CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 09495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG E. Pg-Gt."‘C-U,k; 2 Gee-t tt-[OSCURATO:PERSONA]"-C-C4>0 perc_ i',4)-9-u-t)Let'utrè4 00-« )(Z_c-orrA-0; tr4-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 30 giugno 2021 ha respinto il reclamo - in tema di risarcimento da detenzione inumana o degradante - introdotto da [OSCURATO:PERSONA], attualmente detenuto. 1.1. In motivazione si osserva che : a) la domanda riguarda periodi di detenzione vissuti tra il 2003 e il 2009 e successivamente dal 2010 al 2012; b) i periodi sono oggetto di un medesimo decreto di cumulo; c) l'espiazione tuttavia non è stata ininterrotta, avendo il reclamante vissuto un periodo di libertà tra il 2010 e il 2012. Da ciò, secondo il Tribunale, deriva che la domanda non può trovare accoglimento, mancando la continuità temporale dei due periodi detentivi ed avendo chiesto Ambrosino la riduzione di pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. 2.1 Il ricorrente osserva che le due decisioni di condanna da cui derivano i periodi detentivi sono ascrivibili ad un unico provvedimento di esecuzione pene concorrenti e sono state riunite in continuazione ai sensi dell'art.81 cod.pen. . [OSCURATO:PERSONA] poteva, pertanto, negarsi l'esame della domanda in rapporto alla avvenuta temporanea scarcerazione dell'Ambrosino. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione emessa dal Tribunale esclude la necessità di valutare periodi detentivi che risultano essere tutti antecedenti alla entrata in vigore del d.l. n.92 del 26 giugno 2014, in quanto non continui. Tuttavia, è principio già affermato da questa Corte di legittimità - in più arresti - quello secondo cui da un lato va valutata e argomentata la effettiva 'disomogeneità' dei periodi detentivi, che ben potrebbero - in realtà - risultare unificati in una unica esecuzione complessiva, dall'altro va ritenuta sussistente - anche per periodi effettivamente non ricompresi nella attuale esecuzione - la competenza, a fini di indennizzo pecuniario, della giurisdizione di sorveglianza lì dove la domanda sia stata formulata da un soggetto in stato detentivo.3.2 Così , tra le altre, Sez. I n. 15554 del 2019 (nonchè Sez. I n. 54862 del 2018 e Sez. I n. 33158 del 2019) ove si è affermato il principio della unificazione dei periodi detentivi lì dove i diversi fatti di reato siano stati commessi in data antecedente alla prima carcerazione, con unicità del relativo decreto di cumulo. In tal caso il soggetto subisce - in termini giuridici - una unica esecuzione, con aggiornamenti della posizione giuridica e non delle esecuzioni tra loro distinte, né risulta indispensabile che vi sia continuità temporale tra le frazioni di esecuzione. Ciò è frutto della elaborazione giurisprudenziale maturata sulla disposizione dell'art. 78 cod.pen., che va brevemente richiamata . Le disposizioni che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare dagli articoli 78 e 80. In tale ultima norma si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da qui la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso va ricordato che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di reati commessi : a) durante l'espiazione della pena; b) dopo che l'esecuzione sia stata interrotta con remissione in libertà. Nella ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione non si tratta - pertanto - di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145) con piena applicabilità sia del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. che delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti . 3.3 Ora, nelle ipotesi in cui l'esecuzione sia - nelle forme prima esposte - unitaria, risulta possibile, ove si ritenga in fatto sussistente il pregiudizio di cui all'art. 35 ter ord.pen. procedere al risarcimento in forma specifica attraverso la riduzione di pena (e ciò anche in ragione della assenza di prescrizione per le violazioni dell'art. 3 Conv. Eur. realizzatesi prima del 28 giugno 2014, momento di entrata in vigore della nuova disposizione, come precisato dalle Sezioni Unite Civili nella sentenza emessa in data 30 gennaio 2018 n.11018) . 3 mi Lì dove il periodo detentivo antecedente risulti - per converso - non ricollegabile a quello 'attuale' è da ritenersi che il soggetto, ove in stato detentivo, sia legittimato a richiedere - in ogni caso - al Magistrato di Sorveglianza l'indennizzo pecuniario (ai sensi dell'art. 35 ter co.2 ), atteso che la condizione detentiva determina l'assenza di competenza del giudice civile e il radicamento della potestà decisòria sulla domanda in capo alla magistratura di sorveglianza (in tal senso, di recente, anche Sez. I n. 1267 del 20.12.2018, dep.2019, ric. Giardiello, ove si è ribadito che dal chiaro tenore letterale dell'art. 35 ter comma 2 si ricava il principio in base al quale spetta sempre al Magistrato di Sorveglianza pronunciarsi sulla domanda di ristoro avanzata da persona in stato di detenzione, e ciò sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui il ristoro possa riconoscersi soltanto in forma monetaria). 3.4 Ad essere decisiva, specie per i periodi detentivi antecedenti alla entrata in vigore della disposizione di cui all'art.35 ter ord.pen. (posto che in caso di periodo di libertà posteriore alla entrata in vigore della legge opera la decadenza semestrale contenuta nel comma 3 della disposizione in parola) non è pertanto la continuità temporale della espiazione quanto la riferibilità ad un unico cumulo. Sulla base dei principi di diritto sin qui esposti va pertanto rilevata la necessità di un nuovo esame - previo annullamento con rinvio della decisione impugnata - della domanda risarcitoria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 2 marzo 2022 Il Consigliere estensore • [OSCURATO:PERSONA]