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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17703/2026

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RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33746/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; b) il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MDEPOSITATA. [OSCURATO:PERSONA],L1 18 2026 Funz.c,Ala; ,dd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33746/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; b) il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MDEPOSITATA. [OSCURATO:PERSONA],L1 18 2026 Funz.c,Ala; ,dd
Sentenza Cassazione n. 17703/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris