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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21495/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (così convertito l'originario atto di appello da oRrte del Tribunale di Treviso che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso datata 9.1.2022 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod.pen. 2.

Con atto depositato in data 24.2.2024 presso la segreteria del Giudice di Pace, l'imputato personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Va rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 17.4.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (così convertito l'originario atto di appello da oRrte del Tribunale di Treviso che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso datata 9.1.2022 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod.pen. 2. Con atto depositato in data 24.2.2024 presso la segreteria del Giudice di Pace, l'imputato personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. Va rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 17.4.202
Sentenza Cassazione n. 21495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris