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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28304/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4.eFfti4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 settembre 2022 del Tribunale di Foggia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 il beneficio dell'indulto precedentemente concesso con riferimento alla pena di 7 mesi e 23 giorni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, porzione della maggior pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione e 2.200,00 euro di multa, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Bari con sentenza del 10 novembre 2008, definitiva il 4 febbraio 2010.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nel quinquennio dalla entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006 aveva commesso un delitto non colposo per il quale aveva riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare de plano il beneficio dell'indulto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto fissare apposita udienza camerale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, perché dagli atti risulta che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto apposita udienza per decidere sulla richiesta del pubblico ministero, dando avviso alle parti.

È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. che, inserito tra le disposizioni generali dell'esecuzione, ha la precisa funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione, ad eccezioni nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4.eFfti4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 settembre 2022 del Tribunale di Foggia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 il beneficio dell'indulto precedentemente concesso con riferimento alla pena di 7 mesi e 23 giorni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, porzione della maggior pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione e 2.200,00 euro di multa, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Bari con sentenza del 10 novembre 2008, definitiva il 4 febbraio 2010. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nel quinquennio dalla entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006 aveva commesso un delitto non colposo per il quale aveva riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare de plano il beneficio dell'indulto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto fissare apposita udienza camerale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, perché dagli atti risulta che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto apposita udienza per decidere sulla richiesta del pubblico ministero, dando avviso alle parti. È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. che, inserito tra le disposizioni generali dell'esecuzione, ha la precisa funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione, ad eccezioni nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fogg
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