CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 16609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 03/03/2022 sul ricorso 31719-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 94, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FIORE che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4" -- IO t_in.iier ucit mvvuLaw .DLetaru vi. t Imur\LJ Lite lo rappresenta e difende; 2(22- - controricorrente - -584 avverso la sentenza n. 404/2018 della Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 26/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 404/18, del 26 marzo 2018, della Corte di Appello di Bologna, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 480/17, del 24 marzo 2017, del Tribunale di Modena - così provvedeva. Fccm ha r-nn fcarmni-n rinmnnrin .,PLA S.,./ I I %... I I I I %.1%.. ,-.%./9 Mi& LA/ I IU I I di risoluzione per inadempimento, in ragione della morosità del Leone nel pagamento dei canoni di locazione, proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), in relazione a un contratto concluso il 6 maggio 2004, disconoscendo l'esistenza di un controcredito del conduttore per riparazioni straordinarie, ex art. 1577 cod. civ. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato convenuto in un giudizio di convalida di sfratto per morosità, in relazione al suddetto contratto di locazione, avente ad oggetto un locale ad uso commerciale sito in Modena, opponendosi alla convalida in ragione di un controcredito derivante dalla esecuzione, a propria cura e spese, di una serie di riparazioni straordinarie, indispensabili ed urgenti, specificamente elencate e valutate in un computo metrico estimativo versato in atti, nel corso della prima udienza del giudizio. Non convalidato lo sfratto, l'adito giudicante - dopo aver disposto la conversione del rito, concedendo termine alle parti per l'integrazione delle rispettive difese - disponeva procedersi allo svolgimento di CTU, la quale, tuttavia, non aveva mai luogo, ancorché l'ordinanza che la disponeva non risulti essere mai stata revocata. Riunito al presente giudizio altro pendente tra le stesse parti, in relazione a ulteriori morosità del Leone nel pagamento dei canoni di locazione (giudizio nell'ambito del quale lo sfratto veniva, invece, convalidato), l'esito della controversia consisteva, come detto, nella risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con disconoscimento del controcredito dallo stesso eccepito in compensazione. Esito al quale il primo giudice perveniva sul rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., l'esigibilità del credito relativo ad eventuali migliorie apportate dal conduttore "risulta condizionata dall'intervenuto rilascio dell'immobile". Esperiva gravame il Leone, contestando sia la qualificazione. del proprio controcredito come relativo a "migliorie" (e non a riparazioni straordinarie), sia la circostanza che, nella specie, non si fosse realizzata la riconsegna dell'immobile, avvenuta, invece, il 24 aprile 2015. Il mezzo, però, veniva rigettato dal giudice di appello, secondo cui non sussisterebbe "alcuna prova" che i lavori eseguiti dal Leone "presentassero quel carattere di urgenza e assoluta necessità che egli pretenderebbe di attribuire agli stessi". .2 A ',' In ( nr+n f" I t•i cs rn ren r. r-%v v ica p'ronuncia della \-AJI tA:.. I G1.211IGU I It...V1 I cassazione il Leone, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e/o 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.1577 cod. civ. e degli artt. 61, 64, 191 e 201 cod. proc. cìv. Si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto che, nella specie, trovi applicazione non l'art. 1592 cod. civ. bensì l'art. 1577 dello stesso codice, senza nulla motivare in proposito, così non trattando la questione - su cui si era fondata, invece, la decisione del primo giudice - della riconsegna, o meno, dell'immobile in corso di causa. Rileva, inoltre, i! ricorrente come l'art. 1577 cod. civ. contempli le riparazioni urgenti, vale a dire quelle improrogabili e importanti: nozioni, l'una, da valutare con riguardo alla necessità di non compromettere la continuìtà del godimento dell'immobile, in relazione all'uso convenuto, nonché, l'altra, con riferimento alla conservazione della destinazione del bene. Osserva, poi, il ricorrente come la locatrice non abbia "n rifes ci- »n 1-^ I .2 t-t ICdIffIv17 p1,I r 'n^ 'ne; In e.e sn 1lJ 1.ig-111111.1, I I.. 1G1 .31-1C-1 V C..111...11-C,11.-RJ115..... economica, ma solo "l'urgenza dello stesso", sicché la sentenza impugnata - allorché ha escluso esservi prova che i lavori eseguiti presentassero carattere di urgenza e di assoluta necessità - avrebbe disatteso quanto affermato da questa Corte, in relazione alla possibilità di trarre tale prova dal computo metrico eseguito da un tecnico (è citata Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16131). Si duole, ancora, il Leone del fatto che, disposta dal primo giudice una CTU, non si sia dato corso alla stessa, non menzionando la enni-nn-rn i mni trinatn IL.L1 il i §i..• ...ey e u k.t.a neppLire v HtA i reiterazione di tale richiesta in appello, richiamandosi, sul punto, al ricorrente al principio, affermato da questa Corte, secondo cui sarebbe inficiata da nullità la sentenza che ometta di motivare - o motivi in modo insufficiente - la negazione o la revoca di ammissione della consulenza. Infine, è contestata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe illegittima la pretesa del conduttore di porre in compensazione con il proprio Llet2ito il maggior credito relativo ai lavori eseguiti, non essendo connentíto Il ricorso a tale sorta di autotutela, perché tale rilievo contrasterebbe con quanto ritenuto da questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 1997, n. 9465). A I •n •-; cri-; Mnr, • • net r.r. r-14-rnrie.r. re- n I. L1 J\J\...IGLU l'IL.1111LCJIU1 I 141 I 5......31.3LILV, I %..A.01 OLI 1/4/I 111.A.11.3V, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni. 5.1. In primo luogo, deve evidenziarsi come le argomentazioni e le censure svolte dal ricorrente risultino basate sull'evocazione di atti processuali, riguardo ai quali, però, non è fornite, l'indicazione specifica di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., essendo essi richiamati in modo non solo generico, cioè senza riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto (con la precisazione della parte corrispondente dell'atto richiamato), ma anche senza alcuna localizzazione in questo giudizio di legittimità. Sul punto, pertanto, deve ribadirsi che sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, "senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione ne! fascicole, di tifficio .0 in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).In secondo luogo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha escluso che gli interventi eseguiti dal conduttore - e dallo stesso posti alla base dell'eccezione di compensazione - nrinecintmcccirn r.nrmil-cirn di i or1enn-7 n I %...4 I k...1 I l'I I r,-mi" h= ritinuto non ‘,1 essere stata fornita prova di tale carattere. Si tratta di valutazione fattuale (secondo quanto si evince, tra le altre, da Cass. Sez. 6-3, ord. 10 giugno 2021, n. 16437, Rv. 661672-01), come tale non sindacabile in questa sede, anche perché la Corte territoriale non è pervenuta a tale esito - diversamente, invece, da quanto lamenta il ricorrente - attraverso una "svalutazione" del computo metrico esti mativo, ovvero affermando la non idoneità di tale documento a riscontrare l'urgenza dei lavori eseguiti. Né, d'altra parte, il ricorrente può dolersi della riconduzione della sua pretesa al disposto dell'art. 1577 cod. civ., e non dell'art. 1592 dello stesso codice (censurando, in particolare, il difetto di motivazione in ordine a tale qualificazione), dal momento che milinri- i E77 r.nri ri., ci nrn rifcirii-rl In cl-cacc n I nnnn rii à in nrimn ...A I I 1,..• /I \-/ %...4 • •....11 V • ...111 1.1 I Il I I LA./ I 1%...• 1%..I I I I I Il I IV grado. Nella sostanza, allora, il motivo si traduce nella contestazione dell'apprezzamento della prova offerta, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, II. n Al - rnri nrnr. rilin1/0 •inir.mmcini-c. =11'nnnrrnmlin l- %A • hi I • 1/4.1 V • • 111S...V 4 I 11 ,...4111%....I I Lt. [OSCURATO:PERSONA] 1.1~1111..4 1141 motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre )017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618). In terzo luogo, quanto alla decisione del giudice di appello di non dare corso alla CTU, in disparte il rilievo che la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 611, 191 e 201 cod. proc. civ., pure dedotta nella rubrica del motivo, non trova alcuna precisazione nell'illustrazione dello stesso (dato che tali norme non vengono neppure, nuovamente, citate), deve qui ribadirsi che la consulenza tecnica d'ufficio "è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rt Ars r-In I e-e er, rtni-ener-A riir-r•t-c-1-7;nr, Iti I h vi-n -rinrtn /-1; c-"nr-r-rs 11.1 4111UV I !Gli .3l1nJ ItA V [OSCURATO:PERSONA] LIIJFILot I la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato" (Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 326, Rv. 656801-01). 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 7. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per i! versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13/ Così deciso in Roma, all'esito di adunanza c