CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 dicembre 1972
Cassazione n. 42892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, la memoria e le conclusioni (con allegata nota spese) nel senso della conferma della sentenza impugnata dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì trasmesso istanza volta alla «correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2563/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, con l'inserimento, nel dispositivo stesso, della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel secondo grado di giudizio». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 11/04/2022, la Corte dì appello di Torino ha confermato la sentenza del 05/07/2019 con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto penale di condanna con ammissione alla messa alla prova come disposto dalla sentenza n. 201 del 2016 della Corte costituzionale. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata sospensione del procedimento con ammissione alla messa alla prova. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al diniego di espletamento di una perizia medico-legale. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria e le conclusioni (con allegata nota spese) nel senso della conferma della sentenza impugnata, nonché un'istanza volta alla «correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2563/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, con l'inserimento, nel dispositivo stesso, della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel secondo grado di giudizio» [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. ki 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che, come dedotto dal ricorrente e confermato dalla memoria della parte civile, nel caso di specie il decreto penale di condanna era stato emesso il 15/07/2015, ossia in epoca anteriore alla parziale declaratoria dì illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 210 del 2016, mette conto rilevare che, come si evince dal verbale della prima udienza del processo in data 09/01/2017, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'imputato aveva chiesto l'ammissione alla messa alla prova (senza eccepire la nullità del decreto penale di condanna) e il Tribunale di Biella aveva rigettato la richiesta di messa alla prova sostenendone la tardività. Ora, come chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019, Giorgeschi, Rv. 276085 - 01). Nel corso dell'udienza indicata, non risulta eccepita la nullità del decreto, sicché l'imputato era decaduto dalla facoltà di eccepire la nullità stessa. D'altra parte, anche a voler seguire la tesi del ricorrente (che non trova riscontro nel verbale indicato, né il ricorrente ha allegato alcuna specifica deduzione sul punto), statuendo la tardività dell'istanza, il Tribunale, all'udienza del 09/01/2017, sarebbe incorso in una nullità, anch'essa di ordine generale non assoluta, che, essendo stata pronunciata alla presenza delle parti, doveva essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento (art. 182, comma 2, cod. proc. pen.), il che non si è verificato (come confermato dal verbale di udienza del 09/01/2017), con conseguente preclusione comunque formatasi in ordine alla rilevazione della nullità stessa. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, in considerazione delle puntuali argomentazioni del giudice di appello - non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso in grado di inficiarne la tenuta logico-giuridica - lì dove ha riferito che, alla luce delle dichiarazioni ritenute credibili e attendibili della persona offesa e della documentazione medica, l'istanza difensiva era del tutto superflua. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che preclude l'esame dell'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla parte civile - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liqui