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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 10969/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso il 02/07/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata dallo stesso Giudice il 27/05/2021, relativa all'istanza di revoca del sequestro della somma di 7.780,41 euro, che era stato precedentemente disposto nei suoi confronti.

La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione bresciano sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al procedimento di cognizione nel quale era stato disposto il sequestro della somma controversa.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia si era pronunciato de plano sull'opposizione proposta dal ricorrente, in assenza dei presupposti che legittimavano l'adozione del provvedimento censurato, senza considerare che il giudizio di opposizione instaurato ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva la partecipazione in contraddittorio delle parti processuali.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che sulla restituzione di beni sottoposti a sequestro il giudice dell'esecuzione provvede, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con ordinanza emessa in contraddittorio tra le parti, avverso la quale è possibile proporre opposizione con le forme previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

L'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in particolare, prevede che il giudice provvede senza formalità con un'ordinanza, contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.Ne discende che avverso il provvedimento di respingimento dell'istanza di restituzione di beni sequestrati è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà essere decisa dallo stesso giudice con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Non è, invece, esperibile il ricorso per cassazione, che è precluso al titolare della pretesa restitutoria dallo strumento specificamente previsto dalla legge, che sarà eventualmente proponibile contro l'ordinanza che deciderà sulla sua opposizione.

In questa cornice, l'adozione di una dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., è consentita soltanto in presenza di condizioni tassative, non chiaramente esplicitate nel caso in esame, riscontrate le quali è legittima la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.

Il procedimento di esecuzione, infatti, deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti processuali, con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore del detenuto, necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che qualora, come nel caso in esame, non sia stata fissata l'udienza in camera di consiglio e sia stato adottato un provvedimento de plano, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, si determina una nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01).

2.1. In questa cornice, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia non poteva adottare la declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sic et simplicter, postulando il provvedimento censurato un esame del merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, relativo alla posizione processule assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di cognizione presupposto, non riscontrabile nel caso in esame, atteso che la declaratoria di inammissibilità si sostanziava nel richiamo assertivo di un precedente giurisprudenziale.

Nel giudizio di rinvio demandato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pertanto, occorrerà procedere a una rivalutazione complessiva del compendio processuale sulla base del quale era stata pronunciata la decisione irrevocabile presupposta e del collegamento esistente tra la somma di 7.780,41 euro sottoposta a sequestro e la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Da questa rivalutazione, infatti, non si può prescindere per valutare la fondatezza dell'istanza di restituzione avanzata dal ricorrente, che postula una verifica delle ragioni che hanno giustificato l'esercizio dei poteri ablatori sulla somma controversa.

Non può, in proposito, non ribadirsi conclusivamente, richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale» (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01).

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il 09/03/2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 02/07/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata dallo stesso Giudice il 27/05/2021, relativa all'istanza di revoca del sequestro della somma di 7.780,41 euro, che era stato precedentemente disposto nei suoi confronti. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione bresciano sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al procedimento di cognizione nel quale era stato disposto il sequestro della somma controversa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia si era pronunciato de plano sull'opposizione proposta dal ricorrente, in assenza dei presupposti che legittimavano l'adozione del provvedimento censurato, senza considerare che il giudizio di opposizione instaurato ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva la partecipazione in contraddittorio delle parti processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che sulla restituzione di beni sottoposti a sequestro il giudice dell'esecuzione provvede, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con ordinanza emessa in contraddittorio tra le parti, avverso la quale è possibile proporre opposizione con le forme previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in particolare, prevede che il giudice provvede senza formalità con un'ordinanza, contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.Ne discende che avverso il provvedimento di respingimento dell'istanza di restituzione di beni sequestrati è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà essere decisa dallo stesso giudice con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Non è, invece, esperibile il ricorso per cassazione, che è precluso al titolare della pretesa restitutoria dallo strumento specificamente previsto dalla legge, che sarà eventualmente proponibile contro l'ordinanza che deciderà sulla sua opposizione. In questa cornice, l'adozione di una dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., è consentita soltanto in presenza di condizioni tassative, non chiaramente esplicitate nel caso in esame, riscontrate le quali è legittima la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio. Il procedimento di esecuzione, infatti, deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti processuali, con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore del detenuto, necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che qualora, come nel caso in esame, non sia stata fissata l'udienza in camera di consiglio e sia stato adottato un provvedimento de plano, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, si determina una nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01). 2.1. In questa cornice, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia non poteva adottare la declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sic et simplicter, postulando il provvedimento censurato un esame del merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, relativo alla posizione processule assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di cognizione presupposto, non riscontrabile nel caso in esame, atteso che la declaratoria di inammissibilità si sostanziava nel richiamo assertivo di un precedente giurisprudenziale. Nel giudizio di rinvio demandato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pertanto, occorrerà procedere a una rivalutazione complessiva del compendio processuale sulla base del quale era stata pronunciata la decisione irrevocabile presupposta e del collegamento esistente tra la somma di 7.780,41 euro sottoposta a sequestro e la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Da questa rivalutazione, infatti, non si può prescindere per valutare la fondatezza dell'istanza di restituzione avanzata dal ricorrente, che postula una verifica delle ragioni che hanno giustificato l'esercizio dei poteri ablatori sulla somma controversa. Non può, in proposito, non ribadirsi conclusivamente, richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale» (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 09/03/2022. Il Consigliere estensore Il
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