CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 17 ottobre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 25); 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 16 e 17), in quanto indagato per il delitto di associazione per delinquere dedita al narcotraffico, nonché per due reati fine di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Berenato aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sul presupposto dell'insussistenza della gravità indiziaria e della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, esplicando come dall'esame del compendio indiziario - costituito da numerose captazioni telefoniche e ambientali, da attività di osservazione, da sequestri di stupefacente e dalla escussione a s.i.t. dei clienti abituali - fosse risultata l'esistenza di un sodalizio criminoso promosso e organizzato da [OSCURATO:PERSONA], per lo più dedito allo svolgimento di un'incessante e frenetica attività di spaccio presso l'abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA], con l'ineludibile ausilio dei suoi prossimi congiunti, perpetrata in spregio ai diversi interventi repressivi operati da parte della P.G. Di esso è risultato essere partecipe [OSCURATO:PERSONA], vicino di casa del Guarnera, ricoprendo un ruolo tutt'altro che defilato, in particolar modo provvedendo ad attivarsi in occasione dei controlli di P.G. e avvisando il Guarnera della presenza delle forze dell'ordine, fornendo a quest'ultimo una scheda telefonica a sé intestata per supportarne gli illeciti traffici al fine di eludere i controlli svolti sulla sua utenza, nonché espletando in prima persona l'attività di spaccio in caso di assenza del Guarnera. Per il Tribunale del riesame è risultata, altresì, comprovata l'avvenuta indiziaria integrazione pure delle condotte contestate al Berenato ai capi 16) e 17) della rubrica, in cui il prevenuto aveva dimostrato di poter pienamente disporre della droga di pertinenza del gruppo, occultata presso l'abitazione della Scimone. Sul presupposto dell'indicata gravità indiziaria, è stato, quindi, ritenuto imprescindibile il mantenimento della misura cautelare applicata, necessaria ad escludere il pericolo di recidiva.2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo 25). A dire del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe solo acriticamente recepito le risultanze dell'attività investigativa svolta, senza, tuttavia, evidenziare in che modo esse possano essere idonee a dimostrare l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminoso, ovvero la sua partecipazione ad esso da parte del Berenato, in carenza di indicazione degli elementi da cui poter desumere il suo stabile e organico inserimento nella compagine associativa. Sarebbero, in particolare, carenti la consapevolezza da parte del prevenuto dell'esistenza di un gruppo criminale ovvero il suo interesse a tutelarne i relativi affari economici, avendo il Berenato esclusivamente avuto contatti con il suo vicino di casa Guarnera, senza alcuna interazione con un gruppo organizzato di persone. Con il secondo motivo è stata eccepita erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. A dire del ricorrente, la presunta fattispecie associativa dovrebbe, comunque, essere qualificata, in ragione della avvenuta cessione di sostanze stupefacenti solo di lieve entità, con transazioni connotate da effimero valore, nell'alveo dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un apparato avente una struttura rudimentale, gestito da poche persone prive di adeguata professionalità, nonché connotato da scarni e limitati canali di approvvigionamento della droga. Sarebbe, soprattutto, illogica e congetturale la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che lo scarso quantitativo di stupefacente loro sequestrato fosse esclusivamente da correlarsi alla peculiare congiuntura storica, vigendo le restrizioni correlate alla pandemia da Covid-19. Il perdurare dell'associazione per un arco temporale significativo (di circa quattro anni) non potrebbe, comunque, rappresentare un argomento dirimente per escludere la riqualificazione della fattispecie nell'ambito della più lieve ipotesi invocata. Con la terza censura il Berenato ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati ai capi 16) e 17) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che, in assenza di adeguati e specifici elementi di riscontro, il giudice della cautela avrebbe dovuto considerare i due reati fine ai sensi della più lieve ipotesi prevista dall'indicata previsione normativa. Con l'ultimo motivo viene eccepita erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., censurandosi l'intervenuta applicazione della misura degli arresti domiciliari, in quanto adottata con motivazione inadeguata, senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari riconducibili al Berenato e della necessità da parte di quest'ultimo, studente incensurato avulso da contesti criminali, di poter proseguire negli studi in attesa della celebrazione del processo. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 3. Non fondato, in primo luogo, è il motivo con cui il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di droga ed alla sua appartenenza ad esso. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal Berenato, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dagli effettuati sequestri, da cui è stato possibile evincere il coinvolgimento di alcuni soggetti nell'ambito di un'organizzazione criminosa promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], per lo più dedita allo svolgimento di un'incessante e frenetica attività di spaccio presso l'abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA]. E' stata ravvisata, infatti, una particolare sinergia tra i sodali, per lo più espressasi nell'eludere i controlli di P.G. e le restrizioni connesse all'emergenza pandennica, al fine di garantire la continuità dello spaccio, così integrando il programma criminoso comune a tutti i partecipi, tra loro collegati dal vincolo familiare e da rapporti di vicinanza, in una struttura che, per quanto rudimentale, è comunque apparsa ben strutturata e stabile per poter realizzare un numero indeterminato di cessioni di stupefacente. 5 p9P Dal compendio probatorio in atti, quindi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, vicino di casa del Guarnera, ha ricoperto un fondamentale ruolo attivandosi in occasione dei controlli di P.G. e avvisando il Guarnera della presenza delle forze dell'ordine, nonché fornendo a quest'ultimo una scheda telefonica a sé intestata per supportarne gli illeciti traffici, altresì espletando in prima persona l'attività di spaccio in caso di assenza del Guarnera. Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Parimenti prive di pregio sono, poi, le doglianze con cui l'indagato ha invocato, nel secondo e terzo motivo di ricorso, la possibilità di qualificare le fattispecie ascrittegli ai sensi delle più lievi ipotesi di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento di tali fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, o dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). 4.1. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare evidenziato, con argomentazione del tutto logica e congrua, come, nel caso di specie, non potesse assumere rilievo alcuno la modestia del dato ponderale relativo alle singole tran sazioni, tenuto conto delle oggettive difficoltà di reperimento della droga, derivanti dalla contestuale ricorrenza dell'emergenza pandemica. Per come congruamente evidenziato, infatti, «la capacità del gruppo di garantire comunque continuità all'attività di spaccio, così soddisfacendo un'ampia platea di consumatori che dalla zona tirrenica e dai villaggi rivieraschi si recava nella frazione collinare di [OSCURATO:PERSONA], è certamente indicativa di una offensività significativa nel senso sopra chiarito». Di essa è stata ritenuta, altresì, significativa espressione anche l'effettuato stabile asservimento di minori, di appena otto anni, al servizio del sodalizio, così esprimendo una situazione di grave allarme sociale, per avere pericolosamente strumentalizzato e instradato bambini, per un arco temporale durato anni, ad un percorso esistenziale volto al consumo e allo spaccio della sostanza stupefacente. 5. Infine non fondata è anche la conclusiva censura, con cui il ricorrente ha lamentato l'intervenuta applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti donniciliari, in quanto asseritannente adottata in carenza di adeguata motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal Berenato si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un sodalizio organizzato, stabilmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, che ha perfino continuato a perpetrare le condotte criminose pure in costanza delle restrizioni imposte con la pandemia, con totale indifferenza dei rischi connessi per la salute propria e altrui. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di