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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 07196/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al disposto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.

Letta la memoria nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto, reiterativi di doglianze già correttamente valutate in sede di merito e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede.

Invero, la Corte di merito, nel ripercorrere con puntualità le risultanze in atti, ha dato conto della correttezza della qualificazione giuridica di cui alla contestazione, avendo il ricorrente conseguito, sia pure per breve tempo, il possesso della bicicletta sottratta (cfr., ex rinultis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01:"Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente").

Né rileva il fatto che l'azione furtiva si sia svolta alla presenza della persona offesa e sia stata interrotta dall'intervento tempestivo del personale di polizia (cfr., sia pure in tema di furto con destrezza, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 -- 01:"Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva") Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al disposto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Letta la memoria nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto, reiterativi di doglianze già correttamente valutate in sede di merito e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. Invero, la Corte di merito, nel ripercorrere con puntualità le risultanze in atti, ha dato conto della correttezza della qualificazione giuridica di cui alla contestazione, avendo il ricorrente conseguito, sia pure per breve tempo, il possesso della bicicletta sottratta (cfr., ex rinultis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01:"Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente"). Né rileva il fatto che l'azione furtiva si sia svolta alla presenza della persona offesa e sia stata interrotta dall'intervento tempestivo del personale di polizia (cfr., sia pure in tema di furto con destrezza, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 -- 01:"Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva") Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensor
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