CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già Locafit - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, alla via della Scrofa n. 57 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 127, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 4.10.2010; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito per il ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], delegato; raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla BNP [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. R1P033K01197, attinente a preteso omesso versamento di tributi Irpeg ed Irap in riferimento all'anno 1999, oltre sanzioni, in conseguenza di [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza il 18.3.2002, in relazione ad attività di accertamento svolta a far data dal 4.10.2001. Il PVC interessava gli anni dal 1996 al 2001. Con riferimento all'anno 1999 risultavano proposti due rilievi. In primo luogo era valutata illegittima l'entità delle perdite deducibili contabilizzata dalla contribuente, per effetto di una utilizzazione del fondo svalutazione crediti non consentita, con la conseguenza della necessaria rettifica in diminuzione delle perdite (per un valore corrispondente ad Euro 1.571.545,48). In secondo luogo, la Guardia di Finanza riteneva accertata l'effettuazione di una operazione elusiva, costituita dalla fusione con incorporazione della [OSCURATO:PERSONA], società da anni inattiva, con assorbimento del suo fondo svalutazione crediti e conseguente illegittima variazione in diminuzione dei redditi dell'incorporante. L'Ente impositore faceva propri i rilievi ed inviava l'avviso di accertamento di cui innanzi. 2. La odierna ricorrente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rimanendo contumace l'Agenzia delle Entrate. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento per cui è causa. Riteneva la Ctp che, "forse per errore", i verificatori non avevano considerato, nell'ambito del fondo svalutazione crediti, quanto annotato in contabilità quale "fondo svalutazione cespiti", che si riferisce a "crediti impliciti", da ritenersi lecitamente riconducibili alla categoria dei "crediti prospettici a prodursi sui contratti di locazione finanziaria in essere". Inoltre, secondo il giudice di primo grado, la ricorrente aveva "documentato le valide ragioni economiche" le quali l'avevano indotta ad incorporare una società, pur inattiva da lungo tempo ed in liquidazione, anche se "produceva ogni anno perdite ingenti", e non risultava pertanto ravvisabile un'operazione elusiva. In definitiva, in conseguenza dell'incorporazione, la BNP Paribas, "tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema fiscale attribuisce pari dignità ... ha messo in atto ... quello fiscalmente meno oneroso". 3. La decisione era impugnata innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano dall'Agenzia delle Entrate, che contestava sia la riconducibilità di un "fondo svalutazione cespiti" al fondo svalutazione crediti espressamente previsto all'art. 106 [OSCURATO:PERSONA], il quale ne circoscrive l'applicazione ad ipotesi determinate, sia la esclusione della natura elusiva dell'incorporazione di una società inattiva da lungo termine e pure in liquidazione, oltre che in perdita da anni, effettuata proprio al fine di poter contabilizzare come proprio il fondo svalutazione crediti di quest'ultima. La CTR della Lombardia annotava, nell'ambito della sua succinta motivazione, che l'art. 106 [OSCURATO:PERSONA] prevede una specifica disciplina del fondo svalutazione crediti, dettandone limiti e modalità di utilizzazione, disciplina che non può essere arbitrariamente estesa per ricomprendervi fondi contabili diversi. Il giudice dell'appello scriveva poi, in dispositivo, "[OSCURATO:PERSONA] accoglie parzialmente l'appello ed in corrispondente parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo l'avviso di accertamento con esclusivo riguardo alla indebita variazione in diminuzione del reddito conseguente alla fusione per incorporazione della '[OSCURATO:SOCIETA].". 4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha proposto ricorso per Cassazione BNP [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a 12 articolati motivi di ricorso. La resistente Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, ma ha depositato domanda di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. La ricorrente ha pure depositato memoria. 4.1. La causa è stata quindi fissata e trattenuta in decisione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la ricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, DI n. 119/2018, intendendo aderire a definizione agevolata della controversia, completa di allegati. [OSCURATO:PERSONA] ha accordato il provvedimento richiesto. Il giudizio è stato quindi rifissato per la definizione. 4.2. Il P.M. ha anche fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, in cui ha domandato la pronunzia di estinzione del giudizio. La resistente Agenzia delle Entrate non ha poi preso parte all'udienza di trattazione orale, ma il suo difensore ha depositato istanza volta alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., rilevandone il "difetto assoluto di motivazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156, cod. proc. civ. e dell'art. 118, disp. att. [cod. proc. civ.]". La decisione difetta infatti di ogni coerenza logica. Pur emergendo dalla "lettura combinata di motivazione e dispositivo ... che i secondi Giudici hanno voluto accogliere parzialmente l'appello proposto dall'Ufficio: tuttavia non è dato comprendere quale parte dell'appello sarebbe interessata dall'accoglimento e quale rigettata" (ric., p. 17 ss.).2. Con il secondo motivo di ricorso BNP Paribas censura la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la [OSCURATO:PERSONA] di Milano inteso dichiarare la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, avendo ritenuto applicabile la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, che è però norma costituzionalmente illegittima. 3. Con il terzo motivo di ricorso la impugnante contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 23 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto di poter giudicare, in materia di riconducibilità delle somme riportate quali fondo svalutazione cespiti alla categoria del fondo svalutazione crediti, sulla base di "fatti e circostanze nuovi" introdotti nel corso del giudizio di secondo grado dall'Agenzia delle Entrate, in violazione del principio di non contestazione. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., perché insufficiente in ordine ad un fatto, controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella negata possibilità di ritenere i valori riportati in contabilità quali "fondo svalutazione cespiti", parte di quanto destinato a confluire legittimamente nel "fondo svalutazione crediti" di cui all'art. 106 [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quinto, il sesto e l'ottavo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., rilevando il "difetto assoluto di motivazione" della decisione impugnata in relazione alla contestazione secondo cui non può ritenersi applicabile, nella specie, la normativa antielusiva generale prevista dall'art. 37-bis, Dpr n. 600 del 1973, dovendo invece trovare applicazione la normativa antielusiva specifica di cui all'art. 123, comma quinto (ora 172, comma settimo), del Dpr n. 917 del 1986, e comunque per l'inapplicabilità di qualsiasi normativa antielusiva alla condotta della ricorrente, anche perché l'incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] appariva sorretta da "valide ragioni economiche". 6 Con il settimo motivo di ricorso la impugnante contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., rilevando l'omessa pronuncia sulle doglianze proposte in materia di inammissibilità dell'appello introdotto dall'Agenzia delle Entrate in tema di applicazione della normativa antielusiva, per mancanza dei requisiti di specificità. 7. Con il nono, il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo di impugnazione la ricorrente censura la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., rilevando l'omessa pronuncia della Ctr sulle contestazioni proposte in materia di illegittimità delle sanzioni irrogate in relazione alla ritenuta commissione di un operazione elusiva, perché la condotta ascritta non comporta l'assoggettamento a sanzione, e comunque perché trattasi di violazione che, seppur fosse accertata, dovrebbe ritenersi commessa incolpevolmente, per errore di fatto o di diritto, e pertanto non appare suscettibile di comportare l'irrogazione di sanzioni, risultando peraltro indebita l'applicazione della recidiva e dovendo invece trovare applicazione la disciplina della continuazione. 8. Non sussistono le condizioni per procedere all'esame dei motivi di ricorso. La BNP [OSCURATO:PERSONA] infatti, come anticipato, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata della controversia. La sua richiesta è stata accolta con provvedimento collegiale del 19.9.2018. La ricorrente ha pure allegato istanza di definizione agevolata della controversia, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. 0886538.27/05/2019-I. L'Ente impositore ha assegnato al richiedente il n. 00862460151, ed ha provveduto al calcolo degli oneri (Euro 84.683,53). La ricorrente ha depositato anche copia di attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri, come conteggiati dall'Agenzia 8.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. L'Avvocatura dello Stato, nella qualità di difensore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA], ha depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, Dl. n. 119 del 2018. 8.3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla BNP [OSCURATO:PERSONA], in persona del legal