CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del ricorrente pervenuta il 27 aprile 2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento (il decreto di archiviazione) non ricorribile per cassazione né altrimenti impugnabile in relazione al denunciato vizio di motivazione, estraneo al perimetro dei vizi che possono essere oggetto di reclamo dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 410, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932) a cura della persona offesa che non abbia ricevuto notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione; Rilevato che dal decreto impugnato emerge, peraltro, che tale avviso la parte aveva ricevuto e che aveva proposto opposizione, rigettata dal giudice per le indagini preliminari;Considerato che la inammissibilità originaria dell'atto di impugnazione, intrinsecamente inidoneo ad attivare il mezzo di impugnazione, determina la impossibilità di conversione in reclamo ai sensi dell' art. 410-bis cod. proc. pen., poiché la conversione è riconosciuta in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici, in quanto validi, e del "favor impugnationis" conseguente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est [OSCURATO:PERSONA]