Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14286/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Lu.Ì.:Iza sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'ALBRIZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PM o comunque per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo tribunale che ha revocato, per mancanza di esigenze cautelari, il decreto del 04/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca, del profitto del reato o, in mancanza, di beni mobili ed immobili nella disponibilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], per un valore equivalente a detto profitto, quantificato nella misura di euro 323.777,00, pari all'imposta non versata. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della ritenuta insussistenza del "periculum in mora".

Osserva che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è sufficiente la astratta confiscabilità del bene appreso (o da apprendere), non essendo anche richiesto il concorrente requisito del "periculum in mora"di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen.

In ogni caso, afferma, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la mera esistenza di un piano di rateizzazione escluda il "periculum" ove si consideri che il debito verso l'Erario complessivamente accumulato nel tempo dalla società legalmente rappresentata dall'Albrizio è pari a 4.800.000,00 euro e che non v'è alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate che le somme già corrisposte (pari ad euro 240.000,00) si riferiscano proprio al debito contratto con l'omesso versamento oggetto di addebito penale.

L'affermazione del Tribunale che le somme sequestrate sono destinate al pagamento del debito tributario è apodittica e incomprensibile nei suoi, non spiegati, presupposti di fatto che non trovano alcuna corrispondenza negli atti di indagine e neppure nelle produzioni difensive, dalle quali risulta, piuttosto, l'esistenza, al [OSCURATO:DATA_NASCITA] di otto rate scadute e non pagate del complessivo importo di euro 378.000,00.

Sicché, conclude, è evidente il travisamento dei fatti nella parte in cui l'ordinanza impugnata afferma che la società è in regola con il pagamento del debito. 2.11 difensore dell'Albrizio ha depositato documentazione al fine di dimostrare il pagamento delle somme dovute anche dopo il provvedimento di annullamento oggi impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2.Deve in primo luogo essere disattesa la dedotta inapplicabilità al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del principio affermato da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". 2.1.In tal senso questa Corte si è già espressa con sentenza Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01, secondo cui, contrariamente a quanto afferma il PM ricorrente, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario; il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022.

Flippetti, Rv. 283910 - 01, e da Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01. 2.2.Non tragga in inganno il principio affermato da Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054 - 01, secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena; tale principio, infatti, è stato correttamente applicato al sequestro preventivo di cui al comma 2-bis dell'art.321 cod. proc. pen., che, come afferma la sentenza e ricordavano già le stesse Sez.

U, Ellade, contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.2.3.Presupposti processuali diversi ostano a improponibili accostamenti, a maggior ragione se la diversità del presupposto costituisce argomento logico a sostegno della tesi contraria a quella accusatoria. 2.4.Vanno altresì espunte dall'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione le deduzioni e allegazioni (anche difensive) volte a introdurre (in tesi accusatoria) il dato del ritardo nel pagamento di alcuni ratei e a giustificare (in tesi difensiva) tali ritardi.

Non è questa la sede per discutere del governo logico degli elementi di fatto a disposizione del giudice per stabilire o meno la sussistenza del periculum. 2.5.Qui conta piuttosto l'affermazione, netta, del Tribunale secondo cui la rateazione del debito tributario esclude automaticamente il periculum in mora e la sequestrabilità delle somme destinate al pagamento del debito stesso. 2.6.Questa Corte ha costantemente sostenuto la piena conciliabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (e la confisca stessa), con l'impegno del contribuente a saldare il debito.

Vi sono precisi riferimenti testuali in tal senso: chiaro il secondo comma dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74, cit. 2.7.11 secondo comma dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti.

Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; più recentemente, Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014 - 01; Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglioni, Rv. 275951 - 01). 2.8.La tesi secondo cui il pagamento rateale del debito tributario (e, coerentemente, anche l'ammissione stessa al pagamento) osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, comporta, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa (così come disciplinata dall'art. 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000) che diverrebbe non più obbligatoria, bensì, nella peggiore delle ipotesi per il contribuente, facoltativa.

Di tutto ciò, però, non v'è traccia né nella lettera della legge, che continua a ritenere obbligatoria la confisca diretta del profitto ovvero di beni di valore ad esso corrispondente e a prevedere meccanismi di composizione tra il sequestro stesso, il pagamento in corso e la confisca (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000), né nella giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato la possibilità di poter pagare il debito tributario anche in costanza di sequestro e di poter conseguentemente fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.9.Ed invero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, produce l'effetto che la cautela reale non possa essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma che deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e ciò in virtù dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari perché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903). 2.10.La revoca parziale del sequestro preventivo, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043). 2.11.In conclusione, ferma la necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sia giustificato dall'esistenza (e persistenza) del "periculum in mora", tale periculum non può essere escluso per il sol fatto che il contribuente si sia impegnato al pagamento rateale del debito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Lu.Ì.:Iza sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'ALBRIZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PM o comunque per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo tribunale che ha revocato, per mancanza di esigenze cautelari, il decreto del 04/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca, del profitto del reato o, in mancanza, di beni mobili ed immobili nella disponibilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], per un valore equivalente a detto profitto, quantificato nella misura di euro 323.777,00, pari all'imposta non versata. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della ritenuta insussistenza del "periculum in mora". Osserva che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è sufficiente la astratta confiscabilità del bene appreso (o da apprendere), non essendo anche richiesto il concorrente requisito del "periculum in mora"di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. In ogni caso, afferma, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la mera esistenza di un piano di rateizzazione escluda il "periculum" ove si consideri che il debito verso l'Erario complessivamente accumulato nel tempo dalla società legalmente rappresentata dall'Albrizio è pari a 4.800.000,00 euro e che non v'è alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate che le somme già corrisposte (pari ad euro 240.000,00) si riferiscano proprio al debito contratto con l'omesso versamento oggetto di addebito penale. L'affermazione del Tribunale che le somme sequestrate sono destinate al pagamento del debito tributario è apodittica e incomprensibile nei suoi, non spiegati, presupposti di fatto che non trovano alcuna corrispondenza negli atti di indagine e neppure nelle produzioni difensive, dalle quali risulta, piuttosto, l'esistenza, al [OSCURATO:DATA_NASCITA] di otto rate scadute e non pagate del complessivo importo di euro 378.000,00. Sicché, conclude, è evidente il travisamento dei fatti nella parte in cui l'ordinanza impugnata afferma che la società è in regola con il pagamento del debito. 2.11 difensore dell'Albrizio ha depositato documentazione al fine di dimostrare il pagamento delle somme dovute anche dopo il provvedimento di annullamento oggi impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2.Deve in primo luogo essere disattesa la dedotta inapplicabilità al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del principio affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". 2.1.In tal senso questa Corte si è già espressa con sentenza Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01, secondo cui, contrariamente a quanto afferma il PM ricorrente, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario; il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022. Flippetti, Rv. 283910 - 01, e da Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01. 2.2.Non tragga in inganno il principio affermato da Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054 - 01, secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena; tale principio, infatti, è stato correttamente applicato al sequestro preventivo di cui al comma 2-bis dell'art.321 cod. proc. pen., che, come afferma la sentenza e ricordavano già le stesse Sez. U, Ellade, contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.2.3.Presupposti processuali diversi ostano a improponibili accostamenti, a maggior ragione se la diversità del presupposto costituisce argomento logico a sostegno della tesi contraria a quella accusatoria. 2.4.Vanno altresì espunte dall'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione le deduzioni e allegazioni (anche difensive) volte a introdurre (in tesi accusatoria) il dato del ritardo nel pagamento di alcuni ratei e a giustificare (in tesi difensiva) tali ritardi. Non è questa la sede per discutere del governo logico degli elementi di fatto a disposizione del giudice per stabilire o meno la sussistenza del periculum. 2.5.Qui conta piuttosto l'affermazione, netta, del Tribunale secondo cui la rateazione del debito tributario esclude automaticamente il periculum in mora e la sequestrabilità delle somme destinate al pagamento del debito stesso. 2.6.Questa Corte ha costantemente sostenuto la piena conciliabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (e la confisca stessa), con l'impegno del contribuente a saldare il debito. Vi sono precisi riferimenti testuali in tal senso: chiaro il secondo comma dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74, cit. 2.7.11 secondo comma dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; più recentemente, Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014 - 01; Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglioni, Rv. 275951 - 01). 2.8.La tesi secondo cui il pagamento rateale del debito tributario (e, coerentemente, anche l'ammissione stessa al pagamento) osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, comporta, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa (così come disciplinata dall'art. 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000) che diverrebbe non più obbligatoria, bensì, nella peggiore delle ipotesi per il contribuente, facoltativa. Di tutto ciò, però, non v'è traccia né nella lettera della legge, che continua a ritenere obbligatoria la confisca diretta del profitto ovvero di beni di valore ad esso corrispondente e a prevedere meccanismi di composizione tra il sequestro stesso, il pagamento in corso e la confisca (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000), né nella giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato la possibilità di poter pagare il debito tributario anche in costanza di sequestro e di poter conseguentemente fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.9.Ed invero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, produce l'effetto che la cautela reale non possa essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma che deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e ciò in virtù dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari perché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903). 2.10.La revoca parziale del sequestro preventivo, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043). 2.11.In conclusione, ferma la necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sia giustificato dall'esistenza (e persistenza) del "periculum in mora", tale periculum non può essere escluso per il sol fatto che il contribuente si sia impegnato al pagamento rateale del debito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna
Decreto Cassazione n. 14286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris