Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0642
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
7 settembre 2022 (
*1
)
«Aiuti di Stato – Aiuto cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore della JCDecaux [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑642/19,
JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. Winckler, G. Babin e B. Cambier, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da G. Braga da Cruz, C. Georgieva e D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 2 marzo 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA], già JCDecaux [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4466 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore di JCDecaux [OSCURATO:PERSONA] [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
La ville de [OSCURATO:PERSONA] (città di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e la ricorrente hanno stipulato due contratti successivi riguardanti la messa a disposizione di diversi arredi urbani, una parte dei quali poteva essere usata a fini pubblicitari.
3
Il primo contratto, del 16 luglio 1984 (in prosieguo: il «contratto del 1984»), la cui durata era di quindici anni, prevedeva che la ricorrente mettesse a disposizione della città di [OSCURATO:PERSONA] e sfruttasse pensiline pubblicitarie e arredi urbani denominati «arredi urbani per l’informazione» (in prosieguo: i «MUPI») di cui essa rimaneva proprietaria alle seguenti condizioni:
–
la ricorrente non effettuava alcun pagamento a titolo di canoni di locazione, canoni o tasse di occupazione per le pensiline e per i MUPI, ma doveva offrire alla città di [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di prestazioni in natura, vale a dire che essa doveva mettere a disposizione gratuitamente cestini per la carta, servizi igienici pubblici e giornali elettronici, nonché realizzare una cartina generale della città di [OSCURATO:PERSONA], una cartina dei servizi turistici e alberghieri e una cartina delle vie pedonali della città di [OSCURATO:PERSONA];
–
come corrispettivo delle sue prestazioni, la ricorrente era autorizzata a usare a fini pubblicitari le pensiline e i MUPI forniti;
–
ogni supporto poteva essere utilizzato per una durata quindicennale a partire dalla sua installazione constatata da un verbale in contraddittorio.
4
Nel 1995 la città di [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto del 1984.
5
Nel 1998 la città di [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto la produzione, la fornitura, l’installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione di MUPI, di pensiline per passeggeri e di supporti di affissione, di cui una parte poteva essere utilizzata a fini pubblicitari.
6
Al fine di rispettare i propri impegni contrattuali derivanti dal contratto del 1984 e di garantire la trasparenza della gara d’appalto, la città di [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nell’allegato 10 al capitolato speciale d’oneri di detto appalto (in prosieguo: l’«allegato 10»), 282 pensiline e 198 MUPI rientranti nel contratto del 1984 (in prosieguo: i «supporti elencati nell’allegato 10»), relativamente ai quali il diritto di sfruttamento della ricorrente non era ancora scaduto secondo le clausole del contratto del 1984, indicando la loro ubicazione e la loro data di scadenza rispettive.
7
Il secondo contratto, del 14 ottobre 1999 (in prosieguo: il «contratto del 1999»), costituito da un buono d’ordine e dal capitolato d’oneri menzionato al precedente punto 6 e dai suoi allegati, compreso l’allegato 10, è stato sottoscritto dalla ricorrente, che ha vinto la gara d’appalto, e ha sostituito il contratto del 1984. Le condizioni previste da tale contratto erano le seguenti:
–
la durata del contratto era di quindici anni;
–
la città di [OSCURATO:PERSONA] diveniva proprietaria degli arredi urbani predisposti, a fronte del pagamento di un prezzo netto forfettario per supporto fornito, completamente attrezzato, installato e operativo;
–
la ricorrente doveva versare un canone mensile per l’utilizzo degli arredi urbani oggetto del contratto a fini pubblicitari.
8
All’attuazione del contratto del 1999 taluni supporti elencati nell’allegato 10 sono stati rimossi prima della loro data di scadenza prevista dallo stesso allegato, mentre altri sono stati mantenuti oltre le suddette date. Per questi ultimi supporti, a differenza di quelli rientranti nel contratto del 1999, la ricorrente non ha pagato alcun canone di locazione né tasse alla città di [OSCURATO:PERSONA]. Tale situazione è cessata nell’agosto 2011, quando gli ultimi supporti elencati nell’allegato 10 sono stati smantellati.
9
Il 19 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA], interveniente, ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una denuncia nella quale sosteneva che, continuando a sfruttare taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista senza pagare né canoni di locazione né tasse alla città di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente aveva beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
10
Il 24 marzo 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108 [OSCURATO:PERSONA].
11
Con sentenza del 29 aprile 2016 la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2010 dal Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva dichiarato che la ricorrente non aveva rispettato le date di scadenza previste nell’allegato 10 relative all’uso di taluni supporti elencati nel medesimo allegato, che essa non aveva ottenuto l’autorizzazione espressa della città di [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad una «interversione» dei supporti pubblicitari e che, di conseguenza, essa aveva usato senza titolo né diritto molti di tali supporti nelle aree demaniali della città di [OSCURATO:PERSONA].
12
Il 24 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso il procedimento d’indagine formale adottando la decisione impugnata. I suoi articoli 1 e 2 sono formulati come segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato a favore [della ricorrente], il cui importo corrisponde ai canoni di locazione e alle tasse non pagati sui supporti pubblicitari installati in esecuzione del contratto del 1984 sul territorio della città di [OSCURATO:PERSONA] e mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999, illegalmente concesso dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 15 settembre 2001 e il 21 agosto 2010 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [[OSCURATO:PERSONA]], è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a far rimborsare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.
(…)».
Conclusioni delle parti
13
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno in suo favore nell’esecuzione del contratto del 1984, e gli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata, nella parte in cui dispongono il recupero dell’aiuto presso la ricorrente da parte del Regno del [OSCURATO:PERSONA];
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente alle spese.
14
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
15
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
In diritto
16
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nonché in un errore di diritto nel considerare che lo sfruttamento di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato costituisse un vantaggio. Con i motivi dal secondo al quarto, tutti dedotti in subordine, la ricorrente sostiene che un ipotetico aiuto di Stato sarebbe stato compatibile con il mercato interno in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (
GU 2012, C 8, pag. 15
) e della decisione 2012/21/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (
GU 2012, L 7, pag. 3
) (secondo motivo), che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di motivazione per quanto riguardava la valutazione dell’importo da recuperare (terzo motivo) e che l’aiuto di Stato considerato dalla decisione impugnata sarebbe in ogni caso prescritto (quarto motivo).
Sul primo motivo, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione nonché in un errore di diritto nel considerare che lo sfruttamento da parte della ricorrente di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato costituisse un vantaggio
17
Con il suo primo motivo, suddiviso in tre parti, la ricorrente mira, in sostanza, a rimettere in discussione l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 82 a 96 della decisione impugnata, riguardante la nozione di «vantaggio economico» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso il meccanismo di compensazione applicato dalla città di [OSCURATO:PERSONA] al fine di rispettare l’equilibrio economico del contratto del 1984 (in prosieguo: il «meccanismo di compensazione del contratto del 1984»). Con la seconda parte, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato uno scenario controfattuale errato ritenendo che canoni di locazione e tasse avrebbero dovuto essere riscossi per i supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti oltre la data di scadenza prevista dal medesimo allegato. Con la terza parte, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente qualificato il contratto del 1984 come «puramente commerciale» e ha quindi negato l’applicazione dei criteri della giurisprudenza tratta dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
).
Sulla prima parte, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso il meccanismo di compensazione del contratto del 1984
18
Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che: primo, la [OSCURATO:PERSONA], escludendo la rilevanza del meccanismo di compensazione del contratto del 1984, ha ignorato la realtà pratica e giuridica dei contratti di pubblica utilità a lungo termine in [OSCURATO:PERSONA]; secondo, detto meccanismo di compensazione, basato sull’obbligo della città di [OSCURATO:PERSONA] di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984, esclude necessariamente che a quest’ultima sia stato concesso un vantaggio; terzo, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto facendo riferimento alla sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑211/15 P
,
EU:C:2016:798
) e alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), senza prendere in considerazione il meccanismo di compensazione del contratto del 1984; quarto, escludendo la rilevanza di tale meccanismo per il motivo che essa avrebbe accettato «di propria iniziativa» di rimuovere taluni supporti elencati nell’allegato 10 su richiesta della città di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato la natura oggettiva della nozione di «aiuto di Stato» e, quinto, l’assenza di documentazione aggiuntiva a corredo del meccanismo di compensazione del contratto del 1984 non consente di ritenere che la città di [OSCURATO:PERSONA] non si sia comportata come un operatore di mercato, né di dimostrare l’esistenza di un vantaggio, dal momento che una siffatta assenza è usuale nel tipo di contratto in questione e che una previa scrittura formale che formalizzi il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 non era prevista né dalla legge né dal contratto.
19
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
20
Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], presuppone che siano soddisfatte quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza. Inoltre, tale vantaggio deve essere imputabile allo Stato (v. sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑638/19 P
,
EU:C:2022:50
, punto
121
e giurisprudenza ivi citata).
21
Quanto alla nozione di «aiuto», dalla giurisprudenza emerge che quest’ultima non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, bensì anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑425/11
,
EU:T:2014:768
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
22
In tal senso, si è statuito che una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordavano a determinate imprese un’esenzione da oneri economici che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, collocava i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑425/11
,
EU:T:2014:768
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata).
23
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il vantaggio è un vantaggio economico che un’impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza d’intervento statale (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile1999, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
C‑342/96
,
EU:C:1999:210
, punto
41
).
24
Inoltre, la nozione di «vantaggio», inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, riveste carattere oggettivo, indipendentemente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto di Stato. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑638/19 P
,
EU:C:2022:50
, punto
122
e giurisprudenza ivi citata).
25
Per quanto riguarda il meccanismo di compensazione del contratto del 1984, in primo luogo, occorre constatare che la circostanza che il mantenimento e l’utilizzo di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la data di scadenza prevista dallo stesso allegato fossero intesi a compensare un asserito svantaggio che la ricorrente avrebbe subito a causa della rimozione anticipata di un certo numero di supporti elencati nell’allegato 10 asseritamente imposta dalla città di [OSCURATO:PERSONA] e che tale meccanismo di compensazione sia stato conforme alla realtà pratica e giuridica dei contratti di pubblica utilità a lungo termine in [OSCURATO:PERSONA] non implica che detto meccanismo possa costituire un aiuto di Stato.
26
Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 24, la nozione di «aiuto di Stato» è una nozione giuridica oggettiva definita direttamente dall’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, il fatto che l’obiettivo della misura statale sia stato quello di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984 o che tale obiettivo sia stato conforme ai principi del diritto nazionale non consente di escludere ab initio la qualificazione di una siffatta misura come «aiuto di Stato».
27
Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, escludendo la pertinenza del meccanismo di compensazione del contratto del 1984 per il motivo che essa avrebbe accettato «di propria iniziativa» di rimuovere taluni supporti elencati nell’allegato 10 su richiesta della città di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del carattere oggettivo della nozione di «aiuto di Stato».
28
In secondo luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto di continuare a sfruttare taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo senza pagare né canone di locazione né tasse alla città di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto come effetto l’alleviamento di tali oneri che avrebbero gravato sul suo bilancio.
29
Infatti, è pacifico tra le parti che, dopo la conclusione del contratto del 1999, la ricorrente poteva installare e usare sul territorio della città di [OSCURATO:PERSONA] arredi urbani solo alle condizioni previste da detto contratto, secondo le quali essa doveva pagare tasse e un canone di locazione. Secondo l’allegato 10, in deroga alle clausole del contratto del 1999, i supporti elencati in tale allegato potevano continuare ad essere sfruttati dalla ricorrente alle condizioni previste dal contratto del 1984, ossia senza pagare né canoni di locazione né tasse, ma soltanto fino alle date di scadenza previste dallo stesso allegato. Dopo tali date, detti supporti dovevano essere sostituiti da nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999 e quindi soggetti all’obbligo di pagamento delle tasse e del canone di locazione.
30
Ne consegue che il fatto di continuare a sfruttare taluni supporti elencati nell’allegato 10 alle condizioni stabilite dal contratto del 1984 dopo le date di scadenza previste dallo stesso allegato ha consentito alla ricorrente di evitare di installare e di usare nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999 e, di conseguenza, di pagare canoni di locazione e tasse che essa avrebbe dovuto pagare, in base a tale contratto. Inoltre, dal punto 49 della decisione impugnata emerge che l’utilizzo di taluni supporti elencati nell’allegato 10 non poteva continuare oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato senza che la città di [OSCURATO:PERSONA] lo consentisse.
31
Peraltro, a tal riguardo, occorre constatare che, come emerge dal precedente punto 11, con la sua sentenza del 29 aprile 2016, la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che la ricorrente non aveva rispettato le date di scadenza previste dall’allegato 10 per quanto riguardava taluni supporti elencati nell’allegato medesimo, che essa non aveva ottenuto l’autorizzazione espressa della città di [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad una «interversione» dei supporti pubblicitari e che essa aveva, pertanto, sfruttato senza titolo né diritto molti di tali supporti nelle aree demaniali della città di [OSCURATO:PERSONA].
32
Vero è che la ricorrente ritiene che non si possa tener conto della sentenza del 29 aprile 2016 della Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) nell’ambito del presente procedimento, nei limiti in cui la città di [OSCURATO:PERSONA] non era parte del procedimento in tale causa e che essa, pertanto, non aveva potuto confermare dinanzi al giudice nazionale l’esistenza del meccanismo di compensazione del contratto del 1984.
33
Orbene, tale argomento non può essere accolto. Infatti, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta dalla ricorrente, dalla lettura della sentenza del 29 aprile 2016 della Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) emerge che la città di [OSCURATO:PERSONA] è stata chiamata in causa e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Inoltre, come emerge dalla decisione impugnata, nell’ambito del procedimento precontenzioso, la città di [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato gli effetti di tale sentenza.
34
In terzo luogo, la ricorrente sostiene erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi, ai punti da 87 a 89 della decisione impugnata, sui punti da 41 a 44 della sentenza del 26 febbraio 2015, Orange/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑385/12
, non pubblicata,
EU:T:2015:117
), per il motivo che le conclusioni del Tribunale che ne risultavano erano specifiche ai fatti della controversia.
35
Infatti, al punto 43 della sentenza del 26 febbraio 2015, Orange/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑385/12
, non pubblicata,
EU:T:2015:117
), è stato dichiarato che solo nei limiti in cui un intervento statale doveva essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per adempiere obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), detto intervento non rientrava nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale non ha inteso limitare la portata di tale considerazione al caso di specie di cui trattasi in detta sentenza. Inoltre, l’argomento relativo al fatto che, nel caso di specie, si dovrebbe tener conto di una pianificazione contrattuale è carente sotto il profilo fattuale, poiché, come emerge dal precedente punto 31, con la sentenza del 29 aprile 2016 la Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che la ricorrente non aveva ottenuto l’autorizzazione espressa della città di [OSCURATO:PERSONA] per procedere a una «interversione» dei supporti pubblicitari.
36
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il confronto con la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), è inconferente, in quanto non era debitrice delle tasse e dei canoni di locazione e non poteva trattarsi di un trasferimento di risorse statali. Infatti, ai punti da 87 a 89 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), per quanto riguardava l’accertamento di un vantaggio, e non per esaminare un trasferimento di risorse statali. Del resto, nell’ambito della terza parte del primo motivo, la stessa ricorrente invoca tale giurisprudenza sostenendo che le condizioni stabilite da quest’ultima sono applicabili nel caso di specie.
37
In quarto luogo, per quanto concerne il fatto che la ricorrente abbia rimesso in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 94 e 95 della decisione impugnata, secondo cui il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 non poteva essere considerato come un comportamento normale di un operatore in economia di mercato, occorre ricordare, anche supponendo che il comportamento della città di [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie possa essere esaminato, che, secondo la giurisprudenza, al fine di stabilire se una misura statale costituisca un aiuto, si deve valutare se, in circostanze analoghe, un operatore in economia di mercato, di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto ad adottare una decisione simile, ossia, nel caso di specie, compensare in modo simile un danno asseritamente causato a una controparte al momento dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑165/15
,
EU:T:2018:953
, punto
140
). Inoltre, è necessario che elementi oggettivi e verificabili facciano chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio economico, la decisione di compensare, con la misura effettivamente posta in essere, il danno asseritamente causato a una controparte al momento dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punti
82
e
83
).
38
A tal riguardo, in un primo momento, occorre constatare che nessun elemento presentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] consente di individuare l’esistenza di un’analisi da parte della città di [OSCURATO:PERSONA] del lucro cessante effettivo della ricorrente connesso alla rimozione anticipata di taluni supporti elencati nell’allegato 10, che il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 doveva compensare, e del beneficio da trarre dal mantenimento di altri supporti elencati nel medesimo allegato.
39
In un secondo momento, non emerge da alcun elemento del fascicolo che la città di [OSCURATO:PERSONA] abbia seguito l’attuazione del meccanismo di compensazione del contratto del 1984. In tal senso, inoltre, nel corso del procedimento di esame dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le autorità belghe hanno indicato che vi era stato uno squilibrio tra il numero di supporti elencati nell’allegato 10 rimossi anticipatamente e il numero di supporti mantenuti oltre la loro data di scadenza prevista nell’allegato medesimo e che l’asserita compensazione operata dal meccanismo di compensazione del contratto del 1984 era andata oltre quanto richiesto dal presunto svantaggio subito dalla ricorrente (punti 85 e 89 della decisione impugnata).
40
In un terzo momento, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’assenza di documentazione aggiuntiva a corredo del meccanismo di compensazione nel contratto del 1984 non consente di ritenere che la città di [OSCURATO:PERSONA] non si sia comportata come un operatore di mercato, né di dimostrare l’esistenza di un vantaggio, dal momento che tale assenza è usuale nel tipo di contratto in questione e che una previa scrittura formale che formalizzi il meccanismo di compensazione nel contratto del 1984 non è prevista né dalla legge né dal contratto, è sufficiente ricordare che, come constatato al punto 31, con la sua sentenza del 29 aprile 2016, la cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che la ricorrente non avesse rispettato le date di scadenza previste dall’allegato 10 per quanto riguardava taluni supporti elencati nello stesso allegato, che non avesse ottenuto l’autorizzazione espressa da parte della città di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare una «interversione» dei supporti pubblicitari e che avesse, pertanto, sfruttato senza titolo né diritto molti di tali supporti nelle aree demaniali della città di [OSCURATO:PERSONA].
41
Inoltre, e in ogni caso, occorre constatare, come correttamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], che, a prescindere dalla questione se una formalizzazione per iscritto del meccanismo di compensazione del contratto del 1984 fosse o meno necessaria ai sensi del diritto belga o di detto contratto, tale meccanismo di compensazione non esentava l’amministrazione nazionale dall’effettuare un’analisi dell’esistenza e dell’entità dell’eventuale danno che la ricorrente avrebbe subito a causa della rimozione anticipata di alcuni supporti previsti nell’allegato 10 e che tale meccanismo era destinato a compensare al fine di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984, e ciò prima di mettere in atto detto meccanismo. Infatti, una tale analisi era necessaria al fine di verificare se la misura concessa dall’amministrazione nazionale fosse conforme ai requisiti del diritto dell’Unione europea, in particolare quelli derivanti dall’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
42
Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che il mantenimento e lo sfruttamento da parte della ricorrente di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo costituissero un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] anche se tale mantenimento era un meccanismo di compensazione del contratto del 1984.
43
La prima parte del primo motivo deve, pertanto, essere respinta.
Sulla seconda parte, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione e in un errore di diritto ritenendo che la ricorrente avesse conseguito un risparmio sui canoni di locazione e sulle tasse costitutivo di un vantaggio
44
Con tale motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, il punto 132 della decisione impugnata, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile doveva essere effettuato per ogni supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto oltre la sua data di scadenza prevista dall’allegato medesimo dopo il 15 settembre 2001 prendendo a riferimento i canoni di locazione dovuti secondo il contratto del 1999 e le tasse generalmente applicabili ai supporti pubblicitari tra la data di scadenza prevista dall’allegato 10 (se tale data è successiva al 15 settembre 2001) o il 15 settembre 2001 (se tale data è anteriore al 15 settembre 2001) e la data in cui la rimozione è stata effettivamente effettuata. A quest’ultimo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il calcolo doveva essere effettuato sulla base degli articoli da 3 a 5 del regolamento tributario della città di [OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2001, degli articoli da 4 a 7 del regolamento tributario della città di [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2006 e degli articoli da 4 a 6 dei regolamenti tributari della città di [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2007, del 15 dicembre 2008, del 9 novembre 2009, del 20 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011.
–
Sulla censura relativa ai canoni di locazione non riscossi
45
Per quanto riguarda i canoni di locazione non riscossi, la ricorrente sostiene che, dal momento che il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 è stato istituito dalla città di [OSCURATO:PERSONA] al fine di preservare l’equilibrio economico di detto contratto, i supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo rientravano nelle condizioni stabilite in detto contratto. Orbene, dato che il contratto del 1984 non prevedeva alcun canone di locazione, canoni o tasse di occupazione, non vi era stato alcun lucro cessante per la città di [OSCURATO:PERSONA] in termini di canoni di locazione.
46
Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento, la ricorrente aggiunge che, anche supponendo che la città di [OSCURATO:PERSONA] possa esigere da essa un qualsivoglia importo per l’utilizzo del suo demanio pubblico, l’unico regime giuridico applicabile sarebbe stato il regolamento tributario del 17 ottobre 2001, che disciplina, in particolare, la situazione degli arredi urbani installati a fini commerciali senza autorizzazione sulla pubblica via. Pertanto, ogni supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto oltre la sua data di scadenza prevista dall’allegato medesimo non avrebbe dato luogo al pagamento di un canone di locazione, ma piuttosto a quello di un canone annuale per l’occupazione del demanio pubblico, il cui importo è trascurabile (EUR 223,20 per arredo).
47
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
48
A tal riguardo, si deve ricordare che, come indicato ai precedenti punti 29 e 30, dopo l’entrata in vigore del contratto del 1999, la ricorrente poteva installare e sfruttare sul territorio della città di [OSCURATO:PERSONA] arredi urbani, ivi compresi quelli che potevano essere sfruttati a fini pubblicitari, solo alle condizioni previste da detto contratto, ai sensi delle quali essa doveva versare tasse e un canone di locazione.
49
Orbene, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 22, dato che una delle condizioni previste nel contratto del 1999 era il pagamento di canoni di locazione, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che lo sfruttamento da parte della ricorrente di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato, senza versare alcun canone di locazione alla città di [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito un vantaggio mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
50
Occorre pertanto respingere tale censura in quanto infondata.
–
Sulla censura relativa alle tasse non riscosse
51
Per quanto riguarda le tasse non riscosse, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito in modo errato il sistema di riferimento. A tal riguardo, la ricorrente deduce diversi argomenti. In primo luogo, essa sostiene che, in mancanza di un regime fiscale uniforme nel territorio nazionale, o anche nel territorio della regione di [OSCURATO:PERSONA]-Capitale, i regolamenti tributari adottati dalla città di [OSCURATO:PERSONA] non potevano costituire un sistema di riferimento. Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non abbia dovuto pagare tasse sugli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari nel territorio della città di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito un vantaggio solo nel caso in cui fosse dimostrato che, in tutti gli altri comuni del [OSCURATO:PERSONA] in cui l’interveniente sfruttava arredi urbani a fini pubblicitari, essa versava una tassa su tali arredi fissata allo stesso tasso e su tutti gli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i contratti del 1984 e del 1999 non sono assoggettati al regolamento tributario del 17 ottobre 2001. In tal senso, la ricorrente invoca due sentenze del 4 novembre 2016 del Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese, [OSCURATO:PERSONA]) che attestavano che essa non era debitrice di tasse comunali sulla pubblicità per quanto riguardava il contratto del 1999. In terzo luogo, essa fa valere che il principio di mutabilità sarebbe applicabile ai contratti del 1984 e del 1999.
52
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
53
Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al sistema di riferimento applicabile al caso di specie, occorre rilevare che, nell’ipotesi in cui esso debba essere interpretato come riguardante il carattere selettivo della misura, tale argomento deve essere respinto, dato che, quando si tratta di una misura individuale, come quella del caso di specie, la selettività del vantaggio economico è presunta (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/MOL,
C‑15/14 P
,
EU:C:2015:362
, punto
60
).
54
In ogni caso, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errori di valutazione adottando come sistema di riferimento i regolamenti tributari della città di [OSCURATO:PERSONA] dal momento che, durante il procedimento precontenzioso, le autorità belghe non hanno contestato che tali regolamenti costituissero il regime fiscale di riferimento riguardante la tassazione dello sfruttamento di supporti pubblicitari nel territorio della città di [OSCURATO:PERSONA].
55
Contrariamente poi a quanto afferma la ricorrente, lo sfruttamento di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato era assoggettato al regolamento tributario del 17 ottobre 2001 e il mancato pagamento di tasse ha effettivamente comportato uno sgravio sul suo bilancio.
56
Infatti, dalle disposizioni pertinenti dei regolamenti tributari della città di [OSCURATO:PERSONA] menzionate nella decisione impugnata emerge che il regolamento tributario del 17 ottobre 2001 introduceva per gli esercizi fiscali dal 2002 al 2006 un’imposta sugli annunci pubblicitari a carattere temporaneo nello e sullo spazio pubblico. Tale medesimo regolamento prevedeva un’esenzione dalle tasse per gli annunci della città di [OSCURATO:PERSONA] o degli organi da essa istituiti, finanziati o ad essa subordinati. La città di [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente adottato il regolamento tributario del 18 dicembre 2006, che prevedeva la stessa imposta e la stessa esenzione per l’esercizio fiscale 2007. A partire dall’esercizio fiscale 2008, la città di [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto un’imposta specificamente sui supporti pubblicitari, in forza dei regolamenti tributari del 17 dicembre 2007, del 15 dicembre 2008, del 9 novembre 2009, del 20 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011.
57
Dalla decisione impugnata emerge altresì che, nelle loro osservazioni scritte del 20 giugno 2016, in risposta ai quesiti posti dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 15 aprile 2016, le autorità belghe hanno indicato che, inizialmente, la città di [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato, in forza dell’esenzione dalle tasse per gli annunci della città prevista dal regolamento tributario del 17 ottobre 2001, che gli arredi urbani rientranti nel contratto del 1999 sfruttati a fini pubblicitari non erano tassabili dato che appartenevano alla città di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, essa non ha riscosso gli importi corrispondenti a tali imposte per gli esercizi fiscali dal 2002 al 2009.
58
Tuttavia, come indicato dalle autorità belghe nelle loro osservazioni scritte del 20 febbraio 2017, in risposta alle domande aggiuntive poste dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2017, la città di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sfruttato essa stessa arredi urbani a fini pubblicitari e solo gli arredi urbani rientranti nel contratto del 1999 le appartenevano.
59
Inoltre, le autorità belghe hanno indicato che la città di [OSCURATO:PERSONA] aveva in seguito ritenuto che esentare dalle tasse gli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari per il solo motivo che appartenevano alla città di [OSCURATO:PERSONA], anche se non erano da essa sfruttati, era tale da creare un trattamento iniquo nei confronti dei gestori di altri supporti pubblicitari. Essa ha deciso di percepire tasse sugli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari rientranti nel contratto del 1999; le prime iscrizioni sono avvenute nel 2011 e riguardavano l’esercizio fiscale 2009.
60
Orbene, tutte queste circostanze dimostrano che l’esenzione da tasse applicata dalla città di [OSCURATO:PERSONA] ai supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato era la conseguenza dell’applicazione a tali supporti dell’esenzione da tasse prevista dai suoi regolamenti tributari per gli annunci della città di [OSCURATO:PERSONA], anche se essa non era né il gestore né il proprietario di detti supporti.
61
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso che i regolamenti tributari adottati dalla città di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2001 avrebbero dovuto applicarsi ai supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti in funzione oltre la loro data di scadenza e che l’esenzione applicata dalla città di [OSCURATO:PERSONA] prima dell’esercizio fiscale 2009 era una deroga al sistema di riferimento che implicava un vantaggio mediante risorse statali da parte della città di [OSCURATO:PERSONA].
62
Infatti, come hanno indicato le stesse autorità belghe, anche se poteva effettivamente essere giustificato esentare dalle tasse gli arredi urbani sfruttati a fini pubblicitari utilizzati dalla città di [OSCURATO:PERSONA] per proprie esigenze o per quelle di organi da essa istituiti, finanziati o ad essa subordinati, una siffatta esenzione non era applicabile quando detti arredi erano sfruttati a tali medesimi fini da un terzo e, in particolare, da un’impresa commerciale attiva nel settore della pubblicità esterna.
63
Quanto alle due sentenze del 4 novembre 2016 emesse dal Tribunal de première instance francophone de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] di lingua francese) e che attestano che la ricorrente non era tenuta al pagamento di tasse comunali sulla pubblicità per quanto riguardava il contratto del 1999, occorre constatare che esse sono prive di pertinenza per quanto riguarda la qualificazione come aiuto di Stato dello sfruttamento di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo. Infatti, come indicato al precedente punto 24, per quanto riguarda la qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato, l’articolo 107 [OSCURATO:PERSONA] non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o delle loro finalità, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Peraltro, si è statuito che una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordavano a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, collocava i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑425/11
,
EU:T:2014:768
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata).
64
Infine, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alla mutabilità dei contratti del 1984 e del 1999 nell’ipotesi di un’applicazione delle tasse, occorre constatare, come correttamente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], che il principio di mutabilità non può imporre alla città di [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare il contratto del 1984. Tale contratto prevede esplicitamente, all’articolo 7.2, che, in caso di modifica delle condizioni di sfruttamento, comprese nuove misure fiscali, spetta alla ricorrente chiedere la revisione delle condizioni stabilite dal contratto, e non alla città di [OSCURATO:PERSONA] procedere d’ufficio a una siffatta revisione. Orbene, la ricorrente non ha fornito la prova di aver chiesto una revisione del contratto del 1984.
65
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente avesse conseguito un risparmio in termini di canoni di locazione e di tasse costitutivo di un vantaggio. Si deve quindi respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata.
Sulla terza parte, secondo la quale i contratti del 1984 e del 1999 non sono «puramente commerciali» e le condizioni della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), erano soddisfatte nel caso di specie
66
Nell’ambito della terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, i contratti del 1984 e del 1999 non sono «puramente commerciali» e che il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 soddisfa le quattro condizioni della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
). La ricorrente sostiene così che essa era incaricata di missioni di servizio pubblico chiaramente definite, che i parametri di calcolo di detto meccanismo di compensazione erano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, che la compensazione era limitata a quanto necessario per coprire i costi connessi all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico e che i contratti del 1984 e del 1999 le sono stati attribuiti grazie a procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie.
67
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
68
In via preliminare, occorre constatare che, poiché la decisione impugnata concerne unicamente il mantenimento di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo, l’analisi delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), riguarda soltanto detto mantenimento, e, pertanto, l’argomento della ricorrente relativo al contratto del 1999 è inconferente.
69
Quanto alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), si deve ricordare che, secondo tale giurisprudenza, non rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] un intervento statale considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti.
70
Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono essere soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
–
in primo luogo, l’impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro;
–
in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolato l’importo della compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
–
in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti ad essi relativi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;
–
in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione è stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi relativi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
71
Dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), emerge che la prima condizione è essenzialmente volta a determinare innanzitutto se l’impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e se tali obblighi siano poi chiaramente definiti nel diritto nazionale. Tale condizione persegue un obiettivo di trasparenza e di certezza del diritto che richiede la compresenza di criteri minimi relativi all’esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate dell’adempimento di tali obblighi (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da C‑66/16 P a C‑69/16 P
,
EU:C:2017:999
, punti
72
e
73
).
72
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre osservare che da nessun documento prodotto dalla ricorrente emerge che le autorità belghe abbiano definito come servizio di interesse economico generale l’installazione e lo sfruttamento di arredi urbani come quelli oggetto del contratto del 1984. In secondo luogo, come emerge dall’analisi effettuata ai precedenti punti da 31 a 33, la ricorrente non poteva avvalersi di un’autorizzazione espressa della città di [OSCURATO:PERSONA] per il mantenimento e lo sfruttamento oltre la loro data di scadenza di taluni supporti contenuti nell’allegato 10. Di conseguenza, si deve sottolineare che non esiste alcun atto di esercizio di pubblici poteri con cui la ricorrente sarebbe stata incaricata di effettuare la rimozione di taluni supporti di arredo urbano in esecuzione di un obbligo di servizio pubblico.
73
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di valutazione quando ha dichiarato che il contratto del 1984 era un contratto puramente commerciale, cosicché la prima condizione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), non era soddisfatta.
74
Secondo una giurisprudenza costante, le quattro condizioni della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
), devono essere soddisfatte cumulativamente affinché la compensazione per obblighi di servizio pubblico imposti possa esulare dalla qualificazione di aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2017, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑366/13
, non pubblicata,
EU:T:2017:135
, punto
79
e giurisprudenza ivi citata). Da ciò risulta che il fatto che una di esse non sia soddisfatta è sufficiente per concludere per l’esistenza di un vantaggio e quindi a qualificare come aiuto la compensazione in questione (sentenza dell’11 luglio 2018, Buonotourist/[OSCURATO:PERSONA],
T‑185/15
, non pubblicata,
EU:T:2018:430
, punto
132
).
75
Da tutto quanto precede discende che la terza parte del primo motivo dev’essere respinta.
76
Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di valutazione considerando che il mantenimento e lo sfruttamento di taluni supporti iscritti nell’allegato 10 oltre la data di scadenza prevista dal medesimo allegato costituivano un vantaggio e che il primo motivo è infondato.
Sul secondo motivo, secondo cui un ipotetico aiuto di Stato sarebbe stato compatibile con il mercato interno in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e della decisione 2012/21
77
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto e in un errore di valutazione in quanto, anche supponendo che il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 potesse essere qualificato come aiuto di Stato, essa avrebbe dovuto, tenuto conto degli ampi poteri di indagine di cui era investita, garantire la piena efficacia dell’articolo 106, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
78
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
79
In via preliminare, occorre constatare che, con il suo secondo motivo, la ricorrente tenta di contestare l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità dell’aiuto. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto indicato al punto 126 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare d’ufficio l’applicabilità dell’articolo 106, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] alla misura in questione e che, non avendolo fatto, essa è incorsa in un errore di diritto e in un errore di valutazione.
80
A tal riguardo, occorre constatare che, per quanto riguarda l’esame della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, lo Stato membro interessato e le parti interessate hanno la facoltà di contestare il ragionamento provvisorio della [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito durante il procedimento di indagine formale. Lo Stato membro e, in misura minore, le parti interessate si trovano in generale in una posizione migliore per stabilire l’esistenza di un obiettivo d’interesse pubblico che sia stato perseguito con l’adozione della misura in questione, il quale permetterebbe di dichiararla totalmente o parzialmente compatibile (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, UPF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑747/17
,
EU:T:2019:271
, punto
128
).
81
Di conseguenza, dal momento che, come è stato constatato al punto 126 della decisione impugnata, le autorità belghe non hanno mai addotto, durante il procedimento di esame dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], alcun argomento per dimostrare che una delle deroghe previste all’articolo 106, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] si applicava nel caso in questione, la ricorrente non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato d’ufficio la compatibilità del meccanismo di compensazione del contratto del 1984 con detto articolo.
82
Di conseguenza, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che l’eccezione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere invocata. Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
Sul terzo motivo, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione per quanto riguardava la valutazione dell’importo da recuperare
Sulla prima parte, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non risponde in maniera sufficiente agli elementi addotti dalle parti, anticipa l’importo dell’aiuto da recuperare nel suo comunicato stampa e viola le sue norme interne di procedura
83
Nell’ambito della prima parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di motivazione in quanto ha stimato l’importo dell’aiuto da recuperare a circa EUR 2 milioni, che corrispondeva all’importo indicato dall’interveniente, nonostante il fatto che essa avesse dimostrato, così come le autorità belghe, che le stime dell’interveniente non erano corrette. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anticipato l’importo dell’aiuto da recuperare nel suo comunicato stampa del 24 giugno 2019 senza tuttavia che tale importo comparisse nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto motivare la scelta di seguire la proposta dell’interveniente. Poiché essa non l’ha fatto, ciò costituirebbe un difetto di motivazione della decisione impugnata e una deroga al suo stesso manuale delle procedure in materia di aiuti di Stato, che indicherebbe che l’obbligo di motivazione deve essere più rigoroso per quanto riguarda i punti di divergenza tra le parti.
84
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
85
Occorre constatare che le affermazioni della ricorrente relative al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato l’importo dell’aiuto da recuperare a circa EUR 2 milioni facendo propria tale valutazione addotta dall’interveniente si basano su una lettura erronea della decisione impugnata.
86
Infatti, emerge chiaramente dalla decisione impugnata che la menzione dell’importo di EUR 2 milioni è stata inserita nell’ambito della presentazione delle stime dell’aiuto da recuperare presentate dall’interveniente e dalle autorità belghe, e non come un motivo della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua valutazione di detto importo.
87
Inoltre, dalla lettura della decisione impugnata emerge senza alcun dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] non ha quantificato l’aiuto da recuperare, ma ha solamente stabilito il metodo di calcolo dell’importo di detto aiuto. Infatti, a tal riguardo, essa ha indicato che il calcolo doveva essere effettuato per ogni supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto in funzione oltre la sua data di scadenza dopo il 15 settembre 2001, prendendo come riferimento i canoni di locazione dovuti in base al contratto del 1999 e le tasse generalmente applicabili ai supporti pubblicitari tra la data di scadenza inizialmente prevista nell’allegato 10 (se era successiva al 15 settembre 2001) o il 15 settembre 2001 (se la data era anteriore al 15 settembre 2001) e la data in cui la rimozione era effettivamente avvenuta, senza prendere in considerazione il meccanismo di compensazione del contratto del 1984.
88
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto proprio l’importo dell’aiuto indicato dall’interveniente senza motivare la sua scelta di seguire la proposta di quest’ultima è infondato.
89
Occorre quindi respingere la prima parte del terzo motivo in quanto infondata.
Sulla seconda parte, secondo cui la quantificazione dell’importo di un ipotetico aiuto di Stato era impossibile e costituiva un ostacolo al suo recupero
90
Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente contesta l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 52, 119, 137 e 144 della decisione. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso le stime effettuate dalle autorità belghe e ha accettato l’importo dell’aiuto proposto dall’interveniente. In secondo luogo, la ricorrente afferma che, in ogni caso, sarebbe in pratica impossibile quantificare il vantaggio di cui essa avrebbe beneficiato, dal momento che, conformemente alla sua struttura finanziaria, il contratto del 1984, che disciplina i supporti elencati nell’allegato 10, non prevedeva alcun canone di locazione, canoni e tasse di occupazione ed era applicabile ai supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti in funzione dopo la loro data di scadenza. In terzo luogo, essa sostiene che, anche se si considera che la compensazione tra i supporti rimossi prima della loro data di scadenza di cui all’allegato 10 e i supporti mantenuti oltre la loro data di scadenza avesse potuto dare luogo a uno squilibrio, quod non, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto esigere il recupero del vantaggio che ne derivava, dal momento che, non potendo effettuare una ragionevole valutazione dell’asserito vantaggio, il rispetto dei diritti della difesa della città di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe costituire un ostacolo al suo recupero, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2015, L 248, pag. 9
).
91
A quest’ultimo riguardo, nella replica, la ricorrente aggiunge che il difetto di motivazione della decisione impugnata invocato nel ricorso priva essa stessa della possibilità di contestare con precisione gli elementi di diritto e di fatto sottesi alla valutazione dell’importo dell’aiuto. Orbene, secondo la ricorrente, l’impossibilità di valutare l’importo dell’ipotetico vantaggio di cui essa avrebbe beneficiato, unitamente a detto difetto di motivazione della decisione impugnata, risulta da una violazione dei suoi diritti della difesa e osta al controllo di legittimità esercitato dal giudice.
92
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] deduce nella controreplica l’irricevibilità della censura relativa alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente dedotta nella replica, per il motivo che, in fase di ricorso, essa riteneva che la città di [OSCURATO:PERSONA] avesse subito tale violazione. Per la [OSCURATO:PERSONA], occorre respingere tale nuovo motivo in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
93
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le stime effettuate dalle autorità belghe e accettato l’importo dell’aiuto proposto dall’interveniente, da un lato, occorre ricordare che si è constatato ai precedenti punti 87 e 88 che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva quantificato l’aiuto da recuperare, ma aveva solamente stabilito il metodo di calcolo dell’importo di detto aiuto senza fare proprio l’importo dell’aiuto indicato dall’interveniente. Dall’altro lato, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, il vantaggio di cui la ricorrente aveva beneficiato era superiore a quello stimato dalle autorità belghe. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che considerava infondata la stima di EUR 200000 del suddetto vantaggio indicata da tali autorità, dal momento che era stata calcolata prendendo erroneamente in considerazione il meccanismo di compensazione del contratto del 1984.
94
Quanto all’asserita impossibilità di quantificare il vantaggio di cui la ricorrente avrebbe beneficiato e l’asserita violazione dei diritti della difesa che ne deriverebbe, occorre rilevare, in via preliminare, che l’argomento della ricorrente verte su una violazione dell’obbligo di motivazione, previsto in quanto diritto della difesa all’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per quanto attiene a un motivo di ordine pubblico, esso può essere sollevato in fase di replica (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, Badica e Kardiam/Consiglio,
T‑619/15
,
EU:T:2017:532
, punto
42
).
95
Occorre poi constatare che gli argomenti della ricorrente riguardanti l’asserita impossibilità di quantificare il vantaggio di cui essa avrebbe beneficiato e l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e di quelli della città di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati su una premessa errata. Infatti, la ricorrente ritiene, in sostanza, che l’unico vantaggio che potrebbe eventualmente essere preso in considerazione sarebbe quello risultante da uno squilibro tra il numero di supporti elencati nell’allegato 10 rimossi anticipatamente prima della loro data di scadenza e il numero di supporti mantenuti, come compensazione, oltre la data della loro scadenza prevista all’allegato 10. Secondo la ricorrente, il mantenimento di taluni supporti elencati nell’allegato 10 costituirebbe un vantaggio solo nei limiti in cui detto mantenimento eccederebbe quanto compensato dal meccanismo di compensazione del contratto del 1984. Tale premessa, esposta peraltro nell’ambito del procedimento precontenzioso dalle autorità belghe e respinta dalla [OSCURATO:PERSONA], non è tuttavia corretta. Infatti, come indicato ai precedenti punti da 25 a 42, il mantenimento e lo sfruttamento, da parte della ricorrente, di taluni supporti elencati nell’allegato 10 oltre la loro data di scadenza prevista dall’allegato medesimo costituiscono un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, come correttamente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, il calcolo doveva essere effettuato per ciascun supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto oltre la sua data di scadenza prevista dallo stesso allegato dopo il 15 settembre 2001 prendendo come riferimento i canoni di locazione dovuti ai sensi del contratto del 1999 e le tasse generalmente applicabili ai supporti pubblicitari tra la data di scadenza inizialmente prevista nell’allegato 10 (se posteriore al 15 settembre 2001) o il 15 settembre 2001 (se la data di scadenza inizialmente prevista nell’allegato 10 era anteriore al 15 settembre 2001) e la data in cui è effettivamente avvenuta la rimozione, senza prendere in considerazione il meccanismo di compensazione del contratto del 1984.
96
Quanto a tale metodologia di calcolo stabilita nella decisione impugnata, occorre precisare che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a determinare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenga elementi che permettano al suo destinatario di determinare egli stesso, senza difficoltà eccessive, tale importo (v. sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset,
C‑69/13
,
EU:C:2014:71
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata). È quindi sufficiente, secondo la giurisprudenza, che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca un metodo di calcolo sufficientemente affidabile per determinare l’importo dell’aiuto da restituire (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
C‑441/06
,
EU:C:2007:616
, punto
41
), come avviene nel caso di specie.
97
Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo e, di conseguenza, il terzo motivo in quanto infondati.
Sul quarto motivo, secondo il quale l’aiuto di Stato considerato dalla decisione impugnata sarebbe in ogni caso prescritto
98
Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente contesta i punti 66 e 67 della decisione impugnata, sostenendo che il dies a quo per calcolare la concessione di un aiuto nel caso di specie non è la data in cui ciascun supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto oltre la data di scadenza prevista dal medesimo allegato scadeva, bensì la data della decisione di effettuare la compensazione a seguito della rimozione anticipata di taluni di detti supporti su richiesta della città di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, poiché il meccanismo di compensazione del contratto del 1984 era già in atto dal 31 luglio 2000, indipendentemente dalla data considerata nella decisione di applicare tale meccanismo, essa sarebbe anteriore al 15 settembre 2001. Il recupero di qualsivoglia aiuto sarebbe pertanto prescritto, nella misura in cui la prima richiesta di informazioni trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità belghe risale al 15 settembre 2011.
99
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
100
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, i poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni. L’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti e che qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione.
101
Secondo la giurisprudenza, la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi, di modo che, nell’ipotesi di un regime pluriennale consistente in versamenti o nella concessione periodica di vantaggi, la data di adozione di un atto costituente la base giuridica dell’aiuto e quella in cui le imprese percepiranno effettivamente il beneficio dell’aiuto medesimo possono essere separate da un lasso di tempo considerevole. In tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l’aiuto deve considerarsi concesso al beneficiario solamente alla data in cui esso è stato effettivamente erogato a quest’ultimo (sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑81/10 P
,
EU:C:2011:811
, punto
82
).
102
Nel caso di specie, occorre constatare che la misura statale considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come costitutiva di un aiuto di Stato è il mantenimento e lo sfruttamento da parte della ricorrente, senza versare canoni di locazione e tasse, di alcuni supporti elencati nell’allegato 10 tra la data di scadenza prevista dallo stesso allegato e quella in cui la rimozione è effettivamente avvenuta.
103
Orbene, alla luce di tale caratteristica dell’aiuto in questione, occorre constatare che, indipendentemente dalla data in cui la decisione relativa all’asserito meccanismo di compensazione del contratto del 1984 è stata adottata prima del 31 luglio 2000, la data a partire dalla quale la ricorrente ha effettivamente beneficiato del vantaggio consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione e delle tasse per i supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti oltre la loro data di scadenza prevista dal medesimo allegato è proprio la data in cui tali supporti avrebbero dovuto essere rimossi. Di conseguenza, è tale data a costituire la data in cui l’aiuto è stato concesso alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, e quindi la data a partire dalla quale il termine di prescrizione è iniziato a decorrere.
104
Inoltre, si deve constatare che, nel caso di specie, l’aiuto ha comportato una concessione periodica di vantaggi, dal momento che le tasse e i canoni di locazione per i supporti elencati nell’allegato 10 e mantenuti e sfruttati oltre la loro data di scadenza prevista dallo stesso allegato erano dovuti periodicamente fino alla data della loro rimozione definitiva.
105
Infine, poiché la prima richiesta di informazioni rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità belghe risale al 15 settembre 2011, qualsiasi eventuale aiuto concesso alla ricorrente prima del 15 settembre 2001 sarebbe in ogni caso prescritto.
106
Di conseguenza, la metodologia di calcolo dell’importo dell’aiuto stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il calcolo deve essere effettuato per ciascun supporto inserito nell’allegato 10 e mantenuto oltre la sua data di scadenza prevista dall’allegato medesimo dopo il 15 settembre 2001 prendendo come riferimento i canoni di locazione dovuti ai sensi del contratto del 1999 e le tasse generalmente applicabili ai supporti pubblicitari tra la data di scadenza inizialmente prevista dall’allegato 10 (se posteriore al 15 settembre 2001) o il 15 settembre 2001 (se la data era anteriore al 15 settembre 2001) e la data in cui la rimozione è effettivamente avvenuta, senza prendere in considerazione il meccanismo di compensazione del contratto del 1984, è corretta.
107
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non è viziata da illegittimità nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’aiuto di Stato da essa accertato non fosse prescritto.
108
Alla luce di quanto precede, il quarto motivo deve essere respinto e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
109
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
110
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Poiché l’interveniente non ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, essa sopporterà, di conseguenza, le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La JCDecaux [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2022.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.