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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16109/2026

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nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1568/2021depositata il 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] donava ai quattro figli — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiorgioMichele e [OSCURATO:PERSONA] — con atti del 1991 e del1994, porzioni di un fabbricato, lasciando in comunione tra i donatari leNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026aree di pertinenza costituite dalle terrazze e dai percorsi pavimentati diperimetro (particella 80), la particella 774 e la particella

779. Gli atti didonazione contenevano la seguente clausola: «nel caso di alienazione aterzi estranei e non legati da vincoli di parentela entro il secondo grado coldonatario degli immobili ricevuti in donazione, verrà meno, per gliimmobili stessi, il diritto di accesso attraverso il passaggio pedonaleinferiore e da quello carrabile a livello delle terrazze che importal’attraversamento delle stesse, per cui gli acquirenti dovranno utilizzareesclusivamente l’accesso dalla realizzanda strada carrabile posteriore».Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sorella Giuseppina dinanzi al Tribunale di Catania,domandando lo scioglimento della comunione sulle aree indivise.

IlTribunale accoglieva la domanda secondo una delle due ipotesi elaboratedal c.t.u., con conguaglio di € 3.000 a carico della convenuta.La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame.Ricorre per cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati damemoria.

Resistono gli attori con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1062 e1112 c.c., facendo valere che la madre donante, lasciando le terrazze e ipercorsi comuni a servizio di tutti e quattro i fondi donati, avrebbecostituito una servitù per destinazione del padre di famiglia, nonsopprimibile dal giudice della divisione.

Si sostiene altresì che le terrazzecomuni, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.Il motivo è rigettato.Quanto alla censura di violazione dell’art. 1062 c.c., la Corte distrettualeha osservato che la clausola degli atti di donazione stabilisce la possibilitàper tutti i donatari di accedere e attraversare qualsiasi area della proprietàindivisa e il divieto, in caso di vendita a terzi estranei, dell’uso degli spaziindivisi prospicienti le abitazioni; da tale clausola non si trae un vincoloNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026perpetuo di comunione, giacché le servitù sono state stabilite dalladonante solo in relazione alla comunione delle aree, ma in caso didivisione non hanno più ragione di esistere e se ne potranno costituire dinuove in dipendenza delle modalità di divisione.

Ne segue che la madre hadonato ai quattro figli i singoli subalterni, ma ha lasciato in comunione tratutti i donatari le aree di pertinenza.

La presenza di "disposizione relativaalla servitù", ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c., regolamenta lostabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, avendo ladonante, appunto, espressamente regolato negozialmente la vicenda.

Ecosì, in tema di scioglimento della comunione, come le parti possono, conil contratto di divisione, manifestare volontà contraria al sorgere della ser-vitù per destinazione del padre di famiglia a favore e, rispettivamente, acarico dei singoli cespiti componenti il compendio comune e che vengono aciascuna assegnati, analogo potere è esercitabile dal giudice, nel processodi divisione, purché nei limiti dell'oggetto e, cioè, con riguardo ai beni ef-fettivamente in divisione (Cass. n. 18909/2020).Quanto alla censura di violazione dell’art. 1112 c.c., la norma richiede lacessazione integrale della funzione, non il mutamento della modalità diesercizio.

Il progetto divisionale accolto dai giudici di merito preserva lafunzione di accesso ai singoli cespiti attraverso un percorso pedonale euna strada carrabile a nord.

La ricorrente non lamenta l’impossibilità diaccesso alla propria unità immobiliare, bensì la perdita di una specificamodalità di accesso (il transito a livello delle terrazze panoramiche); ciònon integra la fattispecie dell’art. 1112 c.c.Quanto alla valutazione circa la concreta divisibilità del bene el’adeguatezza delle soluzioni alternative, essa è rimessa all’apprezzamentodel giudice di merito, nel caso concreto espresso in una motivazione chenon si espone a censure in sede di legittimità.

Infatti, la costituzionegiudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere delgiudice di procedere alla formazione delle porzioni.

Per l’imposizione delleNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026servitù strumentali allo scioglimento della comunione non occorre unadomanda ulteriore rispetto a quella di divisione, trovando tale potere ununico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessivi(Cass. 34215/2025).

La scelta dell’un progetto divisionale rispetto all’altro,con il correlato assetto delle aree di accesso, si colloca entro questopotere conformativo, mentre la diversa modalità di accesso invocata dallaricorrente sollecita un riesame del merito dell’apprezzamento divisionale,estraneo al giudizio di legittimità.2. - Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ilfatto che si assume pretermesso è la collocazione della realizzandastradella carrabile: la donante la collocava nella particella 774, lungo ilconfine con le particelle 775, 776, 777, 778, mentre il c.t.u. e la sentenzain epigrafe la posizionano a monte delle predette particelle.Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’ostacolo alla cognizione nel merito ai sensi dell’art.348-ter co. 5 c.p.c., costituito dalla doppia conforme, il motivo ècomunque inammissibile per altra ragione.

La Corte distrettuale haesaminato la questione della posizione della stradella carrabile e haespressamente accertato che, nel progetto di divisione accolto, la strada«risulta inserita a monte con la dicitura ‘strada da realizzare con area dimanovra’ proprio nella posizione indicata negli atti di donazione», ossia«lungo il confine con gli stacchi del terreno rappresentati dalle particelle775, 776, 777 e 778».

Non sussiste l’omesso esame del fatto: lacollocazione della stradella è stata oggetto di specifica valutazione.

Ilmotivo, in realtà, non denuncia un omesso esame, bensì propone unadiversa interpretazione degli atti di donazione circa la posizione dellastradella, sollecitando un nuovo apprezzamento di fatto estraneo alparadigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/20263. - Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ilfatto che si assume pretermesso è il sacrificio patrimoniale imposto allaricorrente dalla divisione adottata: la perdita dell’accesso alla terrazzapanoramica, l’attribuzione della particella 779 (scoscesa, incolta e distantedall’immobile principale) e l’imposizione di un conguaglio di € 3.000 aproprio carico senza indicazione dei criteri di calcolo.Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’ostacolo alla cognizione nel merito ai sensi dell’art.348-ter co. 5 c.p.c., costituito dalla doppia conforme, il motivo è comun-que inammissibile per altra ragione.

La Corte territoriale ha motivato inmodo incensurabile il conguaglio con la «maggiore estensione dell’areaassegnata all’appellante rispetto a quelle assegnate ai fratelli» e hagiustificato l’assegnazione della particella 774 ai tre fratelli con la lorodecisione di restare in comunione e con la presenza nella medesimaparticella dell’impianto di smaltimento liquami a servizio delle loroabitazioni.4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quaterd.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettarioNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori dilegge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 20/05/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1568/2021depositata il 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] donava ai quattro figli — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiorgioMichele e [OSCURATO:PERSONA] — con atti del 1991 e del1994, porzioni di un fabbricato, lasciando in comunione tra i donatari leNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026aree di pertinenza costituite dalle terrazze e dai percorsi pavimentati diperimetro (particella 80), la particella 774 e la particella 779. Gli atti didonazione contenevano la seguente clausola: «nel caso di alienazione aterzi estranei e non legati da vincoli di parentela entro il secondo grado coldonatario degli immobili ricevuti in donazione, verrà meno, per gliimmobili stessi, il diritto di accesso attraverso il passaggio pedonaleinferiore e da quello carrabile a livello delle terrazze che importal’attraversamento delle stesse, per cui gli acquirenti dovranno utilizzareesclusivamente l’accesso dalla realizzanda strada carrabile posteriore».Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sorella Giuseppina dinanzi al Tribunale di Catania,domandando lo scioglimento della comunione sulle aree indivise. IlTribunale accoglieva la domanda secondo una delle due ipotesi elaboratedal c.t.u., con conguaglio di € 3.000 a carico della convenuta.La Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame.Ricorre per cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati damemoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1062 e1112 c.c., facendo valere che la madre donante, lasciando le terrazze e ipercorsi comuni a servizio di tutti e quattro i fondi donati, avrebbecostituito una servitù per destinazione del padre di famiglia, nonsopprimibile dal giudice della divisione. Si sostiene altresì che le terrazzecomuni, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.Il motivo è rigettato.Quanto alla censura di violazione dell’art. 1062 c.c., la Corte distrettualeha osservato che la clausola degli atti di donazione stabilisce la possibilitàper tutti i donatari di accedere e attraversare qualsiasi area della proprietàindivisa e il divieto, in caso di vendita a terzi estranei, dell’uso degli spaziindivisi prospicienti le abitazioni; da tale clausola non si trae un vincoloNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026perpetuo di comunione, giacché le servitù sono state stabilite dalladonante solo in relazione alla comunione delle aree, ma in caso didivisione non hanno più ragione di esistere e se ne potranno costituire dinuove in dipendenza delle modalità di divisione. Ne segue che la madre hadonato ai quattro figli i singoli subalterni, ma ha lasciato in comunione tratutti i donatari le aree di pertinenza. La presenza di "disposizione relativaalla servitù", ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c., regolamenta lostabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, avendo ladonante, appunto, espressamente regolato negozialmente la vicenda. Ecosì, in tema di scioglimento della comunione, come le parti possono, conil contratto di divisione, manifestare volontà contraria al sorgere della ser-vitù per destinazione del padre di famiglia a favore e, rispettivamente, acarico dei singoli cespiti componenti il compendio comune e che vengono aciascuna assegnati, analogo potere è esercitabile dal giudice, nel processodi divisione, purché nei limiti dell'oggetto e, cioè, con riguardo ai beni ef-fettivamente in divisione (Cass. n. 18909/2020).Quanto alla censura di violazione dell’art. 1112 c.c., la norma richiede lacessazione integrale della funzione, non il mutamento della modalità diesercizio. Il progetto divisionale accolto dai giudici di merito preserva lafunzione di accesso ai singoli cespiti attraverso un percorso pedonale euna strada carrabile a nord. La ricorrente non lamenta l’impossibilità diaccesso alla propria unità immobiliare, bensì la perdita di una specificamodalità di accesso (il transito a livello delle terrazze panoramiche); ciònon integra la fattispecie dell’art. 1112 c.c.Quanto alla valutazione circa la concreta divisibilità del bene el’adeguatezza delle soluzioni alternative, essa è rimessa all’apprezzamentodel giudice di merito, nel caso concreto espresso in una motivazione chenon si espone a censure in sede di legittimità. Infatti, la costituzionegiudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere delgiudice di procedere alla formazione delle porzioni. Per l’imposizione delleNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026servitù strumentali allo scioglimento della comunione non occorre unadomanda ulteriore rispetto a quella di divisione, trovando tale potere ununico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessivi(Cass. 34215/2025). La scelta dell’un progetto divisionale rispetto all’altro,con il correlato assetto delle aree di accesso, si colloca entro questopotere conformativo, mentre la diversa modalità di accesso invocata dallaricorrente sollecita un riesame del merito dell’apprezzamento divisionale,estraneo al giudizio di legittimità.2. - Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilfatto che si assume pretermesso è la collocazione della realizzandastradella carrabile: la donante la collocava nella particella 774, lungo ilconfine con le particelle 775, 776, 777, 778, mentre il c.t.u. e la sentenzain epigrafe la posizionano a monte delle predette particelle.Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’ostacolo alla cognizione nel merito ai sensi dell’art.348-ter co. 5 c.p.c., costituito dalla doppia conforme, il motivo ècomunque inammissibile per altra ragione. La Corte distrettuale haesaminato la questione della posizione della stradella carrabile e haespressamente accertato che, nel progetto di divisione accolto, la strada«risulta inserita a monte con la dicitura ‘strada da realizzare con area dimanovra’ proprio nella posizione indicata negli atti di donazione», ossia«lungo il confine con gli stacchi del terreno rappresentati dalle particelle775, 776, 777 e 778». Non sussiste l’omesso esame del fatto: lacollocazione della stradella è stata oggetto di specifica valutazione. Ilmotivo, in realtà, non denuncia un omesso esame, bensì propone unadiversa interpretazione degli atti di donazione circa la posizione dellastradella, sollecitando un nuovo apprezzamento di fatto estraneo alparadigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/20263. - Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilfatto che si assume pretermesso è il sacrificio patrimoniale imposto allaricorrente dalla divisione adottata: la perdita dell’accesso alla terrazzapanoramica, l’attribuzione della particella 779 (scoscesa, incolta e distantedall’immobile principale) e l’imposizione di un conguaglio di € 3.000 aproprio carico senza indicazione dei criteri di calcolo.Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’ostacolo alla cognizione nel merito ai sensi dell’art.348-ter co. 5 c.p.c., costituito dalla doppia conforme, il motivo è comun-que inammissibile per altra ragione. La Corte territoriale ha motivato inmodo incensurabile il conguaglio con la «maggiore estensione dell’areaassegnata all’appellante rispetto a quelle assegnate ai fratelli» e hagiustificato l’assegnazione della particella 774 ai tre fratelli con la lorodecisione di restare in comunione e con la presenza nella medesimaparticella dell’impianto di smaltimento liquami a servizio delle loroabitazioni.4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quaterd.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettarioNumero registro generale 26297/2021Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 16109/2026Data pubblicazione 25/05/2026delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori dilegge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 20/05/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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