto ai suoi concorrenti non può costituire indizio di una posizione
dominante.
58
Tali argomenti non possono essere accolti. Poiché il mercato dei perossidi organici è stato correttamente considerato alla
stregua di un mercato unitario, ne deriva che la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere calcolata tenendo conto dei perossidi
organici nel loro complesso. In tale prospettiva, è evidente che il fatto di offrire una gamma di prodotti più vasta rispetto
a quella dei suoi principali rivali concorreva ad assicurare alla [OSCURATO:PERSONA] una posizione di dominio su tale mercato.
59
Giova rilevare, inoltre, come dal 1979 al 1982 la [OSCURATO:PERSONA] disponesse, stando ai suoi stessi documenti interni, di una quota di
mercato stabile pari a circa il 50% (allegati 2 e 4 della comunicazione degli addebiti e tabella A allegata alla comunicazione
degli addebiti). D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi atti a dimostrare che questa quota si sia ridotta nel corso
degli anni successivi.
60
Sul tema delle quote di mercato, la Corte ha affermato (sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], punto 41 della motivazione,
causa 85/76, Racc. pag. 461) che quote molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza
di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50%, come quella accertata nel caso in esame.
61
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente posto in risalto come altri elementi confermino il predominio della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato.
Oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa si considera leader mondiale sul mercato dei perossidi, va rilevato come essa possegga,
per sua propria ammissione, l’organizzazione di marketing più avanzata sia sul piano commerciale sia su quello tecnico e disponga
di conoscenze più estese di quelle dei suoi concorrenti in materia di sicurezza e tossicologia (allegati 2 e 4 della comunicazione
degli addebiti).
62
Gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per negare che essa detenesse una posizione dominante sul mercato dei perossidi organici
devono pertanto, nel complesso, essere disattesi.
B –
Sull’esistenza di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante
1.
Rilievi preliminari: criterio di liceità del comportamento di un’impresa dominante in materia di prezzi
63
Stando alla decisione impugnata (punto 75), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abusivamente sfruttato la propria posizione dominante tentando
di eliminare la ECS dal mercato dei perossidi organici, principalmente mediante riduzioni massicce e prolungate dei prezzi
sul mercato degli additivi per farine.
64
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 86 non considera i costi come un criterio decisivo per accertare l’illiceità delle riduzioni
di prezzo operate da un’impresa dominante (punto 77 della decisione). Un simile criterio non terrebbe affatto conto degli
obiettivi generali delle norme comunitarie sulla concorrenza, enunciati all’art. 3, lett. f), del Trattato, in particolare
con riguardo all’esigenza di impedire che venga compromessa una struttura efficace della concorrenza nel mercato comune. Un
criterio meccanico non attribuirebbe giusto peso all’aspetto strategico del comportamento imperniato sul ribasso dei prezzi.
Una riduzione dei prezzi potrebbe perseguire un intento anticoncorrenziale indipendentemente dal fatto che l’aggressore fissi
i suoi prezzi al di sopra o al di sotto dei suoi costi, qualunque sia il modo in cui questi ultimi vanno intesi (punto 79
della decisione).
65
Tuttavia, l’analisi dettagliata dei costi dell’impresa dominante potrebbe avere un rilievo considerevole quando si voglia
accertare la correttezza o meno del suo comportamento in materia di prezzi. Le ripercussioni, in termini di eliminazione dei
concorrenti, di una campagna di riduzione dei prezzi condotta da un produttore in posizione dominante potrebbero essere così
evidenti che non sarebbe affatto necessario provarne l’intento. Viceversa, quando il basso livello dei prezzi può avere diverse
spiegazioni possibili, potrebbe risultare necessario, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione, comprovare anche l’intento
di eliminare un concorrente o di restringere la concorrenza (punto 80 della decisione).
66
La [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza del criterio di liceità accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], criterio che essa reputa vago o, comunque,
inapplicabile. Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attenersi ad un criterio obiettivo fondato sui suoi costi.
67
Al riguardo, essa argomenta che la questione della liceità di un determinato livello di prezzi non potrebbe essere dissociata
dalla concreta situazione di mercato nella quale il prezzo è stato fissato. Non sussisterebbe illecito allorché l’impresa
dominante ricerca un prezzo di vendita ottimale ed un margine di copertura positivo. Un prezzo sarebbe ottimale quando l’impresa
può ragionevolmente ritenere che l’offerta di un prezzo diverso o la mancanza di un prezzo conducano, nel breve periodo, ad
un risultato di esercizio meno favorevole. D’altra parte, il margine di copertura sarebbe positivo allorché il valore dell’ordinativo
è superiore alla somma dei costi variabili.
68
Un criterio fondato sulla ricerca di un prezzo ottimale, nel breve periodo, non potrebbe essere escluso sul presupposto che
esso metterebbe a repentaglio, nel lungo periodo, la capacità di sopravvivenza dell’impresa. Solo dopo un certo tempo l’impresa
interessata potrebbe adottare misure per eliminare le perdite oppure abbandonare un settore di attività deficitario. Nel frattempo,
l’impresa dovrebbe accettare gli «ordinativi ottimali» per ridurre le proprie passività e garantire la continuità di esercizio.
69
È opportuno ricordare, conformemente a quanto la Corte ha stabilito nella sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 91 della motivazione (causa 85/76, Racc. pag. 461), come la nozione di sfruttamento abusivo sia una nozione oggettiva,
che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio
per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo
a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli
operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.
70
Ne consegue che l’art. 86 del Trattato osta a che un’impresa dominante elimini un concorrente e rafforzi in tal modo la propria
posizione, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Sotto tale profilo,
tuttavia, non può considerarsi legittima qualunque concorrenza esercitata facendo leva sui prezzi.
71
I prezzi inferiori alla media dei costi variabili (vale a dire quei prezzi che variano in funzione dei quantitativi prodotti)
mediante i quali un’impresa dominante persegue l’obiettivo di eliminare un concorrente devono ritenersi illeciti. Poiché ogni
vendita comporta per l’impresa dominante una perdita, ossia la totalità dei costi fissi (vale a dire quei costi che restano
costanti a prescindere da quale sia l’entità dei quantitativi prodotti) e, almeno in parte, dei costi variabili relativi all’unità
prodotta, la detta impresa non ha infatti alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti,
per poter poi rialzare i propri prezzi approfittando della situazione di monopolio.
72
D’altra parte, prezzi inferiori alla media dei costi totali, i quali comprendono i costi fissi e quelli variabili, ma superiori
alla media dei costi variabili, sono da considerare illeciti allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso ad eliminare
un concorrente. Tali prezzi possono infatti estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti
come l’impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza
che viene esercitata nei loro confronti.
73
Questi sono i criteri che vanno applicati alla situazione del caso in esame.
74
Poiché il criterio di liceità da accogliere è un criterio fondato sui costi e sulla strategia della stessa impresa dominante,
va immediatamente respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’incompletezza dell’inchiesta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine
alla struttura dei costi ed alla politica dei prezzi dei suoi concorrenti.
2.
Sui diversi aspetti dell’illecito
75
L’illecito censurato riguarda le minacce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proferito nei confronti della ECS alla fine del 1979 nonché i
prezzi che essa ha offerto o accordato per tre additivi per farine, dal dicembre 1980, data delle prime offerte controverse,
al luglio 1983, data della precitata decisione relativa ai provvedimenti provvisori, che ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di attenersi
ad un regime di prezzi minimi.
a)
Sulle minacce
76
[OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato direttamente la ECS, nel corso di riunioni svoltesi alla fine del
1979 con i dirigenti di questa impresa, allo scopo di determinarne il ritiro dal mercato delle applicazioni alle materie plastiche
dei perossidi organici [art. 1, punto i), della decisione].
77
La [OSCURATO:PERSONA] nega di aver minacciato la ECS, asserendo di essersi limitata ad informarla che essa non avrebbe potuto contare sul
mantenimento della loro collaborazione nel settore degli additivi per farine, se si fosse ostinata a fare delle offerte a
prezzi assai ridotti nel settore delle plastiche. Prima della controversia, infatti, la ECS e la [OSCURATO:PERSONA] si scambiavano taluni
additivi per farine a prezzi ridotti, al fine di integrare una produzione insufficiente o di far fronte alle esigenze di quella
tra loro che non fabbricava direttamente uno di tali prodotti. Sicché, la [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla ECS parte dei propri rifornimenti
in perossido di benzoile, mentre la ECS forniva alla [OSCURATO:PERSONA] miscele di vitamine.
78
Per apprezzare la fondatezza della censura, occorre accertare l’oggetto dei colloqui che si sono svolti il 16 novembre ed
il 3 dicembre 1979. Al riguardo, la Corte dispone dei resoconti di queste riunioni redatti da responsabili della ECS, di una
dichiarazione di un dirigente della [OSCURATO:PERSONA] nonché di una nota promanante da un altro responsabile di questa impresa.
79
Le indicazioni contenute nei vari documenti redatti dai dirigenti della ECS sono sostanzialmente concordanti (allegati 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 della comunicazione degli addebiti). In particolare, risulta da esse che, nel corso della prima riunione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha esternato la propria intenzione di procedere ad una riduzione generale dei prezzi nel settore degli additivi per
farine, se la ECS avesse continuato a vendere perossido di benzoile nel settore delle plastiche, nonché la sua decisione di
vendere, all’occorrenza, al di sotto dei propri prezzi di costo, a rischio di subire una perdita che essa stimava in 250 000
UKL. Nel corso della seconda riunione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ribadito di essere pronta a vendere, ove necessario, al di sotto dei
suoi prezzi di costo.
80
Tali riunioni hanno indotto la ECS ad adire la [OSCURATO:PERSONA] di Londra affinché inibisse alla [OSCURATO:PERSONA] di porre in atto le sue minacce,
denunciando il ricorrere di una violazione dell’art. 86 del Trattato. Nell’ambito di tale procedimento, un responsabile della
[OSCURATO:PERSONA] è stato ammonito a riferire sotto giuramento il contenuto dei colloqui. Da questa dichiarazione (allegato 20 della comunicazione
degli addebiti, pag. 35) si evince del pari che la [OSCURATO:PERSONA] era disposta a vendere a prezzi inferiori ai propri costi e, in caso
di necessità, a subire una perdita, se la ECS non si fosse ritirata dal mercato delle plastiche.
81
L’oggetto dei suddetti incontri viene inoltre confermato da una nota del 7 dicembre 1979, redatta da un dirigente della [OSCURATO:PERSONA]
(allegato 21 alla comunicazione degli addebiti), nella quale si precisa che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato misure aggressive nel
settore dei prodotti per l’industria molitoria, se la ECS non avesse rinunciato alle forniture dei suoi prodotti all’industria
delle plastiche. Inoltre, tale nota conteneva un piano dettagliato e corredato di dati delle misure che sarebbero state poste
in atto nell’ipotesi in cui la ECS non avesse desistito. Da tale piano risulta in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato
di sottrarre tutti i clienti alla ECS offrendo loro, a prezzi comportanti delle perdite, la gamma completa degli additivi
per farine.
82
Alla luce di questi elementi di fatto concordanti, è giocoforza concludere che la [OSCURATO:PERSONA], alla fine del 1979, ha minacciato
la ECS per ottenere il suo ritiro dal mercato dei perossidi organici nelle loro applicazioni alle plastiche.
b)
Sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi
i) I costi della [OSCURATO:PERSONA]
83
Tenuto conto dei criteri accolti per valutare il comportamento di un’impresa dominante in materia di prezzi, bisogna risalire
ai costi totali ed ai costi variabili della [OSCURATO:PERSONA] per ciascuno degli additivi di cui trattasi, durante il periodo considerato.
I costi totali della [OSCURATO:PERSONA]
84
[OSCURATO:PERSONA] ha accluso alla lettera aggiuntiva alla comunicazione degli addebiti (tabella F) una stima dei costi totali
della [OSCURATO:PERSONA], calcolati in base ai dati contabili di questa impresa. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia puntualizzato (punto 9 della
lettera aggiuntiva alla comunicazione degli addebiti e tabella G) che i costi totali effettivi della [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi
superiori a tale stima.
85
La [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alle proprie memorie il rapporto redatto da una società di revisione dei conti, nel quale figura, tra
l’altro, una stima dei suddetti costi per il medesimo periodo (allegato 3 del ricorso, allegato 12 della memoria di replica).
86
Dalle suddette stime si rileva come i costi totali della [OSCURATO:PERSONA] siano talvolta inferiori, talaltra superiori a quelli risultanti
dalle stime effettuate dai servizi della [OSCURATO:PERSONA].
87
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in dubbio tali dati. Per un verso, essa ha asserito
che i detti dati avvaloravano «la sua convinzione che il calcolo dei costi da lei effettuato sulla base dei documenti della
stessa [OSCURATO:PERSONA] era corretto» (punto 104 del controricorso). Per l’altro, essa ha sottolineato come i suddetti dati non contraddicessero
la sua tesi «secondo cui le offerte di prezzi fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai clienti tradizionali della ECS erano, praticamente, sempre
foriere di perdite» (punto 52 della controreplica).
88
Stando così le cose, si deve constatare che i costi totali della [OSCURATO:PERSONA] sono quelli figuranti nel rapporto accluso alle memorie
di quest’ultima.
89
Tali costi, espressi in UKL per tonnellata, risultano essere i seguenti:
– per il perossido di benzoile 16%:
1981: 557,90; 1982: 578,10; 1983: 519,20;
– per il perossido di benzoile 20%:
1981: 649,60; 1982: 700,29; 1983: 582,57;
– per il bromato di potassio 6%:
1981: 290,14; 1982: 316,84; 1983: 308,14;
– per il bromato di potassio 10%:
1981: 350,34; 1982: 370,98; 1983: 360;
– per le miscele di vitamine (nutramina):
1981: 665,86; 1982: 714,40.
I costi variabili della [OSCURATO:PERSONA]
90
Le parti hanno prodotto dinanzi alla Corte delle stime dei costi variabili della [OSCURATO:PERSONA] assai divergenti. Nella sostanza, tali
divergenze attengono al fatto che le parti non concordano sulla valutazione del carattere fisso o variabile di taluni elementi
di costo.
91
Nella decisione si afferma (punto 54) che elementi di costo come la manodopera, la manutenzione, il magazzinaggio e le spese
di spedizione vanno tutti considerati come costi variabili, in quanto la maggior parte dei sistemi di contabilità li considera
come tali.
92
La [OSCURATO:PERSONA] obietta che l’unico metodo per stabilire se un elemento di costo abbia natura fissa o variabile è quello di accertare
se esso vari o meno in funzione dei quantitativi prodotti. Nella specie, le spese di manodopera andrebbero considerate alla
stregua di costi fissi. Risulta infatti dal raffronto tra la dinamica del costo annuale della manodopera, per gli anni 1980-1985,
e quella dei quantitativi prodotti nel corso dello stesso periodo che non sussiste alcun rapporto tra questi due parametri
(allegato 3 del ricorso, rapporto di revisione dei conti, in particolare allegato 7 di quest’ultimo).
93
[OSCURATO:PERSONA] ribatte, da un lato, che i documenti contabili della [OSCURATO:PERSONA] confermano che buona parte di quelli che essa considera
alla stregua di oneri fissi mutano di fatto con le variazioni della produzione (punto 99 del controricorso) e, dall’altro,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto, nel marzo 1984, due nuovi dipendenti al fine di rafforzare la propria capacità produttiva, per modo
che sussisterebbe un nesso fra il volume della manodopera e quello della produzione (punto 48 della controreplica).
94
Deve rilevarsi che un elemento di costo non è per sua natura riferibile ai costi fissi o ai costi variabili. È d’uopo pertanto
esaminare se i costi di manodopera siano, nel caso di specie, variati in funzione dei quantitativi prodotti.
95
Evincesi dai dati menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] che non sussiste alcun rapporto diretto tra i quantitativi prodotti ed i costi della
manodopera. Così, nel 1982 e nel 1983, mentre la produzione di perossido di benzoile della [OSCURATO:PERSONA] aumentava, i costi connessi
alla manodopera, al netto dell’inflazione, si riducevano. Viceversa, mentre nel 1983 e nel 1984 la produzione di bromato di
potassio di questa impresa regrediva, i costi connessi alla manodopera, al netto dell’inflazione, aumentavano. I costi di
manodopera devono pertanto considerarsi, nella specie, come costi fissi.
96
Ciò premesso, si deve constatare che i costi variabili della [OSCURATO:PERSONA] sono quelli figuranti nei documenti che questa impresa ha
prodotto dinanzi alla Corte.
97
Tali costi, espressi in UKL per tonnellata, risultano essere i seguenti:
– per il perossido di benzoile 16%:
1981: 298,30; 1982: 324,70; 1983: 314,10;
– per il perossido di benzoile 20%:
1981: 352,80; 1982: 383,10; 1983: 359,50;
– per il bromato di potassio 6%:
1981: 169,40; 1982: 188,60; 1983: 200,70;
– per il bromato di potassio 10%:
1981: 229,60; 1982: 242,74; 1983: 252,56;
– per le miscele di vitamine (nutramina):
1981: 541,02; 1982: 578,00.
ii) I prezzi anormalmente bassi accordati alla clientela della ECS
98
[OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, all’incirca a partire dal dicembre 1980, la [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente offerto e fornito additivi
per farine alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai clienti della ECS nel settore «grandi indipendenti» a prezzi
anormalmente bassi, nell’intento di danneggiare le attività commerciali della ECS [art. 1, punto ii), della decisione].
Le offerte rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] ed alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
99
La [OSCURATO:PERSONA] contesta di aver offerto additivi alla [OSCURATO:PERSONA] ed alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a prezzi anormalmente bassi allo scopo
di danneggiare la ECS. Anzitutto, essa non avrebbe nutrito siffatta intenzione, bensì si sarebbe limitata a tentare di conquistare
nuovi clienti, al fine di accrescere il proprio giro d’affari ed arginare in tal modo la notevole contrazione degli utili
cagionata dalle offerte fatte dalla ECS alla Ranks ed alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1980. Inoltre, i prezzi offerti non potrebbero essere
considerati anormalmente bassi. Da un lato, i prezzi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 1981 sarebbero pari a quelli che la
ECS ha offerto alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 1980. Dall’altro, i prezzi offerti durante il periodo considerato sarebbero superiori
alla media dei suoi costi variabili.
100
Si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto alla [OSCURATO:PERSONA] ed alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] i seguenti prezzi:
– per il perossido di benzoile 16%:
dal gennaio 1981 al gennaio 1983: 517,90 UKL; nel febbraio 1983: 512 UKL;
– per il bromato di potassio 10%:
a decorrere dal gennaio 1981: 314,90 UKL;
– per le miscele di vitamine:
nel settembre 1981: 565 UKL; nell’ottobre 1982: 455 UKL per una miscela economica.
101
Per quanto concerne le miscele di vitamine (vendute nel 1981), il perossido di benzoile 16% ed il bromato di potassio 10%,
tali prezzi sono inferiori alla media dei costi totali della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia superiori a quella dei suoi costi variabili, quali
sono stati in precedenza accertati (v. supra, punti 89 e 97 della motivazione). Quanto al prezzo di 455 UKL, offerto dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel 1982 per una miscela di vitamine economica, esso è inferiore, in ogni caso, alla media dei suoi costi totali, la
quale risultava essere di 714,40 UKL per la miscela di vitamine di qualità media.
102
Peraltro, il complesso delle offerte non è spiegabile se non con la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di nuocere alla ECS, non invece con
quella di ricostituire i propri utili. Da una nota redatta da uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 51 della comunicazione
degli addebiti) risulta che quest’ultima ha fissato i prezzi offerti alla [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 1981, nella convinzione che
essi fossero nettamente inferiori a quelli praticati dalla ECS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò dimostra che l’intento della
[OSCURATO:PERSONA] non era soltanto di ottenere l’ordine, il che l’avrebbe indotta a ribassare i suoi prezzi solo nella misura all’uopo
necessaria. Inoltre, offrendo alla [OSCURATO:PERSONA] un prezzo equivalente a quello offerto dalla ECS alla [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo della
[OSCURATO:PERSONA] era quello di fissare i propri prezzi al livello più ridotto possibile senza violare l’impegno, da essa sottoscritto
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Londra, di non ribassare i propri prezzi di vendita per il perossido di benzoile allo scopo di
eliminare la ECS.
103
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto e fornito additivi per farine alla [OSCURATO:PERSONA]
ed alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a prezzi anormalmente bassi, allo scopo di danneggiare le attività commerciali della ECS.
Le offerte fatte ai «grandi indipendenti», clienti della ECS
104
Con riguardo all’addebito relativo alle offerte fatte ai «grandi indipendenti», clienti della ECS, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere
argomenti sostanzialmente identici a quelli da essa addotti per contestare l’addebito relativo alle offerte fatte a prezzi
anormalmente bassi al gruppo [OSCURATO:PERSONA].
105
Si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto ai «grandi indipendenti», clienti della ECS, i seguenti prezzi:
– per il perossido di benzoile 16%:
nel gennaio 1981: 532 UKL; dall’aprile 1981 in poi: 530 UKL;
– per il bromato di potassio 6%:
nel dicembre 1980: 260 UKL; nel gennaio e nell’aprile 1981: 245 UKL; nel giugno 1983: 320 UKL;
– per il bromato di potassio 10%:
nel dicembre 1980: 339 UKL; nel maggio 1981: 336 UKL; nel maggio 1982: 325 UKL;
– per le miscele di vitamine:
nel dicembre 1980: 595 UKL; nel maggio 1981: 575 UKL; nell’ottobre 1982 (nutramina 50): 489 UKL; nel giugno 1983 (nutramina
50): 757 UKL.
106
Occorre rilevare come le offerte della [OSCURATO:PERSONA] siano inferiori alla media dei suoi costi totali, tuttavia superiori alla media
dei suoi costi variabili, quali sono stati sopra accertati (v. supra, punti 89 e 97 della motivazione), e come, nel caso dell’offerta
dell’ottobre 1982 relativa alle miscele di vitamine, i prezzi siano addirittura inferiori ai suoi costi variabili.
107
Le offerte del giugno 1983 relative a bromato di potassio 6% e miscele di vitamine sono, a loro volta, superiori alla media
dei costi totali. Da esse non può tuttavia inferirsi alcuna indicazione circa il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo
considerato. Invero, esse sono state effettuate due giorni prima dell’audizione nel procedimento avente ad oggetto i provvedimenti
provvisori (23 giugno 1983) e poco più di un mese prima dell’adozione della decisione relativa ai provvedimenti provvisori
(29 luglio 1983).
108
Deve peraltro rilevarsi come i prezzi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1980 a questa parte della clientela della ECS attestino
che l’intento della [OSCURATO:PERSONA] era quello di danneggiare la ECS e non quello di ricostituire i propri margini di utile. Tali prezzi
sono infatti nettamente inferiori a quelli che risultavano necessari per rimanere in concorrenza con la ECS, posto che essi
presentano, rispetto ai prezzi accordati in quel momento dalla ECS alla stessa categoria di clienti, un divario di oltre 70
UKL per il perossido di benzoile 16%, di oltre 100 UKL per il bromato di potassio 6% e, infine, di oltre 60 UKL per le miscele
di vitamine.
109
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto correttamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto e fornito additivi per farine ai clienti della
ECS, nel settore dei «grandi indipendenti», a prezzi anormalmente bassi nell’intento di danneggiare le attività commerciali
della ECS.
iii) I prezzi selettivi
110
[OSCURATO:PERSONA] contesta del pari alla [OSCURATO:PERSONA] l’aver effettuato offerte selettive ai clienti della ECS, mantenendo nel contempo
prezzi sensibilmente superiori nei confronti di clienti di dimensioni analoghe facenti parte della sua clientela regolare
[art. 1, punto iii), della decisione].
111
Evincesi dalle memorie della [OSCURATO:PERSONA] che l’addebito riguarda due distinte categorie di clienti. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA]
ravvisa un’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza che questa abbia offerto prezzi vantaggiosi ai «grandi indipendenti»,
clienti della ECS, mantenendo nel contempo prezzi sensibilmente più elevati nei confronti dei «grandi indipendenti» suoi stessi
clienti. Dall’altro, essa ipotizza una violazione dell’art. 86 per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto alle singole imprese
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli accordati ai «grandi indipendenti» facenti parte della sua clientela
tradizionale.
Sulla selettività delle offerte fatte ai «grandi indipendenti»
112
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’addebito è privo di fondamento in fatto e in diritto. In fatto, giacché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fissato prezzi
differenti a seconda che si trattasse della propria clientela o di quella della ECS. Il raffronto avrebbe dovuto essere compiuto
tra i clienti dei quali la ECS e la [OSCURATO:PERSONA] si sono disputati gli ordini e quei clienti della [OSCURATO:PERSONA] che non hanno ricevuto offerte
concorrenti. L’addebito sarebbe infondato in diritto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nel fissare prezzi superiori nei confronti di alcuni
dei suoi clienti tradizionali, non avrebbe arrecato alcun danno alla ECS.
113
La [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato di aver accordato prezzi differenti ad acquirenti di dimensioni analoghe. Né essa ha, d’altronde,
addotto argomenti tendenti a dimostrare che tali differenze inerivano alla qualità dei prodotti venduti o a costi di produzione
specifici.
114
I prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi stessi clienti erano superiori alla media dei suoi costi totali, mentre
quelli che essa offriva ai clienti della ECS erano inferiori a tale media.
115
La [OSCURATO:PERSONA] poteva in tal guisa compensare, quantomeno in parte, le perdite conseguenti alle vendite effettuate ai clienti della
ECS mediante gli utili realizzati con le vendite ai «grandi indipendenti» che essa annoverava tra i propri clienti. Tale condotta
dimostra che l’intento della [OSCURATO:PERSONA] non era quello di praticare una politica generale di prezzi vantaggiosi, sebbene quello
di adottare una strategia intesa a nuocere alla ECS. L’addebito è pertanto fondato.
Sulla selettività delle offerte effettuate alle singole imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
116
[OSCURATO:PERSONA] assume che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi, dal gennaio 1981 in poi, dall’offrire alle singole imprese del
gruppo [OSCURATO:PERSONA], le quali sono per lo più clienti della ECS, prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che essa accordava ai
«grandi indipendenti» facenti parte della sua stessa clientela. [OSCURATO:PERSONA] fonda tale assunto sul rilievo che, a suo parere,
le imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed i «grandi indipendenti» costituiscono clienti analoghi. Su tale punto, essa sottolinea
come la [OSCURATO:PERSONA], prima del gennaio 1981, praticasse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], unica impresa individuale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
che essa annoverava tra i propri clienti, prezzi identici a quelli che essa accordava ai «grandi indipendenti».
117
La [OSCURATO:PERSONA] contesta l’addebito mossole obiettando che le imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed i «grandi indipendenti» non
sono clienti analoghi.
118
Si deve constatare che i prezzi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA], in costanza del conflitto, alle imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
erano identici a quelli che essa proponeva alla [OSCURATO:PERSONA], centrale di acquisti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tali prezzi
erano effettivamente più vantaggiosi rispetto a quelli che essa accordava ai «grandi indipendenti» che annoverava tra i propri
clienti.
119
Al riguardo, occorre preliminarmente notare come la politica perseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] non abbia comportato discriminazioni all’interno
delle stesse imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto, dal gennaio 1981, prezzi identici a tutte le imprese
del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA], per modo che non può rimproverarsi ad essa l’aver accordato alle imprese individuali
del gruppo [OSCURATO:PERSONA], clienti della ECS, prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che essa accordava all’unica impresa del gruppo
facente parte della propria clientela.
120
Si deve poi osservare che non è sussistita alcuna politica di discriminazioni arbitrarie tra le imprese individuali del gruppo
[OSCURATO:PERSONA] ed i «grandi indipendenti», in quanto queste due categorie di clienti sono tra loro incommensurabili. Per un verso,
la centrale di acquisti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (30% degli acquisti di perossido di benzoile) ha sempre fruito, qualunque fosse
il fornitore, di prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli accordati ai «grandi indipendenti», i quali acquistano il prodotto
per quantitativi modesti (insieme, il 10% degli acquisti di perossido di benzoile). Per l’altro, un’impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
può sempre rifornirsi di additivi tramite la propria centrale di acquisti. Un’offerta ad un’impresa individuale non ha quindi
reali probabilità di successo se non si attiene al livello di prezzo offerto alla centrale. Non può di regola supporsi, infatti,
che un’impresa individuale accetti di pagare al proprio fornitore un prezzo superiore a quello che essa può ottenere attraverso
la centrale.
121
Ne consegue che l’addebito relativo alla selettività delle offerte effettuate alle imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è
infondato.
iv) Sui prezzi di richiamo
122
[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] l’aver offerto ai clienti della ECS bromato di potassio e una miscela di vitamine
(prodotto che essa normalmente non forniva) ad un prezzo di richiamo, nell’ambito di un contratto globale comprendente il
perossido di benzoile, al fine di acquisire i loro ordini per l’intera gamma di additivi per farine, escludendo in tal modo
la ECS [art. 1, punto iv), della decisione].
I prezzi di richiamo relativi al bromato di potassio
123
Dagli atti di causa risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’illecito del quale si fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel fatto
di aver offerto ai clienti della ECS bromato di potassio a prezzi anormalmente bassi, al fine di indurli a ordinare presso
di lei l’intera gamma degli additivi.
124
La [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’utilizzazione di un prodotto ai fini di una politica di prezzi di richiamo ha senso solo allorché
vengono offerti quantitativi minimi dello stesso prodotto. Avendo essa, per contro, sempre fornito grossi quantitativi di
bromato di potassio, l’addebito in parola sarebbe privo di fondamento. La [OSCURATO:PERSONA] segnala di non aver offerto questo prodotto
ai soli clienti della ECS.
125
Al riguardo, va rilevato come dal raffronto tra i costi di produzione del bromato di potassio e quelli del perossido di benzoile
risulta che il bromato di potassio era offerto a prezzi proporzionalmente più vantaggiosi rispetto al perossido di benzoile.
126
I prezzi più vantaggiosi del bromato di potassio, prodotto che la [OSCURATO:PERSONA] offriva in genere parallelamente al perossido di benzoile,
miravano ad accrescere l’attrattiva della gamma di additivi proposta. L’addebito è pertanto fondato.
I prezzi di richiamo relativi alle miscele di vitamine
127
[OSCURATO:PERSONA] reputa costitutivo di illecito il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto le miscele di vitamine a prezzi anormalmente
bassi ai clienti della ECS, pur non fornendo tale prodotto alla sua stessa clientela.
128
La [OSCURATO:PERSONA] contesta l’addebito, sottolineando come esso venga smentito dai fatti. Alcune imprese molitrici alle quali la [OSCURATO:PERSONA]
ha offerto la gamma completa di additivi, tra cui le miscele di vitamine, avrebbero preferito acquistare solo perossido di
benzoile e bromato di potassio. D’altra parte, le offerte relative a questo prodotto, costituendo un servizio reso alla clientela,
non avrebbero potuto essere effettuate se non a prezzi assai ridotti, in conseguenza dei prezzi competitivi praticati dalla
Vitrition, principale fornitrice di miscele di vitamine.
129
Va osservato che la circostanza che taluni clienti abbiano preferito non acquistare miscele di vitamine non basta a smentire
l’esistenza di una politica di prezzi di richiamo da parte della [OSCURATO:PERSONA].
130
Per altro verso, due elementi dimostrano la fondatezza dell’addebito. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha reso più allettante il proprio
assortimento di additivi includendovi per i clienti della ECS le miscele di vitamine, benché non vendesse tale prodotto ai
suoi principali clienti, la Ranks e la [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, ha offerto tali miscele a prezzi particolarmente vantaggiosi
giacché, come essa ha riconosciuto, detti prezzi non compensavano, in alcuni casi, la media dei suoi costi variabili (punto
185 del ricorso). I prezzi competitivi della Vitrition non costituiscono una giustificazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], tenuto
conto della sua stessa struttura dei costi, abbia offerto tali prodotti a prezzi anormalmente bassi.
v) Sul mantenimento dei prezzi ad un livello artificialmente basso durante un lungo periodo
131
[OSCURATO:PERSONA] fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mantenuto, nell’ambito del piano inteso a danneggiare la ECS, i prezzi degli additivi
per farine nel [OSCURATO:PERSONA] ad un livello artificialmente basso durante un lungo periodo, situazione nella quale essa poteva
sopravvivere grazie alle sue risorse finanziarie superiori a quelle della ECS [art. 1, punto v), della decisione].
132
La [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che tale addebito si riferisca ai prezzi accordati alla Ranks ed alla [OSCURATO:PERSONA].
Sui prezzi accordati alla Ranks
133
La [OSCURATO:PERSONA] asserisce che i suoi prezzi non erano arbitrari, in quanto erano motivati da allineamenti diretti a contrastare le
offerte della ECS o della Diaflex.
134
[OSCURATO:PERSONA] non pone in dubbio, sul piano dei principi, il diritto di un’impresa dominante ad allinearsi. Tuttavia essa
contesta che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati ridotti in conseguenza della forte concorrenza esercitata dalla Diaflex (punto
45 della decisione). Vari documenti comproverebbero, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un controllo sui prezzi praticati dalla
Diaflex. Ne conseguirebbe che, nel caso di specie, gli allineamenti della [OSCURATO:PERSONA] ai prezzi della Diaflex sarebbero illeciti.
135
I documenti ai quali allude la [OSCURATO:PERSONA] attestano, in particolare, che:
– nel giugno 1979 la Diaflex e la [OSCURATO:PERSONA] si sono consultate circa le modalità di un aumento dei prezzi da esse praticate alla
Ranks ed alla [OSCURATO:PERSONA] (allegato 119 della comunicazione degli addebiti);
– nel 1980 uno dei consiglieri della Diaflex ha affermato che esisteva una legge non scritta, secondo la quale la Diaflex doveva
astenersi dal sottrarre clienti alla [OSCURATO:PERSONA] (allegato 117 della comunicazione degli addebiti);
– nel novembre 1980 la Diaflex ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’ammontare di un’offerta della ECS alla Ranks. Secondo questo documento,
la Diaflex e la [OSCURATO:PERSONA] dovevano ridurre i prezzi accordati alla Ranks, se intendevano conservare questo cliente (allegato 38
della comunicazione degli addebiti);
– nel novembre 1982 un dirigente della [OSCURATO:PERSONA] veniva incaricato di contattare la Diaflex per indurla ad aumentare i suoi prezzi
(allegato 120 della comunicazione degli addebiti).
136
Risulta dai suddetti documenti che la [OSCURATO:PERSONA] e la Diaflex hanno intrattenuto stretti contatti sulla politica da adottare in
materia di prezzi nel corso del periodo anteriore alla decisione relativa ai provvedimenti provvisori. Stando così le cose,
la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva considerare illeciti gli allineamenti della [OSCURATO:PERSONA] ai prezzi praticati dalla Diaflex. Conseguentemente,
nell’esame dell’addebito, non deve tenersi conto delle offerte della Diaflex.
137
Con riguardo al perossido di benzoile 20%, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha praticato, nei confronti della Ranks, dal gennaio
1981 al marzo 1982, il prezzo di 640 UKL senza doversi confrontare con offerte di imprese diverse dalla Diaflex. Nel marzo
1982, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il proprio prezzo a 629 UKL per contrastare l’offerta di ammontare equivalente fatta da un operatore
indipendente. Tale offerta non costituisce per la [OSCURATO:PERSONA] una giustificazione per il mantenimento di tale prezzo fino al sopravvenire
della decisione relativa ai provvedimenti provvisori, posto che essa non ha avuto, in seguito, la necessità di reagire ad
altre offerte competitive. I prezzi di 640 e 629 UKL erano inferiori alla media dei suoi costi totali, tuttavia superiori
alla media dei costi variabili quali sono stati sopra accertati (v. supra, punti 89 e 97 della motivazione).
138
Quanto al bromato di potassio 10%, la [OSCURATO:PERSONA] ha praticato, dal gennaio 1981 al marzo 1982, il prezzo di 314 UKL, dal marzo 1982
al febbraio 1983, quello di 309 UKL, dal febbraio 1983 al giugno 1983, quello di 325 UKL, infine, dal giugno 1983, quello
di 339 UKL. Tali prezzi, praticati in assenza di offerte concorrenti, erano inferiori alla media dei suoi costi totali, tuttavia
superiori alla media dei suoi costi variabili.
139
Ne consegue che i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Ranks non sono stati influenzati da offerte concorrenti,
ad eccezione di quello di 629 UKL concernente il perossido di benzoile (marzo 1982).
140
Pertanto la [OSCURATO:PERSONA], mantenendo prezzi inferiori alla media dei suoi costi totali per un periodo prolungato e senza obiettiva
giustificazione, ha potuto danneggiare la ECS, dissuadendola dal rivolgersi alla sua clientela.
Sui prezzi accordati alla [OSCURATO:PERSONA]
141
Per le ragioni sopra esposte, le offerte fatte dalla Diaflex alla [OSCURATO:PERSONA] non devono essere prese in considerazione.
142
In ordine al perossido di benzoile 16%, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] il prezzo di 489 UKL dal
novembre 1980 al marzo 1982. Tale prezzo era inferiore alla media dei costi totali della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia superiore alla media
dei suoi costi variabili, quali sono stati in precedenza accertati (v. supra, punti 89 e 97 della motivazione). Esso non è
spiegabile in base alla necessità di contrastare offerte concorrenti.
143
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha praticato alla [OSCURATO:PERSONA], sempre per il perossido di benzoile, prezzi ancora più vantaggiosi (425
UKL dal marzo 1982 e 435 UKL dal giugno 1983) i quali non includevano tuttavia l’ammontare delle spese di trasporto, che la
[OSCURATO:PERSONA] stimava a 35 UKL la tonnellata (allegato 3 del ricorso). Dal fascicolo non risulta che vi siano state, per il suddetto
periodo, offerte concorrenti.
144
Con riguardo al bromato di potassio 10%, va rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto, nel corso dell’intero periodo considerato,
senza doversi confrontare con offerte concorrenti, il prezzo di 309 UKL, inferiore alla media dei suoi costi totali, tuttavia
superiore alla media dei suoi costi variabili.
145
Ne consegue che, al pari dei prezzi accordati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Ranks, quelli offerti alla [OSCURATO:PERSONA] non hanno subito l’influenza
di offerte concorrenti.
146
Mantenendo prezzi inferiori alla media dei suoi costi totali durante un lungo periodo e senza obiettiva giustificazione, la
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto potuto danneggiare la ECS, dissuadendola dal rivolgersi alla sua clientela.
vi) Sul conseguimento di informazioni riguardanti le offerte concorrenti e sulla clausola di esclusiva
147
[OSCURATO:PERSONA] ravvisa inoltre un illecito nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia praticato una politica commerciale volta all’eliminazione
nei confronti dei fornitori della RHM e della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo da questi ultimi informazioni precise sulle offerte formulate
da altri fornitori di additivi per farine ed offrendo in seguito un prezzo appena inferiore al più basso dei prezzi proposti
dalla concorrenza, al che la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge (nel caso della [OSCURATO:PERSONA]) la condizione imposta al cliente di acquistare
presso la [OSCURATO:PERSONA] l’intero fabbisogno di additivi per farine [art. 1, punto vi), della decisione].
148
Quanto al conseguimento di informazioni, si deve constatare che una pratica del genere, allorché inerisce, come nel caso di
specie, ad un piano mirante all’eliminazione di un concorrente, non può essere considerata alla stregua di un normale mezzo
di concorrenza.
149
Quanto alla clausola di esclusiva, è opportuno richiamare quanto la Corte ha affermato nella sentenza precitata del 13 febbraio
1979, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 89 della motivazione, secondo cui, per un’impresa che si trova in posizione dominante
su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – gli acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi
per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in questione costituisce sfruttamento abusivo di
posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato.
150
Il contratto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto ritenersi pratica illecita.
III –
Sulle misure imposte
151
La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che alcune delle misure impostele per porre fine all’infrazione vadano annullate.
152
Tali misure, enunciate ai commi terzo e quinto dell’art. 3 della decisione, inibiscono alla [OSCURATO:PERSONA] di praticare prezzi differenziati
nei confronti di clienti di dimensioni comparabili e, in particolare, di accordare alle imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
prezzi più favorevoli rispetto a quelli praticati ai «grandi indipendenti».
Sul divieto di prezzi differenziati
153
Il terzo comma dell’art. 3 della decisione è del seguente tenore:
«In particolare, ma senza pregiudizio per gli altri obblighi risultanti dall’art. 1, punti da i) a vi), [OSCURATO:PERSONA] Chemie BV e le
sue filiali si asterranno (salvo che per l’esecuzione di ordini a prezzi accettati prima della data di notifica della presente
decisione) dall’offrire o applicare prezzi o altre condizioni di vendita di additivi per farine nella Comunità che avrebbero
la conseguenza di far pagare, ai clienti per i quali essa è in concorrenza con ECS, prezzi diversi da quelli da essa offerti
a clienti comparabili».
154
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale misura è in contrasto con l’equità, in quanto la pone davanti ad un’alternativa, nel caso che la ECS
si rivolga ai suoi clienti. Essa potrebbe o allinearsi ed estendere a tutti i suoi clienti di dimensioni comparabili i prezzi
che essa ha dovuto accordare per mantenere il cliente, il che sarebbe troppo oneroso, oppure perdere il cliente.
155
Al riguardo, si deve sottolineare come la disposizione impugnata miri ad impedire il ripetersi dell’infrazione ed a eliminarne
le conseguenze. È in tale prospettiva che questa disposizione deve essere esaminata. Da un lato, essa inibisce alla [OSCURATO:PERSONA] di
rivolgersi nuovamente ai clienti della ECS, offrendo loro prezzi vantaggiosi, senza estenderne i vantaggi alla sua stessa
clientela. Dall’altro, essa le preclude, nel caso in cui la ECS tentasse di riconquistare la clientela che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva
illecitamente sottratto, di allinearsi ai suoi prezzi senza far fruire la sua clientela di tale vantaggio.
156
Per converso, la situazione ipotizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della propria pretesa non viene considerata da questa disposizione.
Quest’ultima, infatti, non le preclude di effettuare allineamenti difensivi, anche sui prezzi della ECS, per conservare i
clienti che già deteneva «ab origine».
157
La controversa disposizione non può ritenersi contraria ad equità, in quanto si limita ad inibire alla [OSCURATO:PERSONA] di perseverare
nella sua condotta antigiuridica ed a permettere alla ECS di ripristinare la situazione esistente prima del conflitto. La
censura va pertanto respinta.
Sulle offerte alle imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
158
Il quinto comma dell’art. 3 recita:
«Per evitare ogni possibile dubbio, le offerte fatte da [OSCURATO:PERSONA] Chemie BV per la fornitura di additivi per farine a singole imprese
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non dovranno contenere condizioni sostanzialmente più favorevoli di quelle praticate ai “grandi indipendenti”».
159
Nel prendere in esame l’addebito relativo ai prezzi selettivi, si è constatato che le imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
ed i «grandi indipendenti» non versavano in una situazione comparabile, sicché non ricorreva alcuna discriminazione vietata
dall’art. 86.
160
Nel prescrivere alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire alle imprese individuali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] prezzi equivalenti a quelli da essa accordati
ai «grandi indipendenti», la [OSCURATO:PERSONA] le ha imposto un obbligo che trascende i limiti di quanto è necessario per garantire
l’osservanza del divieto di discriminazione derivante dall’art. 86, lett. c), del Trattato. Il quinto comma dell’art. 3 della
decisione impugnata deve essere quindi annullato.
IV –
Sull’ammenda
161
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che l’ammenda irrogatale dall’art. 2 della decisione sia annullata o, quantomeno, ridotta.
162
Al riguardo, occorre sottolineare come l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sia particolarmente grave, in quanto il comportamento
censurato mirava ad impedire ad un concorrente di estendere le proprie attività ad un mercato nel quale la [OSCURATO:PERSONA] occupava una
posizione dominante.
163
Tre elementi consigliano nondimeno una riduzione dell’ammenda. Si deve osservare, anzitutto, per quanto riguarda i prezzi
anormalmente bassi che la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto o accordato sia alla propria clientela sia a quella della ECS, che gli illeciti
di questa natura attengono ad un ambito normativo nel quale le regole di concorrenza non erano mai state precisate. D’altra
parte, deve tenersi conto delle limitate ripercussioni della controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ECS, posto che l’infrazione
non ha influito in modo apprezzabile sulle rispettive quote detenute da queste due imprese nel settore degli additivi per
farine. Dalla decisione risulta infatti (punto 18) che prima del conflitto la ECS deteneva una quota di mercato del 35% in
questo settore, contro il 30% nel 1984, mentre la quota della [OSCURATO:PERSONA] è passata dal 52% al 55%. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva
considerare l’inottemperanza alla decisione relativa ai provvedimenti provvisori, consistente negli allineamenti ai prezzi
della Diaflex, alla stregua di una circostanza aggravante, idonea a motivare l’elevato quantum dell’ammenda. Invero, questa
decisione consentiva l’allineamento ai prezzi di qualsiasi concorrente, senza escludere quello ai prezzi della Diaflex. Spettava
quindi alla [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal momento in cui essa disponeva di prove del fatto che la Diaflex non era un reale
concorrente e che quindi gli allineamenti non erano stati effettuati in buona fede, far uso dei poteri sanzionatori, il cui
esercizio si era riservata.
164
Conseguentemente, l’ammenda deve essere ridotta nella misura di un quarto e fissata a 7 500 000 ECU, pari a 18 522 000 HFL.
Sulle spese
165
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta
soccombente per la maggior parte dei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento
sommario.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, punto iii), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1985, 85/609/CEE, relativa ad una procedura di applicazione
dell’art. 86 del Trattato CEE, è annullato nella parte in cui riguarda le offerte effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle imprese individuali
del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
2)
L’art. 3, quinto comma, della decisione è annullato.
3)
L’ammenda è fissata a 7 500 000 ECU, pari a 18 522 000 HFL.
4)
Per il resto, il ricorso è respinto.
5)
La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.