CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, con cui era respinta l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 2. I motivi di ricorso possono essere così riassunti. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.79, comma 3, in relazione agli artt. 91, comma 1 e 96 comma 2 TUSG; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art.99 d.P.R. n.115/2002. Analizzando la motivazione del provvedimento impugnato, la Presidenza adita si è limitata a ritenere "congrua" la scelta del G.i.p., senza tuttavia fornire risposta ai quesiti proposti dalla difesa, che, sinteticamente, intendevano fare rilevare i limiti del perimetro del controllo che il decidente può operare sull'autocertificazione del richiedente, ai sensi dell'art.96, comma 2, TUSG. Sul punto l'estensore del provvedimento si è limitato ad affermare l'esistenza "di fatti incompatibili con la dichiarazione resa e che, quindi, contrariamente alla tesi difensiva, dimostrano la sussistenza di fondati motivi per respingere l'istanza, rendendo altresì superflua ogni verifica da parte della Guardia di Finanza". La motivazione dell'ordinanza impugnata, nel dar credito al ragionamento del G.i.p., deve ritenersi meramente apparente e, peraltro, anch'essa fondata su argomentazioni meramente apodittiche, non avendo affrontato la questione del ritardato pagamento delle bollette, incorrendo in una omessa pronuncia sul punto. Al di là dei diversi orientamenti sul potere del Giudice investito dell'istanza di vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione - pur aderendo all'orientamento che consenta al decidente di riscontrare condizioni economiche incompatibili con il dichiarato - viene in considerazione il limite di siffatta potestà. Il rigetto diretto del decidente può essere ritenuto conforme al dettato dell'art. 96, comma 2, TUSG solo nelle ipotesi in cui, attraverso un quadro indiziario solido, il tenore di vita risulti ictu ()culi sforante la soglia prefissata dal legislatore. I Giudici del merito argomentano per ipotesi ed illazioni, dando per scontato, ad esempio, che l'istante paghi effettivamente le dovute tasse, imposte, bolli o emolumenti obbligatori sui mezzi intestati, oppure che sia ligio nel pagamento delle bollette delle utenze. Sul punto si innesta un ulteriore palese deficit motivazionale che si traduce nella violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., non avendo argomentato alcunché rispetto all'obiettata indicazione, nella dichiarazione, della percezione, oltre alla somma indicata a titolo di reddito, del reddito di cittadinanza, quale parametro funzionale a confutare la tesi del G.i.p. sullo squilibrato tenore di vita tra entrate ed uscite. Va ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce il fondamento del diritto dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art.6, par.3, lett. c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall'art. 2729 cod. civ., debbono valutarsi con particolare rigore. Il giudice deve fare riferimento ai fatti noti, risalendo, con deduzioni logiche e puntuali ai fatti ignoti, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. In ogni caso, gli ulteriori emolumenti non dichiarati nell'istanza dovrebbero essere tali da sforare il limite annuale previsto dal competente Ministero. I principi richiamati, sia pure in tema di revoca, sono stati sostenuti dalla stessa Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, avendo affermato le Sezioni Unite che "la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79 c. 1 lett. c) d.p.r. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002". Secondo motivo: violazione dell'art. 13 TUSG in relazione all'art. 18 del medesime testo unico. Si impugna sotto il profilo della violazione di legge, la condanna della ricorrente alla refusione del contributo unificato, non spettante. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo integrate, con motivazione logica, non censurabile in questa sede, fondate ragioni per respingere l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto della inverosimiglianza di quanto dichiarato in termini di reddito dall'istante rispetto all'effettivo tenore di vita condotto. Come è noto, l'art. 96 d.P.R. 115/2002, consente al magistrato di respingere l'istanza ove ricorrano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del citato•decreto, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Le circostanze specificamente indicate nel provvedimento impugnato (locazione di un immobile per il canone annuo di euro 1.800,00, consumi per utenze domestiche e tassa rifiuti per euro 2.000 annui) rendono conto delle ragioni dell'inattendibilità dei dati indicati nella richiesta di ammissione, risultando evidente come le spese effettuate dal nucleo familiare superino le entrate (il reddito dichiarato dall'istante era pari ad euro 3.700,00 a fronte di uscite pari ad euro 3.800,00). Sull'argomento che occupa, questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di soffermarsi, chiarendo, con principi estensibili alla fattispecie in esame, come il convincimento circa la mancanza dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio, possa essere raggiunto anche ricorrendo a presunzioni semplici, secondo il dato testuale della norma [cfr. Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011:"In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca del beneficio, l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini della revoca, la sopravvenuta condanna dell'istante per il delitto di associazione mafiosa in assenza della specificazione degli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e la consistenza di redditi illeciti)"]. Si è anche precisato che «l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo» (con riferimento al caso di redditi derivanti da attività illecite Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano, Rv. 274271).Come è stato opportunamente sottolineato in casi similari, le presunzioni semplici disciplinate dall'art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale. Con questa norma il legislatore rimette al giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. Nel contesto normativo di cui si tratta, il fatto ignoto al quale il giudizio presuntivo deve condurre è il superamento di un limite soglia reddituale predeterminato in termini monetari dal legislatore. Risulta, perciò, ineludibile l'indicazione dell'intero percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere, secondo il suo prudente apprezzamento e sulla base di concreti elementi, all'accertamento del predetto superamento del limite reddituale (fatto ignorato). Proprio alla luce dei citati principi non può sostenersi la genericità o apoditticità del discorso giustificativo sostenuto nella ordinanza, individuandosi nella motivazione precisi riferimenti indicativi di un tenore di vita non corrispondente al reddito dichiarato nella istanza. Tutto ciò rende immune da censure logiche la presunzione di non meritevolezza del beneficio a cui ha fatto ricorso l'estensore del provvedimento impugnato. Il fatto che non vi sia certezza che la richiedente abbia effettivamente corrisposto le somme individuate a titolo di canone di locazione o di spese per utenze non è dirimente. Il principio di prova circa l'esistenza di tali uscite di cui si è avvalso il giudice dell'opposizione poteva ben essere sovvertito attraverso opportune allegazioni di segno contrario nella disponibilità della parte. I rilievi sono pertanto inidonei a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dal giudice. Inconferente rispetto al tema che occupa è il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, Pacino, Rv. 278871). 3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di gravame in forza dei richiami normativi indicati dal giudice nel provvedimento impugnato. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, si osserva quanto segue. Alla ricorrente è stato imposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, di "versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione". La procedura attivata dalla richiedente in sede di opposizione si è svolta nelle forme del rito sommario di cognizione, in base alla previsione dell'articolo 99, comma 3, Testo unico spese giustizia che rinvia al procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. La natura della questione decisa - la quale ha carattere ancillare rispetto al processo penale a cui inerisce - non può rappresentare, all'esito del giudizio incidentale svoltosi innanzi al giudice civile, una causa di esonero dal pagamento del contributo unificato previsto ex lege. Una volta intrapresa l'impugnazione nelle forme del rito civile sommario di cognizione con pagamento iniziale del contributo ed iscrizione della causa al ruolo, deve trovare applicazione la norma richiamata nel provvedimento. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d