CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiulioMonferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmenteaccolto la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da CACI Nunzioavverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessa dalG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione, da un lato, ai reati – megliospecificati in rubrica - di cui agli artt. 74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capi 7, 9, 10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29 e 30, ritenuto l’assorbimento dei capi13 e 23, rispettivamente, nei capi 11 e 24) del d.P.R. n. 309 del 1990; d’altro lato,in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine (capi55, 56, 57, 58 e 59).In particolare, il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1.cod. pen., confermando nel resto l’ordinanza impugnata.2. Ricorre per cassazione il CACI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta partecipazione delricorrente al sodalizio di cui al capo 1). Si censura l’ordinanza per avere il Tribunaleritenuto la partecipazione del CACI valorizzando, tra l’altro, una intercettazioneconcernente l’albanese ZIU Elvis (soggetto mai conosciuto dal ricorrente), e peraverlo ritenuto una pedina fondamentale nella gestione delle attività associative:laddove invece il CACI, si sostiene, aveva collaborato con i vari soggetti coinvoltinelle intercettazioni “ora con l’uno ora con l’altro”, ma senza alcun animusassociativo.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per il capo 7). Si censura la interpretazionedelle intercettazioni accolta dal Tribunale, sia quanto all’oggetto (cocaina) siaquanto al ritenuto perfezionamento delle cessioni contestate.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per il capo 9). Si lamenta, anche in questo caso,l’erronea lettura delle risultanze captative che – a differenza di quanto ritenuto dalTribunale – avevano avuto ad oggetto solo contatti preliminari, e non una cessioneperfezionata.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per i capi da 10) a 12, e al mancatoassorbimento dei reati nel capo 10 dei reati sub 11) e 12). Si censura lavalutazione espressa dal Tribunale, in contrasto con quanto già evidenziato in sededi riesame anche quanto alla mancata individuazione dei soggetti coinvolti nellecessioni del capo 12).2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per il capo 14). Si censura l’ordinanza per avervalorizzato risultanze captative generiche, come tali inidonee a dimostrare lecessioni contestate.2.6. Omessa motivazione in ordine ai rilievi critici formulati in relazione ai capi15), 16), 17), 29) e 30). Si censura la motivazione del Tribunale, che non avevatenuto conto del fatto che – in relazione a detti capi, e a differenza di quantoavvenuto per gli altri – il G.i.p. aveva totalmente omesso di esprimere una propriavalutazione, essendosi limitato a trascrivere la richiesta del P.M. con il sistema del“copia e incolla”.2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per i capi da 22) a 24). Si censura il mancatoapprezzamento del fatto che l’intercettazione aveva dato “atto di meri accordi enon di acquisto” da parte del CACI.2.8. Omessa motivazione sulle censure difensive formulate a proposito deicapi da 26) a 28). Si censura la mancata considerazione di quanto dedotto, con imotivi di riesame, in relazione a detti capi e alla necessità di ritenere le condottecontestate al capo 27 assorbite nel capo 28).2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza della gravità indiziaria per il capo 58). Si censura l’ordinanza per avereil Tribunale ritenuto configurabile il delitto di porto abusivo dell’arma, in quanto lospazio antistante il casolare costituiva una pertinenza dell’abitazione di campagnadel coindagato NOCERA.2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenuto, da un lato, chel’aggravante del numero delle persone fosse applicabile al CACI, dal momento chequesti aveva avuto contatti solo con pochi consociati. Quanto all’aggravantedell’associazione armata, si evidenzia il difetto di gravità indiziaria in ordine allafunzionalizzazione in chiave associativa della detenzione di armi da parte delricorrente e di FERRARA Grazio.2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza di esigenze cautelari. Si lamenta la valorizzazione dell’essersi il CACIassociato a soggetti detenuti, il mancato apprezzamento della condottaresipiscente tenuta in costanza di misura, la giovanissima età del ricorrente, cuidoveva ritenersi applicabile la misura degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.Ritiene infatti il Collegio che debbano trovare accoglimento le censure aventiconnotazioni per così dire “preliminari”, volte cioè a lamentare, per alcuni capi diaccusa, l’omessa risposta alle doglianze dedotte in sede di riesame (cfr. supra, §2.8), nonchè l’omessa rilevazione, per altri capi, del difetto di autonomavalutazione, da parte del G.i.p., di quanto prospettato dal Pubblico Ministero asostegno delle proprie richieste di misura cautelare (cfr. supra, § 2.6).Appare opportuno, per ovvie ragioni di logica e coerenza espositiva, prenderele mosse da tali aspetti. Nel prosieguo, si tratterà delle residue censure, inrelazione alle quali – aderendo alle valutazioni espresse dal Procuratore Generale– deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità.2. Come già ricordato nella parte espositiva della presente trattazione, ladifesa del CACI ha tra l’altro lamentato la mancata risposta, da parte del Tribunale,alle censure dedotte in sede di riesame in relazione ai reati di cui ai capi 26), 27)e 28), anche quanto alla necessità di ritenere assorbite, nel capo 28), le condottecontestate all’interno del capo 27).In effetti, pur avendo dato atto della prospettazione di tali censure, l’ordinanzadel Tribunale non ha poi preso in considerazione tali specifiche incolpazioni. Ciòimpone l’annullamento dell’ordinanza, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].3. Altrettanto fondata appare poi la censura concernente la mancanza, daparte del G.i.p., di un’autonoma valutazione degli elementi posti dal P.M. asostegno della propria richiesta cautelare quanto ai capi 15), 16), 17), 29) e 30).Al riguardo, è opportuno qui richiamare l’elaborazione interpretativa di questaSuprema Corte, secondo cui «in tema di motivazione delle ordinanze cautelaripersonali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., èosservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, aglielementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella suarichiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico diquegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificarel'applicazione della misura» (cfr. Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia,Rv. 288341 – 01).L’impianto argomentativo dell’ordinanza applicativa della misura nei confronti(tra gli altri) del CACI risulta, in linea di massima, rispettoso di tale principio, nelsenso che la tecnica redazionale adottata dal G.i.p. è consistita nel riprodurre, peri vari capi di accusa, il contenuto della richiesta del P.M., facendolo seguire daalcune considerazioni del giudicante, agevolmente riconoscibili anche dal diversocarattere grafico. Peraltro, tale “aggiunta motivazionale” del G.i.p., alleconsiderazioni del P.M., non è presente nella trattazione dell’ordinanza geneticadedicata ai tre capi di accusa oggetto della censura difensiva.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il corrispondente motivo di riesameproposto dal CACI, osservando (pag. 21) che “da una lettura complessivadell’ordinanza” emergeva il pieno adempimento dell’onere motivazionale gravantesul G.i.p., che da “una lettura attenta” del provvedimento emergeva il suo esameanalitico degli elementi indizianti, e che “ovviamente, laddove nulla ha ritenuto diaggiungere, come accaduto con riguardo agli innanzi indicati capi di incolpazione,si è limitato a riportare le emergenze indiziarie compendiate all’interno dellarichiesta”.Tali considerazioni non possono essere condivise.È invero evidente, da un lato, che dal corretto adempimento del dovere diautonoma valutazione per alcuni capi, adeguatamente esplicitato in sede diapplicazione della misura, non può “automaticamente” inferirsi che tale passaggiovalutativo sia stato rispettato in relazione a tutte le altre incolpazioni oggetto dellarichiesta. D’altro lato, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono generiche(cfr. i richiami alla “lettura attenta”, ecc.) ed in parte - ovvero nell’equazione“silenzio uguale piena condivisione” - decisamente apodittiche.Deve quindi disporsi, anche in relazione ai predetti capi, l’annullamentodell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al fine di verificare se - attraversoriferimenti ad altri capi collegati, ovvero svolgendo considerazioni complessiveapplicabili anche ai capi oggetto della censura – il G.i.p. abbia comunquerealmente adempiuto al dovere di autonoma valutazione, ai sensi e per gli effettidell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ed abbia perciò evitato la nullitàdi cui all’art. 309, comma 9 ultima parte dello stesso codice (nullità che, com’ènoto, non può essere emendata dal giudice del riesame).4. Con riferimento alle residue censure, è opportuno prendere le mossedall’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questaSuprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo dilegittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e deltribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnatoal fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento»(cfr. ad es. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, lecensure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nellaprospettazione – talora priva di adeguato confronto con le argomentazioni svoltein sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si è ampiamente richiamato- di una diversa e “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cuiapprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. Una lettura spessoconnotata da un approccio atomistico alle risultanze captative, e da rilievi criticisvolti senza considerare che le argomentazioni esposte nell’ordinanza impugnata,inevitabilmente improntate alla ricerca della sintesi, devono essere valutateunitamente alla ben più ampia trattazione svolta dal G.i.p., cui il Tribunale si èsistematicamente richiamato.2. Con il primo ordine di censure, la difesa ha inteso contestare l’intraneitàdel CACI al sodalizio criminale oggetto di contestazione al capo 1).Al riguardo, deve osservarsi che la compagine associativa è stataconcordemente individuata, dai giudici del merito cautelare, nelle figure apicali diRINZIVILLO Giovanni e GRILLO Rocco (i quali, nonostante la detenzioneinframuraria, organizzavano e coordinavano – grazie all’utilizzo di utenze cellulariillecitamente introdotte in carcere - il narcotraffico dei sodali a piede libero),nonché in quelle dei partecipi. A proposito di questi ultimi, sono anzitutto emersele figure dell’odierno ricorrente e di PERITORE Alessandro, quali diretti esecutori“a piede libero” delle direttive impartite dai sodali in carcere, in grado diinterfacciarsi con i fornitori e gli altri associati, tra cui RINZIVILLO Luigi (cugino diRINZIVILLO Giovanni), con compiti per lo più di trasporto, cessione, acquisto ecc.delle sostanze (cfr. sul punto pag. 12 della sentenza impugnata, nonché – ben piùdiffusamente – pag. 105 segg. dell’ordinanza applicativa della misura). A taliconclusioni, il Tribunale è pervenuto sulla scorta delle numerosissimeintercettazioni, telefoniche ed ambientali, aventi ad oggetto anche i colloqui con isoggetti in carcere, nonché delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dalcollaboratore PERITORE Calogero.Nella prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici del meritocautelare sarebbero inidonei a comprovare una stabile partecipazione al sodaliziopredetto, nel senso che il CACI avrebbe svolto l’attività illecita in autonomia,intessendo di volta in volta rapporti “bilaterali” del tutto immuni da implicazioniassociative; anche il collegamento tra il ricorrente e il fornitore ZIU Elvis, evocatodal Tribunale, sarebbe il frutto di una erronea lettura delle risultanze captative.Si tratta di censure già esaminate e più che motivatamente disattese dalTribunale, che ha passato in rassegna (pag. 14 segg.) le risultanze comprovantil’inesausto attivarsi del CACI nel narcotraffico, rapportandosi non solo con i sodaliin carcere RINZIVILLO Giovanni e GRILLO (il quale, prima della detenzione, avevafornito al ricorrente il telefono utilizzato per le operazioni illecite: cfr. pag. 15), maanche con il PERITORE e con i sodali a piede libero investiti di mansioni esecutive(oltre, che, ovviamente, con i soggetti di volta in volta interessati agli affari illeciti).Come già in precedenza accennato, le considerazioni svolte dal Tribunaledevono essere valutate alla luce di quanto diffusamente esposto dal G.i.p., dandoluogo ad un compendio argomentativo unitario, pienamente idoneo ad evidenziarela manifesta infondatezza dell’ipotesi secondo cui il CACI avrebbe svolto attivitàautonoma, del tutto avulsa da contesti associativi.Basti qui richiamare la videochiamata tra il ricorrente, RINZIVILLO Giovannie il PERITORE, cui il Tribunale fa cenno a pag. 15, adeguatamente valorizzata dalG.i.p. (pag. 94 segg. dell’ordinanza genetica).In tale occasione, il RINZIVILLO – sulla scorta delle informazioni avute da“Elvis” - accusa il CACI di non aver versato quanto dovuto alla luce degli affariconclusi, dal momento che si era limitato a “versare 10.000 ad Alessandro”.L’odierno ricorrente cerca di giustificarsi elencando le varie transazioni effettuate,il prezzo di volta in volta concordato, la destinazione del danaro ricevuto, i creditivantati con alcune controparti inadempienti, i problemi derivanti dalla ricezione diuna fornitura di cattiva qualità (precisando che non era stupefacente che proveniva“dall’albanese”, ma da un fornitore spagnolo indicato da “Grazio”), rassicurandoconclusivamente il RINZIVILLO circa la tenuta di una precisa contabilità delleentrate e dei crediti vantati.Appare superfluo evidenziare, da un lato, che tale conversazione smentisce intermini inequivocabili l’assunto difensivo secondo cui il CACI non avrebbe maiconosciuto ZIU Elvis (dal momento che i tentativi di giustificarsi con il RINZIVILLOnon pongono minimamente in discussione il fatto che il detenuto fosse statoinformato proprio da Elvis). Del resto, un elemento ancora più significativo, sepossibile, è costituito dal fatto – con cui la difesa evita di confrontarsi - che già inuna videochiamata dell’agosto 2024 il FERRARA, poco dopo essere stato raggiuntonel proprio bar dal CACI, fornisce allo ZIU – quale utenza “sicura” – proprio ilnumero telefonico che sarà poi stabilmente in uso all’odierno ricorrente (cfr. sulpunto pag. 136 segg. dell’ordinanza genetica).Altrettanto evidente, d’altro lato, è il fatto che la predetta conversazione(come le molte altre tra il ricorrente e il RINZIVILLO, il PERITORE, il GRILLO, ecc.dal tenore assolutamente inequivocabile circa la continuativa attività di smercio diimportanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia) risulterebbe deltutto incomprensibile, se sganciata dalla prospettiva accusatoria fatta propria dalG.i.p. e dallo stesso Tribunale del riesame.3. Per ciò che riguarda le censure formulate a proposito dei singoli episodicontestati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è opportuno richiamarel’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «insede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenzadel travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisivaed incontestabile» (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv.259516 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 6118del 07/01/2026, Fontanarosa).La necessità di far riferimento a tale condivisibile principio, ed ai giàevidenziati limiti dello scrutinio riservato a questa Suprema Corte, anche in ambitocautelare (cfr. supra, § 2), consente una trattazione congiunta delle censuredifensive.È invero evidente che, in relazione a tutti gli episodi che qui rilevano (capi 7,9, 10-12, 14, 22-24), la difesa ricorrente ha prospettato, nei vari motivi di ricorso,una interpretazione delle risultanze captative diversa e più favorevole di quellafatta propria dai giudici del merito cautelare, sostenendo - di volta in volta - lamancata conclusione della transazione, la diversità del suo oggetto, la sussistenzadi meri accordi preparatori, la necessità di ritenere un capo assorbito in altri,l’esatta individuazione dei soggetti coinvolti, l’assenza di effetti traslativinell’accordo, ecc.Si tratta di doglianze già valutate ed espressamente disattese dal Tribunale,che per ciascuno dei predetti capi ha ribadito la correttezza e condivisibilitàdell’interpretazione accolta dal G.i.p. La sicura insussistenza di profili ditravisamento “decisivo e incontestabile”, nel senso poc’anzi richiamato, impone diritenere dette censure inammissibili.4. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo allecensure dedotte in relazione al porto abusivo di arma, contestato al CACI al capo58) della rubrica. Anche in questo caso, la difesa reitera quanto già dedotto insede di riesame circa l’insussistenza del reato per difetto del “luogo pubblico”,sostenendo che l’area circostante il casolare di Spinasanta, in cui il ricorrenteaveva provato la pistola semiautomatica di cui al capo 57), costituiva pertinenzadell’immobile, di proprietà del coindagato NOCERA.Deve osservarsi, al riguardo, che il Tribunale ha disatteso la corrispondentedoglianza affermando che l’arma era stata provata “in aperta campagna, luogo,all’evidenza, pubblico” (cfr. pag. 25 dell’ordinanza impugnata), e che taleaffermazione non risulta contrastata con deduzioni dimostrative di un decisivotravisamento in cui il Tribunale sarebbe incorso.Va peraltro evidenziato che la difesa evita di confrontarsi con un dato – dirilevanza decisiva per quanto qui interessa – emergente con assoluta chiarezzadall’ordinanza genetica (cfr. pag. 396): si allude al fatto che il CACI, subito dopoaver acquistato la pistola, si recò in auto presso il predetto casolare, per provarel’arma insieme al coindagato MESSOUDI. Risulta pertanto evidente l’integrazionedella fattispecie contestata, anche prima che dell’inizio delle operazioni di prova.5. Per ciò che riguarda le censure dedotte con riferimento alle aggravanticontestate per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. (numero delle persone el’essere l’associazione armata), risulta preliminare ed assorbente il difetto diconcreto interesse, dovendosi fare applicazione dell’indirizzo interpretativo diquesta Suprema Corte secondo cui «in tema di procedimento cautelare, sussistel'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o delricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione diun'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo casoin cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01, relativa ad una fattispecie diassociazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta ladecisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla solaesclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privodi riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). È inveroevidente che, anche nella fattispecie in esame, le aggravanti risultano prive diconcrete ricadute sulla durata e sugli stessi presupposti della misura cautelareapplicata al CACI.6. Anche i rilievi concernenti la sussistenza di esigenze cautelari el’adeguatezza della sola misura custodiale in carcere appaiono inammissibili.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha infatti diffusamente motivato la propriacondivisione di quanto stabilito dal G.i.p., avendo per un verso ritenuto concretoe attuale il pericolo di recidiva sulla base della assoluta centralità del ruolo svoltodal CACI (vero e proprio “anello di congiunzione tra gli organizzatori reclusi, i canalidi approvvigionamento e gli acquirenti finali: cfr. pag. 28), e dalla suaspiccatissima professionalità nel delinquere, ripetutamente dimostrata in episoditra l’altro temporalmente prossimi.Per altro verso, il Collegio nisseno ha escluso che la presunzione di cui alcomma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. potesse essere superata facendo leva sullagiovane età e sulla formale incensuratezza, dal momento che il CACI aveva “postoin essere condotte di rilevantissimo spessore anche associandosi con soggettisottoposti a detenzione carceraria, circostanza che lascia ben poco spazio aqualsivoglia manovra difensiva volta a sostenere l’adeguatezza di misure menoafflittive” (cfr. pag. 29 dell’ordinanza impugnata).Si tratta, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo del tutto immuneda censure deducibili in questa sede.7. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente ai capi 15), 16, 17), 26), 27), 28), 29) e 30), per leragioni indicate nei paragrafi 2 e 3, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCaltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nelresto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 15), 16),17), 26), 27), 28), 29) e 30), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell’art 309, comma 7, cod. proc. pen.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]