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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 03667/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \I • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Venezia,-con sentenza emessa in data 21/02/2022, ha confermato la pena inflitta con la sentenza del GUP presso Tribunale di Verona in data 26/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina, pur riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lasciando immutato il giudizio di bilanciamento nei termini di equivalenza.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \I • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Venezia,-con sentenza emessa in data 21/02/2022, ha confermato la pena inflitta con la sentenza del GUP presso Tribunale di Verona in data 26/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina, pur riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lasciando immutato il giudizio di bilanciamento nei termini di equivalenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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