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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 08154/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 luglio 2020 del Tribunale di Genova. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 712 cod.pen., così diversamente qualificata la condotta di ricettazione a lui ascritta e,operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena finale di 100 C di ammenda. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 442 comma 2 cod. proc.pen. poiché la diminuzione per la scelta del rito abbreviato è stata determinata nella misura di un terzo mentre per il reato contravvenzionale l'articolo 442 comma 2 cod. proc.pen. prevede la riduzione della metà. 2.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché le ragioni palesate dal giudice per negare il detto beneficio sono apodittiche e di stile, in quanto il tribunale si è limitato a valorizzare i precedenti dell'imputato senza considerare gli altri elementi indicati. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato poiché dalla sentenza si evince che la pena, calcolata in 150 C di ammenda, è stata ridotta per il rito abbreviato nella misura di un terzo mentre, essendo stata la condotta riqualificata ai sensi dell'art. 712 cod.pen. che prevede un reato contravvenzionale, in forza della recente novella legislativa n.103 del 23/6/2017 n. doveva essere ridotta della metà. 4.11 secondo motivo di ricorso è stato respinto dal tribunale con adeguata motivazione immune dai vizi dedotti, poiché sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi e di positiva valutazione.

Trattasi di motivazione che rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito e che può essere oggetto di ricorso per Cassazione soltanto se manifestamente illogica o contraddittoria. 5.Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio della pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato e la sua rideterminazione, applicando la riduzione di legge nella misura della metà della pena.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 75,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore Il dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 luglio 2020 del Tribunale di Genova. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 712 cod.pen., così diversamente qualificata la condotta di ricettazione a lui ascritta e,operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena finale di 100 C di ammenda. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 442 comma 2 cod. proc.pen. poiché la diminuzione per la scelta del rito abbreviato è stata determinata nella misura di un terzo mentre per il reato contravvenzionale l'articolo 442 comma 2 cod. proc.pen. prevede la riduzione della metà. 2.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché le ragioni palesate dal giudice per negare il detto beneficio sono apodittiche e di stile, in quanto il tribunale si è limitato a valorizzare i precedenti dell'imputato senza considerare gli altri elementi indicati. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato poiché dalla sentenza si evince che la pena, calcolata in 150 C di ammenda, è stata ridotta per il rito abbreviato nella misura di un terzo mentre, essendo stata la condotta riqualificata ai sensi dell'art. 712 cod.pen. che prevede un reato contravvenzionale, in forza della recente novella legislativa n.103 del 23/6/2017 n. doveva essere ridotta della metà. 4.11 secondo motivo di ricorso è stato respinto dal tribunale con adeguata motivazione immune dai vizi dedotti, poiché sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi e di positiva valutazione. Trattasi di motivazione che rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito e che può essere oggetto di ricorso per Cassazione soltanto se manifestamente illogica o contraddittoria. 5.Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio della pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato e la sua rideterminazione, applicando la riduzione di legge nella misura della metà della pena. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 75,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore Il dente [OSCURATO:PERSONA]
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