Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36489/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma dell'ordinanza in data 22 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione a una serie di violazioni tributarie, delle somme giacenti sui conti correnti, dei depositi titoli e delle disponibilità finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del loro legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], personalmente.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali perché l'appello cautelare del Pubblico ministero era inammissibile per divieto di nova in appello in merito al perículum in mora (primo motivo) e la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il secondo sequestro costituiva un bis in idem (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'eventuale insufficienza di prospettazione delle ragioni di periculum a sostegno della richiesta di misura cautelare reale, sanzionata dal g.i.p., che ha negato la misura, certamente può essere sanata dal p.m. appellante.

Il tribunale del riesame è tenuto a valutare la richiesta, secondo la nuova prospettazione integrata nei punti ritenuti deficitari, e non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello del p.m.

La giurisprudenza, che ritiene impossibile che il tribunale del riesame integri una motivazione del g.i.p. mancante (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 - 01) , ritiene invece che, quando si tratti di appello cautelare, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, il tribunale del riesame non possa, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 - 01).

Tali regole valgono nella dialettica tra il g.i.p. e il tribunale del riesame, in funzione di riesame o rispetto all'appello cautelare, ma non attengono ai rapporti con il p.m., che, come qualsiasi parte processuale, ha diritto a impugnare sulla base di una prospettazione più ricca di quella originaria o più esplicita o maggiormente persuasiva, ponendo rimedio alle eventuali mancanze della fase o del grado precedente.

Nel caso in esame, il P.m. aveva indicato le ragioni del perículum, ma tale prospettazione era stata ritenuta insufficiente dal G.i.p.

Pertanto, non si può parlare di nova in appello né esistono preclusioni per il tribunale nell'esame della richiesta di sequestro preventivo.

Il secondo motivo riguarda un presunto bis in idem perché era stato disposto il sequestro probatorio del denaro, circa un milione di euro, rinvenuto in contanti a casa dell'indagato, convertito poi in sequestro preventivo sul presupposto che si trattasse del prezzo dei reati dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il sequestro del presente procedimento è un sequestro preventivo che è stato disposto nei confronti della persona fisica in via sussidiaria rispetto alle persone giuridiche di cui il Depedro è legale rappresentante.

Premesso che non è possibile apprezzare la perfetta sovrapponibilità dei due sequestri preventivi mancando tutti gli atti presupposti, si può tuttavia affermare che possono coesistere più titoli cautelari su un medesimo bene, salvo verificare al momento dell'esecuzione quale sia l'importo effettivamente apprensibile.

Si veda sul tema, ex plurimis, Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095 - 01, secondo cui il principio del "ne bis in idem" cautelare non è di per sé ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, a esempio quando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma dell'ordinanza in data 22 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione a una serie di violazioni tributarie, delle somme giacenti sui conti correnti, dei depositi titoli e delle disponibilità finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del loro legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], personalmente. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali perché l'appello cautelare del Pubblico ministero era inammissibile per divieto di nova in appello in merito al perículum in mora (primo motivo) e la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il secondo sequestro costituiva un bis in idem (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'eventuale insufficienza di prospettazione delle ragioni di periculum a sostegno della richiesta di misura cautelare reale, sanzionata dal g.i.p., che ha negato la misura, certamente può essere sanata dal p.m. appellante. Il tribunale del riesame è tenuto a valutare la richiesta, secondo la nuova prospettazione integrata nei punti ritenuti deficitari, e non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello del p.m. La giurisprudenza, che ritiene impossibile che il tribunale del riesame integri una motivazione del g.i.p. mancante (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 - 01) , ritiene invece che, quando si tratti di appello cautelare, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, il tribunale del riesame non possa, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 - 01). Tali regole valgono nella dialettica tra il g.i.p. e il tribunale del riesame, in funzione di riesame o rispetto all'appello cautelare, ma non attengono ai rapporti con il p.m., che, come qualsiasi parte processuale, ha diritto a impugnare sulla base di una prospettazione più ricca di quella originaria o più esplicita o maggiormente persuasiva, ponendo rimedio alle eventuali mancanze della fase o del grado precedente. Nel caso in esame, il P.m. aveva indicato le ragioni del perículum, ma tale prospettazione era stata ritenuta insufficiente dal G.i.p. Pertanto, non si può parlare di nova in appello né esistono preclusioni per il tribunale nell'esame della richiesta di sequestro preventivo. Il secondo motivo riguarda un presunto bis in idem perché era stato disposto il sequestro probatorio del denaro, circa un milione di euro, rinvenuto in contanti a casa dell'indagato, convertito poi in sequestro preventivo sul presupposto che si trattasse del prezzo dei reati dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il sequestro del presente procedimento è un sequestro preventivo che è stato disposto nei confronti della persona fisica in via sussidiaria rispetto alle persone giuridiche di cui il Depedro è legale rappresentante. Premesso che non è possibile apprezzare la perfetta sovrapponibilità dei due sequestri preventivi mancando tutti gli atti presupposti, si può tuttavia affermare che possono coesistere più titoli cautelari su un medesimo bene, salvo verificare al momento dell'esecuzione quale sia l'importo effettivamente apprensibile. Si veda sul tema, ex plurimis, Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095 - 01, secondo cui il principio del "ne bis in idem" cautelare non è di per sé ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, a esempio quando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19
Sentenza Cassazione n. 36489/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris