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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39917/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17590/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per [OSCURATO:PERSONA] e all'art. 378 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pagg. 7 e 8); Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto altresì che la doglianza espressa nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17590/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per [OSCURATO:PERSONA] e all'art. 378 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pagg. 7 e 8); Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto altresì che la doglianza espressa nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris