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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 00600/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 23 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per il reato di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputata ricorre per cassazione, per i seguenti motivi.

Con il primo motivo lamenta l'insufficiente motivazione in ordine al nesso causale, osservando che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato lo sviluppo causale; in particolare il fatto che, dopo il primo investimento da parte del veicolo della stessa [OSCURATO:PERSONA], la vittima era stata proiettata in aria ed era andata a collidere con la testa contro lo specchietto retrovisore dell'auto che seguiva.

Con il secondo motivo lamenta non sia stato tenuta in considerazione la condotta del pedone, donna anziana di 98 anni che vagava per la strada buia con scarsa visibilità, in presenza di nebbia, nelle prime ore dell'alba e che attraversava la strada imprudentemente senza avvedersi del sopraggiungere dell'automobile.

Con un terzo motivo, deduce vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare è stato ritenuto, con argomenti privi di illogicità, che l'investimento del pedone con la parte frontale della vettura dell'imputata, ha innescato il nesso eziologico da cui è derivata la morte di [OSCURATO:PERSONA].

La violazione della regola cautelare da parte della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe impedito l'incidente, è stata correttamente ravvisata nella omessa pulitura del parabrezza prima di partire, rimuovendo sia la brina all'esterno del vetro che la condensa all'interno dello stesso, elementi che impedivano una perfetta visibilità della strada.L'omissione, secondo la logica ricostruzione dei giudici di merito, si è rivelata causa determinante dell'incidente in quanto la vittima si trovava in un punto visibile, perché artificialmente illuminato, avendo inoltre già percorso per metà l'attraversamento della carreggiata.

Quanto al secondo motivo la Corte di appello non ha ritenuto concedibile l'attenuante richiesta dalla difesa, non essendo emerso alcun concorso di colpa della vittima, intenta all'attraversamento della carreggiata in un punto ben illuminato; di contro l'imputata non era riuscita ad avvistare la vittima perché, dopo essersi avviata con la vettura senza aver effettuato la necessaria pulizia del parabrezza, al momento dell'incidente era distratta da quanto accadeva dinanzi a lei, in quanto intenta a disappannare il vetro, .

In ordine alla terza censura, va rammentato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore al medio edittale, i giudici di merito hanno fatto riferimento al grado della colpa e alle conseguenze del fatto, rendendo la motivazione resa immune da censure.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 23 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per il reato di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputata ricorre per cassazione, per i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta l'insufficiente motivazione in ordine al nesso causale, osservando che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato lo sviluppo causale; in particolare il fatto che, dopo il primo investimento da parte del veicolo della stessa [OSCURATO:PERSONA], la vittima era stata proiettata in aria ed era andata a collidere con la testa contro lo specchietto retrovisore dell'auto che seguiva. Con il secondo motivo lamenta non sia stato tenuta in considerazione la condotta del pedone, donna anziana di 98 anni che vagava per la strada buia con scarsa visibilità, in presenza di nebbia, nelle prime ore dell'alba e che attraversava la strada imprudentemente senza avvedersi del sopraggiungere dell'automobile. Con un terzo motivo, deduce vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare è stato ritenuto, con argomenti privi di illogicità, che l'investimento del pedone con la parte frontale della vettura dell'imputata, ha innescato il nesso eziologico da cui è derivata la morte di [OSCURATO:PERSONA]. La violazione della regola cautelare da parte della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe impedito l'incidente, è stata correttamente ravvisata nella omessa pulitura del parabrezza prima di partire, rimuovendo sia la brina all'esterno del vetro che la condensa all'interno dello stesso, elementi che impedivano una perfetta visibilità della strada.L'omissione, secondo la logica ricostruzione dei giudici di merito, si è rivelata causa determinante dell'incidente in quanto la vittima si trovava in un punto visibile, perché artificialmente illuminato, avendo inoltre già percorso per metà l'attraversamento della carreggiata. Quanto al secondo motivo la Corte di appello non ha ritenuto concedibile l'attenuante richiesta dalla difesa, non essendo emerso alcun concorso di colpa della vittima, intenta all'attraversamento della carreggiata in un punto ben illuminato; di contro l'imputata non era riuscita ad avvistare la vittima perché, dopo essersi avviata con la vettura senza aver effettuato la necessaria pulizia del parabrezza, al momento dell'incidente era distratta da quanto accadeva dinanzi a lei, in quanto intenta a disappannare il vetro, . In ordine alla terza censura, va rammentato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore al medio edittale, i giudici di merito hanno fatto riferimento al grado della colpa e alle conseguenze del fatto, rendendo la motivazione resa immune da censure. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estens
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