CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25428/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12289-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5858/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12289 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- , . •...,,,, Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha annullato per difetto di motivazione l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad un compendio immobiliare di proprietà della spa [OSCURATO:PERSONA] con variazione della rendita -ferma invece la categoria (D/1)- rispetto a quella proposta dalla proprietaria con procedura DOCFA; 2. avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre lamentando violazione degli art.7 della L. 212/2000 e dell'art.3 del 1.241/1990, 2 del d.l. 16/1993 e del d.m. 701/94; 3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1. in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass.2036/222; Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497); 2. è possibile che la difformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenza accertata dall'amministrazione nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversa lettura delle descrizioni, delle misure, dei grafici o delle planimetrie, forniti dal contribuente. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta formulata nel DOCFA; 3. la ricorrente ha riprodotto l'avviso, i relativi allegati, il DOCFA e i relativi allegati -in particolare una planimetria dell'immobile in questione- nel ricorso per cassazione: Nell'avviso si legge che "la descrizione dell'unità immobiliare, le caratteristiche estrinseche ed intrinseche sono esposte [nel DOCFA] così come integrate e rettificate da misurazioni dirette sugli elaborati grafici allegati al DOCFA". In sostanza l'Agenzia ha ricalcolato la dimensione dell'unità immobiliare sulla base di una lettura tecnica della planimetria allegata al DOCFA ossia tenendo conto -come evidenziato in ricorso- "delle superfici rilevate digitalmente sulla planimetria" stessa; 4. dato che la proposta Docfa della società [OSCURATO:PERSONA] è stata disattesa dall'amministrazione finanziaria all'esito di una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile come descritti dalla stessa proponente e non all'esito del mutamento degli elementi stessi, l'avviso di accertamento, che recava l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, risultava munito di motivazione -includente la formula riportata al superiore punto 3.- da ritenersi, secondo il ricordato indirizzo di questa Corte, adeguata; 5. la CTR ha dunque errato nel ritenere il contrario; 6. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per esame delle ulteriori questioni controverse; 7. al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese del PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma nell