Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 34294/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nanza 16/06/2026 Tribunale di Firenzevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 05/08/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stato respinto l’appello proposto avversol’ordinanza del Tribunale di Pistoia in composizione collegiale del 13/03/2026, cheha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcerecon quella degli arresti domiciliari.2.

Per quanto precisato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente si trova in statodi custodia cautelare per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] ed altrove dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta permanente (capo 1),nonché per concorso in rapina pluriaggravata commessa in Casoria (NA) il27/08/2024 (capo 6).

In relazione a tali reati ha riportato condanna con sentenzadel Tribunale di Pistoia del 24/02/2026 alla pena di anni sei di reclusione ed euroduemila di multa, venendo al contempo assolto dal delitto di truffa aggravatacontestato al capo 2) della rubrica, compreso originariamente tra i reati su cui sifondava il provvedimento cautelare del G.i.p. del 3/10/2025.3.

La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui lamenta violazionedegli artt. 125, comma 3, 274 lett. c), 275, commi 1 e 3, 299 cod. proc. pen.,nonché motivazione apparente, contraddittoria ed illogica.

La censura attieneall’omessa verifica dell’attualità delle esigenze cautelari e dell’effettiva idoneitàdella misura degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato dalla difesa (indi fuori del contesto criminale campano in cui erano maturati i fatti che avevanoportato alla sua condanna, determinerebbe un affievolimento del pericolo direcidiva.

Peraltro, in senso favorevole al ricorrente, deponevano anche ilcomportamento processuale tenuto e l’avvenuta celebrazione del giudizio di primogrado.Il Tribunale, lamenta la difesa, aveva fondato il rigetto dell’appello sulla scortadi una valutazione meramente retrospettiva della personalità dell’imputato,valorizzando profili di disvalore che rappresentavano elementi già posti afondamento della misura originaria e delle precedenti decisioni cautelari, di per séinidonei a dimostrate l’attuale capacità del ricorrente di riallacciare rapporticriminali una volta allocato presso un differente domicilio territoriale.

Mancava deltutto un accertamento specifico, individualizzato e strettamente riferito almomento delle decisione.

Alcuna motivazione era stata poi spesa sulla richiestadifensiva di rafforzare gli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il Tribunale di Firenze ha esaminato il quadro delle esigenze cautelari e glielementi nuovi dedotti con l’istanza difensiva, spiegando le ragioni per le quali lenuove circostanze non potessero ritenersi suscettibili di garantire la collettività dalpericolo di reiterazione, già stimato come estremamente elevato con precedentigiudicati cautelari.

L’ordinanza impugnata coglie ed evidenzia i punti salienti delladecisione, richiamando indici altamente dimostrativi della persistenza dei periculagià evocati a corredo del rischio di recidiva, la cui valutazione, lungi dall’essereconfinata ad una valutazione di tipo retrospettivo, si ammanta della necessaria2.1.

In particolare, il Tribunale risulta avere fatto riferimento, quali elementiostativi all’affievolimento delle esigenze cautelari da soddisfarsi nel differentedomicilio, «alla natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio in cuirisulta il ricorrente inserito, nonché al ruolo attivo dal medesimo svolto, non soloquale trasfertista ed esecutore materiale di condotte predatorie realizzate ancheal di fuori dal contesto locale di origine, ma anche quale procacciatore e reclutatoredi nuova manovalanza criminale in stretta sinergia con i capi e i promotoridell’associazione»; alla mancata dissociazione a seguito degli arresti di altricomplici; all’essersi il ricorrente financo vantato con la madre dei reati commessi;al contenuto di un’intercettazione da cui risulta l’attività di procacciatore dimanovalanza criminale svolta “iure proprio” dal ricorrente; all’inserimento in uncontesto organizzativo che aveva contatti anche con esponenti di un noto clan dicamorra.Tali elementi, in assenza di ulteriori e più significativi indici di rescissione deirapporti criminali (peraltro la permanenza del reato associativo è indicata cessataal 24 febbraio 2026, data della sentenza di primo grado, stante la contestazionein “permanenza”), sono stati considerati rappresentativi tanto del pericolo diripresa dei contatti illeciti riferibili al sodalizio, quanto di reiterazione di condotteanaloghe.2.2.

Di conseguenza, il dato portante della contestazione mossa dalla difesa– incentrato sull’assenza di elementi dimostrativi, in attualità, della persistenzadell’operatività dell’organizzazione e dei contatti tra i sodali – non risulta decisivo,in quanto il giudizio di disvalore è stato espresso, in chiave prognostica, anche inordine alla persistenza del pericolo di commettere delitti della stessa specie diquelli per cui è intervenuta condanna.

Tanto si è correttamente ricavato sullascorta di un complesso di elementi che, in aderenza agli indici legali di cui all’art.274, lett. c) cod. proc. pen., denotano un’allarmante personalità del ricorrente cherende, dunque, non censurabile l’aver disatteso il tema dell’esecuzione degliarresti domiciliari in località differente da quella di “elezione” delle condottecriminose.Per completezza, va poi ricordato che il giudizio del Tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazionecriminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisceanche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumentielettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01).2.3.

In conclusione, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata si sottraggaai vizi di legittimità denunziati.

L'apprezzamento della pericolosità del ricorrentesottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini dellaconcessione degli arresti domiciliari, resta, infatti, riservato al giudice di merito edè incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato(Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01; Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato,Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualità eadeguatezza della misura.

Da ultimo, Sez. 2, n. 30728 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], DeCesare, non mass.).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati.4.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza 16/06/2026 Tribunale di Firenzevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 05/08/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stato respinto l’appello proposto avversol’ordinanza del Tribunale di Pistoia in composizione collegiale del 13/03/2026, cheha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcerecon quella degli arresti domiciliari.2. Per quanto precisato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente si trova in statodi custodia cautelare per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] ed altrove dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta permanente (capo 1),nonché per concorso in rapina pluriaggravata commessa in Casoria (NA) il27/08/2024 (capo 6). In relazione a tali reati ha riportato condanna con sentenzadel Tribunale di Pistoia del 24/02/2026 alla pena di anni sei di reclusione ed euroduemila di multa, venendo al contempo assolto dal delitto di truffa aggravatacontestato al capo 2) della rubrica, compreso originariamente tra i reati su cui sifondava il provvedimento cautelare del G.i.p. del 3/10/2025.3. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui lamenta violazionedegli artt. 125, comma 3, 274 lett. c), 275, commi 1 e 3, 299 cod. proc. pen.,nonché motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. La censura attieneall’omessa verifica dell’attualità delle esigenze cautelari e dell’effettiva idoneitàdella misura degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato dalla difesa (indi fuori del contesto criminale campano in cui erano maturati i fatti che avevanoportato alla sua condanna, determinerebbe un affievolimento del pericolo direcidiva. Peraltro, in senso favorevole al ricorrente, deponevano anche ilcomportamento processuale tenuto e l’avvenuta celebrazione del giudizio di primogrado.Il Tribunale, lamenta la difesa, aveva fondato il rigetto dell’appello sulla scortadi una valutazione meramente retrospettiva della personalità dell’imputato,valorizzando profili di disvalore che rappresentavano elementi già posti afondamento della misura originaria e delle precedenti decisioni cautelari, di per séinidonei a dimostrate l’attuale capacità del ricorrente di riallacciare rapporticriminali una volta allocato presso un differente domicilio territoriale. Mancava deltutto un accertamento specifico, individualizzato e strettamente riferito almomento delle decisione. Alcuna motivazione era stata poi spesa sulla richiestadifensiva di rafforzare gli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale di Firenze ha esaminato il quadro delle esigenze cautelari e glielementi nuovi dedotti con l’istanza difensiva, spiegando le ragioni per le quali lenuove circostanze non potessero ritenersi suscettibili di garantire la collettività dalpericolo di reiterazione, già stimato come estremamente elevato con precedentigiudicati cautelari. L’ordinanza impugnata coglie ed evidenzia i punti salienti delladecisione, richiamando indici altamente dimostrativi della persistenza dei periculagià evocati a corredo del rischio di recidiva, la cui valutazione, lungi dall’essereconfinata ad una valutazione di tipo retrospettivo, si ammanta della necessaria2.1. In particolare, il Tribunale risulta avere fatto riferimento, quali elementiostativi all’affievolimento delle esigenze cautelari da soddisfarsi nel differentedomicilio, «alla natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio in cuirisulta il ricorrente inserito, nonché al ruolo attivo dal medesimo svolto, non soloquale trasfertista ed esecutore materiale di condotte predatorie realizzate ancheal di fuori dal contesto locale di origine, ma anche quale procacciatore e reclutatoredi nuova manovalanza criminale in stretta sinergia con i capi e i promotoridell’associazione»; alla mancata dissociazione a seguito degli arresti di altricomplici; all’essersi il ricorrente financo vantato con la madre dei reati commessi;al contenuto di un’intercettazione da cui risulta l’attività di procacciatore dimanovalanza criminale svolta “iure proprio” dal ricorrente; all’inserimento in uncontesto organizzativo che aveva contatti anche con esponenti di un noto clan dicamorra.Tali elementi, in assenza di ulteriori e più significativi indici di rescissione deirapporti criminali (peraltro la permanenza del reato associativo è indicata cessataal 24 febbraio 2026, data della sentenza di primo grado, stante la contestazionein “permanenza”), sono stati considerati rappresentativi tanto del pericolo diripresa dei contatti illeciti riferibili al sodalizio, quanto di reiterazione di condotteanaloghe.2.2. Di conseguenza, il dato portante della contestazione mossa dalla difesa– incentrato sull’assenza di elementi dimostrativi, in attualità, della persistenzadell’operatività dell’organizzazione e dei contatti tra i sodali – non risulta decisivo,in quanto il giudizio di disvalore è stato espresso, in chiave prognostica, anche inordine alla persistenza del pericolo di commettere delitti della stessa specie diquelli per cui è intervenuta condanna. Tanto si è correttamente ricavato sullascorta di un complesso di elementi che, in aderenza agli indici legali di cui all’art.274, lett. c) cod. proc. pen., denotano un’allarmante personalità del ricorrente cherende, dunque, non censurabile l’aver disatteso il tema dell’esecuzione degliarresti domiciliari in località differente da quella di “elezione” delle condottecriminose.Per completezza, va poi ricordato che il giudizio del Tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazionecriminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisceanche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumentielettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01).2.3. In conclusione, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata si sottraggaai vizi di legittimità denunziati. L'apprezzamento della pericolosità del ricorrentesottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini dellaconcessione degli arresti domiciliari, resta, infatti, riservato al giudice di merito edè incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato(Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01; Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato,Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualità eadeguatezza della misura. Da ultimo, Sez. 2, n. 30728 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], DeCesare, non mass.).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati.4. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris