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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16168/2026

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ntante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Augusto, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procurasu foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Procedura diliquidazione del patrimonio ex art. 3/2012 n. 4204/2020 RG VGdel Tribunale di Bari di [OSCURATO:PERSONA],- intimati -per la cassazione della sentenza n. 1149/2023 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 12.7.2023,udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 delConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata 27.4.2020, accoglieva ladomanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti diPag. 1 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Erasmo [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando inefficace l’atto diconferimento immobiliare del 7.2.2011 eseguito dall’Antro ai fini dellacostituzione della società.L’attrice aveva dedotto che era creditrice verso l’Antro, qualefideiussore di società affidate, per complessivi euro 1.117.444,49 in forzadi tre decreti ingiuntivi emessi nel 2012, oggetto di opposizione; che ibeni dei “fideiussori” erano gravati da un sequestro giudiziale penalefinalizzato alla confisca sino alla concorrenza di euro 20.093.199,07; chel’Antro e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con capitale di euro 30.000, per il 90% del marito e peril 10% della moglie) mediante il conferimento in natura da partedell’Antro di un immobile stimato euro 450.000.L’attrice, pertanto, aveva chiesto la revocatoria ex art. 2901 cod.civ. del conferimento e, in subordine, la dichiarazione della naturasimulata dell’atto ex art. 1416 cod. civ.I convenuti si erano costituiti contestando integralmente ledomande svolte dall’attrice.

Intervenuta nelle more del giudizio la revocadel provvedimento di sequestro delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]disposta in data 23.10.2017, la società aveva depositato un nuovo atto dicostituzione, ribadendo le proprie difese.2.

La Corte d’Appello di Bari, dinanzi alla quale interveniva la Proceduradi liquidazione del patrimonio ex art. 3/2012 n. 4204/2020 [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Bari di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti indicata come la“Procedura”) e si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].,incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sentenza pubblicata il12.7.2023, rigettava l’impugnazione proposta dall’Antro e da Villino delleRose s.r.l., onerandoli della rifusione in via solidale delle spese del gradoin favore dell’appellata e dell’intervenuta “Procedura”.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sedici motivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la “Procedura” sono rimasti intimati.Pag. 2 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.).

Omessa delibazione dell’eccezionedi inammissibilità (intervento della liquidatela ex l. 3/2012)”.Si dolgono che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsisull’eccezione di inammissibilità dell’intervento in sede di impugnazionedella “Procedura” (per difetto dei presupposti di cui agli artt. 344 e 404cod. proc. civ. e di autorizzazione del G.D.; difetto d’interesse ex art. 100cod. proc. civ.; per la mancata allegazione dell’utilità ai sensi dell’art. 14-decies l. 3/2012), debitamente illustrata nelle note per l’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella comparsa conclusionale del 9.1.2023 e nella notadi replica del 30.1.2023.1.1.

Il motivo è inammissibile.L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delleeccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino deirequisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattitoprocessuale: pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi suun'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabileper l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamenteper l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è iltenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto ditale invalidità (Cass., sez.

I, 28 luglio 2015, n. 15843; Cass., sez.

III, 29maggio 2024, n. 15100).Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramenteprocessuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito (v., ex multis, Cass., sez.

I, 28marzo 2014, n. 7406; Cass., sez.

III, 11 ottobre 2018, n. 25154; 15aprile 2019, n. 10422; 16 ottobre 2024, n. 26913; 9 dicembre 2024, n.Pag. 3 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/202631684), ma può configurare un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si rivelierronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(Cass. 15100/2024, cit.; Cass., sez. 6-II, 12 gennaio 2016, n. 321;Cass., sez.

V, 6 dicembre 2004, n. 22860).

Invero, la decisione diaccoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezionedell'eccezione d'inammissibilità della domanda stessa, avanzata dallacontroparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, siaconfigurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicitala statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia (Cass., sez.

I, 30 giugno 2016, n. 13425; Cass., sez.

I, 11settembre 2015, n. 17956; Cass., sez.

II, 4 ottobre 2011, n. 20311;Cass., sez.

I, 10 maggio 2007, n. 10696).I ricorrenti si sono limitati a denunciare il vizio di omessapronuncia, ma non hanno proposto, con il motivo in esame, una specificacensura relativamente alla questione processuale rimasta priva dipronuncia, ma su cui deve, invece, ritenersi abbia avuto luogo unastatuizione implicita di rigetto.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “nullità della sentenza(art. 360, n. 4 c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.I ricorrenti lamentano con riferimento al paragrafo 4.2 delladecisione impugnata il carattere apparente della motivazione là dove lacorte d’appello ha ritenuto “congrua” la decisione di primo gradosull’oggetto dell’azione e l’irrilevanza dell’eventuale scioglimentosocietario, limitandosi a osservazioni meramente assertive, quali ilrichiamo all’art. 2332 cod. civ. e all’ipotetica possibilità di “ampliare lacompagine”.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Pag. 4 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026I ricorrenti, sempre con riferimento al paragrafo 4.2 della decisioneimpugnata, contestano l’omessa pronuncia sulla censura d’appellosecondo cui l’inefficacia del conferimento, incidendo sulla destinazione alcapitale, determinerebbe scioglimento della società fuori delle ipotesipreviste dall’art. 2332 cod. civ. e in contrasto con l’art. 11 della direttiva68/151/CEE e degli artt. 3, lett. h, 7, 9, 10 e 11, della direttiva n.11/1991 e/o nella riduzione del capitale sociale fuori della ipotesi legali.La Corte, ammettendo di “non comprendere” la questione, ha omesso dipronunciarsi sulla censura.2.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va anzitutto ribadito che “non può ritenersi sussistente né laviolazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione omotivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessapronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti lamancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermatidalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersicensura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più deipredetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecieastratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensidell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanzela cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevataprobabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gliestremi della fattispecie rivendicata” (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2019, n.26764).Quanto al secondo motivo va posto in rilievo, sia per la carenzanell’esposizione dei fatti, sia per la mancata riproduzione dei passiessenziali del primo motivo d’appello, su cui la corte territoriale hapronunciato nel paragrafo 4.2 (oggetto di impugnazione), che la denunciasi colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Cortein termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato diPag. 5 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in CassazioneData pubblicazione 25/05/2026solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione» (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez.

VI-3, 25 settembre2018, n. 22598; sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).La corte d’appello ha esaminato il profilo della pretesainammissibilità dell’azione revocatoria ed ha confermato quantoaffermato dal Tribunale a proposito della circostanza che oggetto delladichiarazione di inefficacia era l’atto di conferimento dell’immobile nelcapitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre sarebbe stato onere deiricorrenti prospettare nel rispetto del principio di specificità l’eventualeviolazione di legge per l’omessa considerazione di fatti idonei a integrarela fattispecie astratta della nullità della società ex art. 2332 cod. civ.,ovvero la loro rilevanza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ., precisando in entrambi i casi la decisività.La decisione della corte d’appello è conforme a quanto enunciatoancora di recente da questa Corte a proposito dell’ammissibilitàdell’azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società,“[…]perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della societàe, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nellaformulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003),concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singolapartecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca ilprincipio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (datoPag. 6 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitorese il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore),né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causadell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento” (v.Cass., sez.

III, 25 aprile 2025, n. 10929, nella specie è stato ritenutoirrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di unadelibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presuppostorispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nelpatrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile -un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio; v. altresì, Cass.,sez.

III, 14 luglio 2023, n. 20232; Cass., sez. 6-III, 16 settembre 2022,n. 27290).3.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.Contestano il carattere apparente della motivazione (paragrafo4.3.) riguardo al difetto d’interesse della banca attorea, avuto riguardoalla cessione onerosa delle quote sociali del 4.8.2011, disposta dall’Antroin favore della moglie.

Cessione non impugnata, sebbene essa avessedeterminato la fuoriuscita del bene dalla disponibilità del debitore.

Anchetale censura, come ammesso dalla Corte d’appello, risulta “noncompresa” e come viepiù attestato dall’enunciato per cui tale cessionecostituirebbe “ulteriore elemento valutabile ai fini della manifestazione divolontà di dismettere il patrimonio”.

Tale osservazione, secondo iricorrenti, non integra alcuna decisione, e così anche quanto detto dallacorte, per carenza della motivazione, a proposito dell’interesse dell’attricealla dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo dell’immobile, sebbenefosse ormai preclusa ogni utilità.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.”.Con riferimento al paragrafo 4.3 della sentenza censurano l’omessapronuncia sulla correlazione tra atto di conferimento dell’immobile ecessione delle quote sociali, nonché sull’eccezione in base alla qualePag. 7 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026senza l’impugnazione di quest’ultima la domanda revocatoria del soloconferimento sarebbe del tutto priva di effetti concreti per il creditore,così da far venire meno l’interesse ad agire.3.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va ribadita, riguardo alla decisione presa dal giudice del merito, lacontraddittorietà in cui sono incorsi i ricorrenti nel censurarecontestualmente sia l’omessa pronuncia sia l’apparenza dellamotivazione.

Quest’ultima impone di ritenere che una decisione siaintervenuta, sì che non è possibile nello stesso tempo lamentare l’omessapronuncia.

Con il che il quinto motivo si palesa inammissibile.Il vizio denunciato con il quarto motivo non si conforma all’attualemodello per il controllo in sede di legittimità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, sia pur sinteticamente, le ragioni a sostegno dellapersistenza dell’interesse dell’attrice alla pronuncia di dichiarazione diinefficacia dell’atto di conferimento, apparendo evidente che là dove èstato scritto “non si comprende” si intendeva non un deficit dicomprensione, ma l’irrilevanza della questione posta.

Se così non fosse,sarebbe stato onere dei ricorrenti impugnare la decisione sul piano dellaviolazione di legge sostanziale, al fine di denunciare che la cessionedall’Antro alla moglie delle sue quote di [OSCURATO:SOCIETA]. potesseprecludere l’utilità connessa alla dichiarazione di inefficacia relativadell’atto di conferimento dell’immobile.4.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge (art.360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.)”.Si dolgono contestano che la corte d’appello nell’esame del terzomotivo d’impugnazione abbia deciso sul profilo della legittimazione(sufficienza della “lata ragione di credito”), diverso dalla censuraavanzata sul dato temporale dell’atto di conferimento rispetto al creditodella banca.

Elemento, quest’ultimo, rilevante per l’apprezzamento delrequisito soggettivo e per la conformazione dell’onere della prova, su cuila Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi.Pag. 8 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1.

Il motivo è inammissibile.La corte d’appello in relazione al terzo motivo d’impugnazione (“Leragioni creditorie dell’Istituto.

Il requisito temporale.

Il rapporto colrequisito del pregiudizio”) si è così espressa: “Anche il terzo motivo èinfondato.Il ragionamento svolto dall’appellante, infatti, più che dimostrare lamancanza delle ragioni creditorie della Banca attrice, le afferma,riducendo, l’esposizione debitoria dichiarata, da oltre un milione di euro a“soli” €uro 748.657,44, di cui €uro 183.346,87 accertati in via definitiva.Come innanzi affermato, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria èsufficiente anche una lata ragione di credito e nella fattispecie in esamela stessa, più che lata, appare concreta e quindi legittimante il ricorso allatutela di cui all’art. 2901 c.c.” (pagina 10, primo capoverso).Quanto dedotto dai ricorrenti, ossia aver pronunciato la [OSCURATO:PERSONA] su un profilo diverso da quanto esposto nel terzo motivod’appello, ossia sul dato temporale dell’atto di conferimento rispetto alcredito della banca, non trova riscontro in quanto detto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale nell’illustrare il contenuto del terzo motivo ha cosìscritto: “La sentenza si manifestava censurabile anche sotto il profilocitato, avendo aderito il Tribunale all’orientamento giurisprudenziale percui sussiste credito tutelabile ex art. 2901 c.c. anche in mancanza diaccertamento giudiziale e/o in presenza di un credito litigioso.

IlTribunale, nel valutare tale presupposto, si era basato unicamentesull’esistenza di fideiussioni in favore di società attinte da decretiingiuntivi, società poi dichiarate fallite dal Tribunale di Bari.

Né risultavache la Banca avesse documentato di avere conseguito l’ammissione delcredito in sede di verifica del passivo, non potendo il creditore conseguiredal garante quanto non sia stato riconosciuto nei confronti del garantito.Inoltre, a fronte di una asserita esposizione debitoria di €uro1.117.444,49, l’esposizione complessiva, a seguito del contenzioso postoin essere, si era ridotta a soli €uro 748.657,44, di cui €uro 183.346,87accertati in via definitiva.” (pagina 4, terzo capoverso).Pag. 9 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Dunque, il contenuto del motivo, senza che sul punto la sentenzasia stata censurata, contrasta con quanto oggi esposto dai ricorrenti,vertendo la doglianza sulle ragioni creditorie della banca e sul requisitodell’eventus damni.5.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.)”.Lamentano con riferimento all’esame del quarto motivod’impugnazione che la Corte d’appello ha deciso su un profilo diverso daquanto denunciato.

Conseguentemente, risulta omessa la decisione sullaqualificazione del conferimento non come atto dismissivo del patrimonio,ma come atto di sostituzione della garanzia patrimoniale, priva, per ciòsolo, di pregiudizio per il creditore.Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.Lamentano che, se quanto detto dalla Corte d’appello al paragrafo4.5. fosse ritenuto dotato di portata deliberativa, la motivazione adottataè apparente, là dove si fa riferimento a una “più incerta e difficilesoddisfazione del credito sulle quote sociali”.

La corte ha confutato inmodo “postulatorio” la tesi della più agevole esazione della quota socialerispetto all’immobile, e quanto detto a proposito della prova a carico delconvenuto, circa l’assenza del pregiudizio, non è pertinente alla censurasvolta.Con il nono motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge (art.360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2697 c.c.)”.I ricorrenti lamentano che il paragrafo

4.5. della sentenza, “pur nondelibando alcunché”, è contrario al principio in tema di distribuzionedell’onere della prova in materia di azione revocatoria, per aver la cortegravato il debitore della prova negativa, mentre incombe sull’attorel’onere della prova del pregiudizio derivante dall’atto impugnato.5.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Pag. 10 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20265.2.

I ricorrenti in relazione al paragrafo 4.5 della sentenza impugnatahanno prospettato in modo sequenziale la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., l’esistenza di un vizio della motivazione e, da ultimo, laviolazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ.L’impianto logico delle censure evidenzia significativi elementi diincoerenza, che denotano una perplessità sul piano dell’esposizione.Infatti, la denuncia di omessa pronuncia è inconciliabile con le ulteriori dimotivazione apparente e di violazione di legge con riferimento allo stessopasso della decisione.5.3.

Il settimo motivo è inammissibile alla luce di quanto appenaesposto.In secondo luogo, la Corte d’appello ha esaminato e deciso il quartomotivo d’appello a proposito della pretesa inesistenza di un attodispositivo/dismissivo (paragrafo

4.5. della motivazione), e il contenutodella decisione è stato riportato a pagina 4, quinto capoverso.

La censuraper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., pertanto, non attiene al soloambito oggettivo della pronunzia, ma investe le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione, collocandosi fuori dall’invocatoparadigma dell’omessa pronuncia (v.

Cass., Sez.

II, 21 aprile 1976, n.1397; più di recente Cass., sez.

II, 12 luglio 2024, n. 19241).5.4.

L’ottavo motivo è inammissibile.Il preteso vizio della motivazione non attinge la soglia richiesta perl’esercizio del controllo della motivazione in sede di legittimità, perchésottopone a questa Corte la questione della più agevole esazione dellaquota sociale rispetto alla programmatica esecuzione coattivasull’immobile, una volta intervenuta la pronuncia di inefficacia relativa.

Leconsiderazioni espresse dai ricorrenti in ordine a quanto detto dalla [OSCURATO:PERSONA] a pagina 10 (da riga 18 a riga 24) non pertengono a un profilolimitato al piano della motivazione, ma alludono a una pretesa estraneitàdell’argomentazione rispetto alla più volte richiamata natura nondismissiva, ma sostitutiva, della garanzia patrimoniale.5.5.

Il nono motivo è inammissibile.Pag. 11 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Preliminarmente, in ordine alla prospettata violazione della regolain tema di riparto dell’onere della prova deve essere ribadito il principiofatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale laviolazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di meritoapplica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v.

Cass., Sez.un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav.,19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in positivo lasussistenza dell’eventus damni, nulla ostando alla possibilità che questopossa essere supportato da prove c.d. critiche e non da prove c.d.storiche.

Al riguardo, la Corte d’appello ha scritto: “non è necessario chel'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazionedel credito, ma è sufficiente che abbia determinato anche semplicementela maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del creditomedesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramentequalitativa del patrimonio del debitore.

E detta prova risulta ampiamentefornita, lì dove, al contrario, non risulta che il debitore/fideiussore abbiaprovveduto con pari prova di segno contrario, a nulla rilevando, sulpunto, la circostanza che i beni oggetto di sequestro penale in dannodell’Antro siano stati poi allo stesso restituiti” (pagina 11, primocapoverso).Va da ultimo osservato, sempre a proposito dell’impropriadeduzione della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che ai fini della verificadel requisito dell'eventus damni la parte onerata del compito di fornire laprova dell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, aseguito del compimento dell'atto impugnato, necessariamente dev'essereidentificata in quella che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria.Pag. 12 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ciò in conformità al principio fatto proprio dalla giurisprudenza diquesta Corte, in forza del quale il presupposto oggettivo dell'azionerevocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso incui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimonialedel debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazionequantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti unamaggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con laconseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare talimodificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamentele ragioni del creditore (Cass., sez.

III, 9 novembre 2021, n. 32835;Cass., sez.

III., 25 settembre 2019, n. 23907; Cass., sez. 6-III, 18giugno 2019, n. 16221; Cass., sez.

III, 19 luglio 2018, n. 19207).6.

Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.I ricorrenti si dolgono del carattere apparente della motivazionecirca la prova dell’eventus damni per essersi la corte limitata adaffermare che “risulta ampiamente fornita”, senza indicazione deglielementi specifici e malgrado l’atto di conferimento avesse naturasostitutiva, e non dispositiva, del patrimonio, determinando la modificadell’oggetto della proprietà: la partecipazione del 90% della società inluogo di quella sull’immobile.6.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non hanno indicato la motivazione criticanda.Nell’intestazione è richiamato il paragrafo 4.6 della motivazione, ma poi siriporta “pagina 4, I capoverso della pronuncia” del tutto inconferenterispetto al ragionamento sviluppato nel motivo, sempre incentrato sullaquestione di merito a proposito della pretesa “sostituzione” dell’oggettodella garanzia in luogo della pretesa “dismissione” del bene da partedell’Antro.Pag. 13 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" delricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez.Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).I ricorrenti hanno omesso di indicare la motivazione criticanda, cosìdelegando inammissibilmente questa Corte ad individuare a che cosadovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso cheper svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli allamotivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.La censura svolta, inoltre, non evidenzia lacune di caratteretestuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma èargomentata sulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altricon il consolidato orientamento espresso da questa Corte (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez.

I, 20 giugno 2018, n. 20955, nonmassimata; in senso conforme, più di recente, Cass., sez.

I, 3 marzo2022, n. 7090).7.

Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame diun fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.I ricorrenti addebitano alla corte l’omesso esame di fatti decisivi econvergenti nel contrastare il preteso pregiudizio per il creditore: laperizia giurata di stima del 31.1.2011 sullo stato fatiscente dell’immobile;il vincolo architettonico imposto dal Mibact il 21.5.2021 (notificato il12.7.2021) idoneo a incidere negativamente sul valore del bene ad usoPag. 14 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026residenziale; la maggiore liquidabilità della partecipazione sociale qualeentità dinamica; la mancanza della prova da parte dell’attrice sullariduzione della garanzia patrimoniale per effetto della costituzione dellasocietà ([OSCURATO:SOCIETA].), sui valori e sulla concreta difficoltàesecutiva.Con il dodicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame diun fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.I ricorrenti si dolgono non essersi considerate dalla corte di meritoplurime risultanze fondate sulla capienza patrimoniale di oltre ventimilioni di euro all’epoca dei fatti e sulla procedura ex l. 3/2012 (relazioneO.C.C. del 12.10.2020; decreto apertura del 23.12.2020; giudizio difattibilità e convenienza; introiti già realizzati; ipoteche della banca),nonché l’avvenuta revoca del sequestro e la restituzione dei beni(31.1.2019).

Elementi tutti di cui è stato omesso l’esame e che, sevalutati, avrebbero escluso l’eventus damni e il nesso causale con ilconferimento attuato nel 2011.Con il quindicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esamedi un fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.).I ricorrenti censurano, sempre in relazione al profilo soggettivodella consapevolezza in capo al debitore, l’omesso esame da parte dellaCorte d’appello dell’effettiva entità dell’esposizione della societàInfrastrutture e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), accertata in via giudizialenel minore importo di euro 183.346,87, a fronte di una pretesa azionatain via monitoria di euro 496.496,36, per essere risultato che a febbraio2011 erano state pagate 40 delle 61 rate previste, tanto che la banca inseguito aveva confermato e incrementato l’entità dell’affidamento.7.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Tutte le censure svolte si collocano palesemente fuori dal perimetrodell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella formulazionevigente presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio,Pag. 15 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice delgravame.I ricorrenti con i motivi in esame non indicano quali sarebbero i fattiomessi, dovendo intendersi come tali solo precisi accadimenti o precisecircostanze in senso storico – naturalistico, non assimilabili in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez.

I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n. 35106).Va altresì ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è ormaiconsolidata nell'affermare che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un viziorilevante ai sensi della già menzionata norma (v., Cass., Sez.

Un., 27dicembre 2019, n. 34476); difetta, altresì, la decisività proprio «per ladeduzione di una pluralità di fatti, che esclude ex se la portata risolutivadi ciascuna» (Cass. nr. 22349 del 2024, punto 3.3.; Cass. nr. 22140 del2024, punto 6.1.; Cass. nr. 12696 del 2023, punto 9).7.2.

Va ulteriormente osservato che i ricorrenti con l’undicesimo motivochiedono nel complesso il riesame sull’insussistenza del pregiudizio alcreditore sulla base di alcuni elementi di prova (la perizia giurata di stimadel 31.1.2011 sullo stato fatiscente dell’immobile; il vincolo architettonicoimposto dal Mibact il 21.5.2021, idoneo a incidere negativamente sulvalore del bene ad uso residenziale) o su questioni incidenti sul meritodella decisione (la maggiore liquidabilità della partecipazione socialequale entità dinamica; la mancanza della prova da parte dell’attrice aproposito della riduzione della garanzia patrimoniale per effetto dellacostituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. sui valori e sulla concretadifficoltà esecutiva).Pag. 16 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con il dodicesimo motivo i ricorrenti tendono alla rivalutazione deglielementi di prova sulla capienza patrimoniale di oltre venti milioni di euroall’epoca dei fatti e sulla procedura ex l. 3/2012, mentre con ilquindicesimo motivo auspicano la revisione del requisito soggettivo dellaconsapevolezza in capo al debitore a causa dell’omesso esamedell’effettiva entità dell’esposizione della società Infrastrutture e Servizis.r.l.8.

Con il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge (art. 360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2697 c.c.)”.Contestano la decisione della Corte d’appello in ordine allasussistenza del requisito soggettivo.La corte ha affermato: “la consapevolezza del pregiudizio sipresume sino a prova contraria”; “in merito alla scientia damni ed alconsilium fraudis, stante lo stato soggettivo delle parti (coniugi) ilconsilium fraudis si presume, sicché anche in questo caso l’onere dellaprova incombeva sui convenuti”.

La corte, pertanto, ha invertito l’onereprobatorio ed ha confuso la presunzione iuris tantum (con onere dellaprova a carico del convenuto cui è opposta) con la possibilità di provamediante presunzioni ex art. 2729 cod. civ.Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge (art. 360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2729 c.c.)”.Dsi dolgono dell’erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ., peravere la corte d’appello fondato la sua decisione sul fatto noto delconferimento in società del bene e sul mero “dubbio” circa la legittimitàdell’operazione, che di per sé esclude la ricorrenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza.

Aggiungono i ricorrenti che erroneamente lacorte ha fatto riferimento alla presunzione iuris tantum circa laconsapevolezza del pregiudizio, così come non adeguato è il riferimentoai legami tra le parti contraenti, posto che non si era al cospetto di ungiudizio, ma di un conferimento in società.Pag. 17 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Anche la valutazione della tempistica dell’insorgere del creditocontrasta con l’art. 2729 cod. civ., laddove non è stata effettuata laprevia analisi di tutti gli elementi, né la loro combinazione in vista dellaverifica della concordanza.

La circostanza che il debitore poteva contaresu un patrimonio di gran lunga superiore al debito di euro 500.000contratto da [OSCURATO:SOCIETA]. e gli ulteriori affidamenti concessi alle debitriciprincipali, permettevano di escludere la consapevolezza in capo alfideiussore.8.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.Giusta principio consolidato in tema d’azione revocatoria ordinaria,quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unicacondizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia delpregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione,sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

Larelativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cuiapprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sededi legittimità ove congruamente motivato (v., ex multis, Cass. Sez. 6-III,18 giugno 2019, 3, n. 16221; più di recente ribadito da Cass., Sez.

Un.,27 gennaio 2025, n. 1898).È stato ripetutamente affermato da questa Corte (v., da ultime,Cass., sez.

III, 22 aprile 2025, n. 10545; Cass., sez.

III, 17 settembre2025, n. 25547; Cass., sez.

III, 6 ottobre 2025, n. 26853; Cass., sez.

III,28 ottobre 2025, n. 28575) che la prova presuntiva è un mezzo di provacritica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto.L’art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi,precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia diragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di talirequisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dalfatto noto risale a quello ignoto.Pag. 18 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20268.2.

Come affermato da questa Corte la denuncia di violazione o di falsaapplicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si puòprospettare solo allorché ricorra il c.d. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la provapresuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisie non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fattocontroverso (v.

Cass., Sez.

Un., 24 gennaio 2018, n. 1785, nonmassimata, ma espressamente in motivazione paragrafi 4 e ss.; Cass.,sez.

III, 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n.29635 ; Cass., sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez. lav., 3giugno 2021, n. 18611; Cass., sez.

II, 21 marzo 2022, n. 9054; Cass.,sez.

II, 4 agosto 2025, n. 22544; Cass., sez.

II, 22 settembre 2025, n.25889).

In sostanza, si assume che il giudice di merito haapparentemente applicato la regola della presunzione nel suo contenutoastratto, mentre in concreto l’ha riferita a fattispecie che non si presta aessere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità,precisione e concordanzaNella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la definizione deisuddetti requisiti:a) la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità dellapresunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrrein capo al giudice, che non deve tradursi in certezza, bastando laprobabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della suainesistenza (v., in motivazione espressamente, Cass., sez. lav, 11 agosto2022, n. 24719; Cass., sez. 6-III, 26 luglio 2021, n. 21403; sez.

II, 6febbraio 2019, n. 3513);b) la precisione evoca la non equivocità, implica, cioè, l’erroneitàdel ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusionicontraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare;c) la concordanza esprime la convergenza di più indizi.Pag. 19 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i trecaratteri individuanti della presunzione fatti concreti accertati che nonsono invece rispondenti a quei caratteri, il suo ragionamento ècensurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete,dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazioneastratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete.8.3.

Nella specie, la corte d’appello in relazione al sesto motivod’impugnazione si è così espressa: “In materia di azione revocatoria,infatti, la consapevolezza del pregiudizio si presume sino a provacontraria: e tanto più forte è la presunzione, quanto più stretti sono ilegami tra le parti contraenti.

In merito alla scientia damni ed alconsilium fraudis, stante lo status soggettivo delle parti (coniugi), ilconsilium fraudis si presume sicché, anche in questo caso, l’onere dellaprova incombeva sui convenuti, tanto più che le circostanze concrete chehanno caratterizzato l’alienazione del bene (riconoscimento di quote per€uro 27.000,00, quote poi successivamente cedute alla stessaamministratrice, moglie dell’Antro; iscrizione a riserva straordinaria dellaresidua quota, pari a circa €uro 430.000,00), sono tali da indurre più diun dubbio circa la legittimità dell’operazione, tale da radicare ancor di piùla presunzione di scientia damni e consilium fraudis” (da pagina 11,ultimo capoverso, a pagina 12, fino a riga 6).La corte di merito ha erroneamente evocato in materia di azionerevocatoria la nozione di presunzione iuris tantum riguardo allaconsapevolezza del pregiudizio, che ha ritenuto tanto più forte, quantopiù stretti sono i legami tra le parti contraenti e poi ha aggiunto che,stante lo “status soggettivo delle parti (coniugi), il consilium fraudis sipresume”.In primo luogo, la corte d’appello, senza raccordare la suavalutazione alla specifica vicenda connotata dal conferimento da partedell’Antro di un immobile in una società da lui partecipata temporalmentePag. 20 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026successiva all’insorgere del debito, impropriamente ha fatto riferimento auna presunzione iuris tantum riferita indistintamente ora allaconsapevolezza del pregiudizio, ora al consilium fraudis, nozione del tuttodiversa dalla prova presuntiva di un fatto ex art. 2729 cod. civ.,equivocando altresì la natura dell’operazione in contestazione, là dovemenziona l’alienazione del bene e la successiva cessione delle quote inVillino delle [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Antro alla consorte, neppure oggetto diimpugnazione.Orbene, la menzione di una presunzione iuris indistintamenteriferita ora alla consapevolezza del pregiudizio, ora al consilium fraudis,contrasta con l’art. 2697 cod. civ., là dove onera della prova una parteche non era affatto tenuta alla prova contraria, e denota una perplessitàsul piano della motivazione, che finisce per essere accentuata dalriferimento al rapporto di coniugio, del tutto inconferente, posto che inalcun modo nel thema decidendum veniva in rilievo un atto ditrasferimento, ma il conferimento di un immobile del valore stimato dieuro 450.000,00.L’impugnata sentenza risulta invero resa non in conformità con iprincipi indicati con riferimento sia alla presunzione iuris che alla verificadella sussistenza di elementi natura presuntiva, fra cui il generico “dubbiocirca la legittimità della presunzione”, non è stata effettuata secondo icanoni di gravità, precisione e concordanza delle circostanze valorizzateper poter inferire il requisito della scientia damni, limitandosi la corteterritoriale a una non compiutamente spiegata presunzione di conoscenzain base alla sola esistenza del rapporto di coniugio del tutto irrilevante aifini del giudizio.9.

L’accoglimento del tredicesimo e del quattordicesimo motivodetermina l’assorbimento del sedicesimo motivo, con il quale i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 4, 5, 6 D.M. 55/2014.10.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 13° e 14° motivo,assorbito il 16° motivo, inammissibili i primi 15 motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnataPag. 21 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 13° e 14° motivo di ricorso; dichiara assorbito il 16°motivo; dichiara inammissibili i primi 15 motivi.

Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Augusto, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procurasu foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Procedura diliquidazione del patrimonio ex art. 3/2012 n. 4204/2020 RG VGdel Tribunale di Bari di [OSCURATO:PERSONA],- intimati -per la cassazione della sentenza n. 1149/2023 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 12.7.2023,udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 delConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata 27.4.2020, accoglieva ladomanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti diPag. 1 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Erasmo [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando inefficace l’atto diconferimento immobiliare del 7.2.2011 eseguito dall’Antro ai fini dellacostituzione della società.L’attrice aveva dedotto che era creditrice verso l’Antro, qualefideiussore di società affidate, per complessivi euro 1.117.444,49 in forzadi tre decreti ingiuntivi emessi nel 2012, oggetto di opposizione; che ibeni dei “fideiussori” erano gravati da un sequestro giudiziale penalefinalizzato alla confisca sino alla concorrenza di euro 20.093.199,07; chel’Antro e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con capitale di euro 30.000, per il 90% del marito e peril 10% della moglie) mediante il conferimento in natura da partedell’Antro di un immobile stimato euro 450.000.L’attrice, pertanto, aveva chiesto la revocatoria ex art. 2901 cod.civ. del conferimento e, in subordine, la dichiarazione della naturasimulata dell’atto ex art. 1416 cod. civ.I convenuti si erano costituiti contestando integralmente ledomande svolte dall’attrice. Intervenuta nelle more del giudizio la revocadel provvedimento di sequestro delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]disposta in data 23.10.2017, la società aveva depositato un nuovo atto dicostituzione, ribadendo le proprie difese.2. La Corte d’Appello di Bari, dinanzi alla quale interveniva la Proceduradi liquidazione del patrimonio ex art. 3/2012 n. 4204/2020 [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Bari di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti indicata come la“Procedura”) e si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].,incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sentenza pubblicata il12.7.2023, rigettava l’impugnazione proposta dall’Antro e da Villino delleRose s.r.l., onerandoli della rifusione in via solidale delle spese del gradoin favore dell’appellata e dell’intervenuta “Procedura”.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sedici motivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la “Procedura” sono rimasti intimati.Pag. 2 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.). Omessa delibazione dell’eccezionedi inammissibilità (intervento della liquidatela ex l. 3/2012)”.Si dolgono che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsisull’eccezione di inammissibilità dell’intervento in sede di impugnazionedella “Procedura” (per difetto dei presupposti di cui agli artt. 344 e 404cod. proc. civ. e di autorizzazione del G.D.; difetto d’interesse ex art. 100cod. proc. civ.; per la mancata allegazione dell’utilità ai sensi dell’art. 14-decies l. 3/2012), debitamente illustrata nelle note per l’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella comparsa conclusionale del 9.1.2023 e nella notadi replica del 30.1.2023.1.1. Il motivo è inammissibile.L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delleeccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino deirequisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattitoprocessuale: pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi suun'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabileper l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamenteper l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è iltenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto ditale invalidità (Cass., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15843; Cass., sez. III, 29maggio 2024, n. 15100).Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramenteprocessuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito (v., ex multis, Cass., sez. I, 28marzo 2014, n. 7406; Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25154; 15aprile 2019, n. 10422; 16 ottobre 2024, n. 26913; 9 dicembre 2024, n.Pag. 3 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/202631684), ma può configurare un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si rivelierronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(Cass. 15100/2024, cit.; Cass., sez. 6-II, 12 gennaio 2016, n. 321;Cass., sez. V, 6 dicembre 2004, n. 22860). Invero, la decisione diaccoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezionedell'eccezione d'inammissibilità della domanda stessa, avanzata dallacontroparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, siaconfigurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicitala statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia (Cass., sez. I, 30 giugno 2016, n. 13425; Cass., sez. I, 11settembre 2015, n. 17956; Cass., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20311;Cass., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10696).I ricorrenti si sono limitati a denunciare il vizio di omessapronuncia, ma non hanno proposto, con il motivo in esame, una specificacensura relativamente alla questione processuale rimasta priva dipronuncia, ma su cui deve, invece, ritenersi abbia avuto luogo unastatuizione implicita di rigetto.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “nullità della sentenza(art. 360, n. 4 c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.I ricorrenti lamentano con riferimento al paragrafo 4.2 delladecisione impugnata il carattere apparente della motivazione là dove lacorte d’appello ha ritenuto “congrua” la decisione di primo gradosull’oggetto dell’azione e l’irrilevanza dell’eventuale scioglimentosocietario, limitandosi a osservazioni meramente assertive, quali ilrichiamo all’art. 2332 cod. civ. e all’ipotetica possibilità di “ampliare lacompagine”.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Pag. 4 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026I ricorrenti, sempre con riferimento al paragrafo 4.2 della decisioneimpugnata, contestano l’omessa pronuncia sulla censura d’appellosecondo cui l’inefficacia del conferimento, incidendo sulla destinazione alcapitale, determinerebbe scioglimento della società fuori delle ipotesipreviste dall’art. 2332 cod. civ. e in contrasto con l’art. 11 della direttiva68/151/CEE e degli artt. 3, lett. h, 7, 9, 10 e 11, della direttiva n.11/1991 e/o nella riduzione del capitale sociale fuori della ipotesi legali.La Corte, ammettendo di “non comprendere” la questione, ha omesso dipronunciarsi sulla censura.2.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va anzitutto ribadito che “non può ritenersi sussistente né laviolazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione omotivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessapronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti lamancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermatidalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersicensura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più deipredetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecieastratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensidell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanzela cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevataprobabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gliestremi della fattispecie rivendicata” (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2019, n.26764).Quanto al secondo motivo va posto in rilievo, sia per la carenzanell’esposizione dei fatti, sia per la mancata riproduzione dei passiessenziali del primo motivo d’appello, su cui la corte territoriale hapronunciato nel paragrafo 4.2 (oggetto di impugnazione), che la denunciasi colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Cortein termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato diPag. 5 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in CassazioneData pubblicazione 25/05/2026solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).La corte d’appello ha esaminato il profilo della pretesainammissibilità dell’azione revocatoria ed ha confermato quantoaffermato dal Tribunale a proposito della circostanza che oggetto delladichiarazione di inefficacia era l’atto di conferimento dell’immobile nelcapitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre sarebbe stato onere deiricorrenti prospettare nel rispetto del principio di specificità l’eventualeviolazione di legge per l’omessa considerazione di fatti idonei a integrarela fattispecie astratta della nullità della società ex art. 2332 cod. civ.,ovvero la loro rilevanza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ., precisando in entrambi i casi la decisività.La decisione della corte d’appello è conforme a quanto enunciatoancora di recente da questa Corte a proposito dell’ammissibilitàdell’azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società,“[…]perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della societàe, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nellaformulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003),concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singolapartecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca ilprincipio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (datoPag. 6 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitorese il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore),né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causadell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento” (v.Cass., sez. III, 25 aprile 2025, n. 10929, nella specie è stato ritenutoirrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di unadelibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presuppostorispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nelpatrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile -un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio; v. altresì, Cass.,sez. III, 14 luglio 2023, n. 20232; Cass., sez. 6-III, 16 settembre 2022,n. 27290).3. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.Contestano il carattere apparente della motivazione (paragrafo4.3.) riguardo al difetto d’interesse della banca attorea, avuto riguardoalla cessione onerosa delle quote sociali del 4.8.2011, disposta dall’Antroin favore della moglie. Cessione non impugnata, sebbene essa avessedeterminato la fuoriuscita del bene dalla disponibilità del debitore. Anchetale censura, come ammesso dalla Corte d’appello, risulta “noncompresa” e come viepiù attestato dall’enunciato per cui tale cessionecostituirebbe “ulteriore elemento valutabile ai fini della manifestazione divolontà di dismettere il patrimonio”. Tale osservazione, secondo iricorrenti, non integra alcuna decisione, e così anche quanto detto dallacorte, per carenza della motivazione, a proposito dell’interesse dell’attricealla dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo dell’immobile, sebbenefosse ormai preclusa ogni utilità.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.”.Con riferimento al paragrafo 4.3 della sentenza censurano l’omessapronuncia sulla correlazione tra atto di conferimento dell’immobile ecessione delle quote sociali, nonché sull’eccezione in base alla qualePag. 7 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026senza l’impugnazione di quest’ultima la domanda revocatoria del soloconferimento sarebbe del tutto priva di effetti concreti per il creditore,così da far venire meno l’interesse ad agire.3.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va ribadita, riguardo alla decisione presa dal giudice del merito, lacontraddittorietà in cui sono incorsi i ricorrenti nel censurarecontestualmente sia l’omessa pronuncia sia l’apparenza dellamotivazione. Quest’ultima impone di ritenere che una decisione siaintervenuta, sì che non è possibile nello stesso tempo lamentare l’omessapronuncia. Con il che il quinto motivo si palesa inammissibile.Il vizio denunciato con il quarto motivo non si conforma all’attualemodello per il controllo in sede di legittimità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, sia pur sinteticamente, le ragioni a sostegno dellapersistenza dell’interesse dell’attrice alla pronuncia di dichiarazione diinefficacia dell’atto di conferimento, apparendo evidente che là dove èstato scritto “non si comprende” si intendeva non un deficit dicomprensione, ma l’irrilevanza della questione posta. Se così non fosse,sarebbe stato onere dei ricorrenti impugnare la decisione sul piano dellaviolazione di legge sostanziale, al fine di denunciare che la cessionedall’Antro alla moglie delle sue quote di [OSCURATO:SOCIETA]. potesseprecludere l’utilità connessa alla dichiarazione di inefficacia relativadell’atto di conferimento dell’immobile.4. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge (art.360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.)”.Si dolgono contestano che la corte d’appello nell’esame del terzomotivo d’impugnazione abbia deciso sul profilo della legittimazione(sufficienza della “lata ragione di credito”), diverso dalla censuraavanzata sul dato temporale dell’atto di conferimento rispetto al creditodella banca. Elemento, quest’ultimo, rilevante per l’apprezzamento delrequisito soggettivo e per la conformazione dell’onere della prova, su cuila Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi.Pag. 8 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1. Il motivo è inammissibile.La corte d’appello in relazione al terzo motivo d’impugnazione (“Leragioni creditorie dell’Istituto. Il requisito temporale. Il rapporto colrequisito del pregiudizio”) si è così espressa: “Anche il terzo motivo èinfondato.Il ragionamento svolto dall’appellante, infatti, più che dimostrare lamancanza delle ragioni creditorie della Banca attrice, le afferma,riducendo, l’esposizione debitoria dichiarata, da oltre un milione di euro a“soli” €uro 748.657,44, di cui €uro 183.346,87 accertati in via definitiva.Come innanzi affermato, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria èsufficiente anche una lata ragione di credito e nella fattispecie in esamela stessa, più che lata, appare concreta e quindi legittimante il ricorso allatutela di cui all’art. 2901 c.c.” (pagina 10, primo capoverso).Quanto dedotto dai ricorrenti, ossia aver pronunciato la [OSCURATO:PERSONA] su un profilo diverso da quanto esposto nel terzo motivod’appello, ossia sul dato temporale dell’atto di conferimento rispetto alcredito della banca, non trova riscontro in quanto detto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale nell’illustrare il contenuto del terzo motivo ha cosìscritto: “La sentenza si manifestava censurabile anche sotto il profilocitato, avendo aderito il Tribunale all’orientamento giurisprudenziale percui sussiste credito tutelabile ex art. 2901 c.c. anche in mancanza diaccertamento giudiziale e/o in presenza di un credito litigioso. IlTribunale, nel valutare tale presupposto, si era basato unicamentesull’esistenza di fideiussioni in favore di società attinte da decretiingiuntivi, società poi dichiarate fallite dal Tribunale di Bari. Né risultavache la Banca avesse documentato di avere conseguito l’ammissione delcredito in sede di verifica del passivo, non potendo il creditore conseguiredal garante quanto non sia stato riconosciuto nei confronti del garantito.Inoltre, a fronte di una asserita esposizione debitoria di €uro1.117.444,49, l’esposizione complessiva, a seguito del contenzioso postoin essere, si era ridotta a soli €uro 748.657,44, di cui €uro 183.346,87accertati in via definitiva.” (pagina 4, terzo capoverso).Pag. 9 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Dunque, il contenuto del motivo, senza che sul punto la sentenzasia stata censurata, contrasta con quanto oggi esposto dai ricorrenti,vertendo la doglianza sulle ragioni creditorie della banca e sul requisitodell’eventus damni.5. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge(art. 360, n. 3 c.p.c. – art. 112 c.p.c.)”.Lamentano con riferimento all’esame del quarto motivod’impugnazione che la Corte d’appello ha deciso su un profilo diverso daquanto denunciato. Conseguentemente, risulta omessa la decisione sullaqualificazione del conferimento non come atto dismissivo del patrimonio,ma come atto di sostituzione della garanzia patrimoniale, priva, per ciòsolo, di pregiudizio per il creditore.Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.Lamentano che, se quanto detto dalla Corte d’appello al paragrafo4.5. fosse ritenuto dotato di portata deliberativa, la motivazione adottataè apparente, là dove si fa riferimento a una “più incerta e difficilesoddisfazione del credito sulle quote sociali”. La corte ha confutato inmodo “postulatorio” la tesi della più agevole esazione della quota socialerispetto all’immobile, e quanto detto a proposito della prova a carico delconvenuto, circa l’assenza del pregiudizio, non è pertinente alla censurasvolta.Con il nono motivo i ricorrenti denunciano “violazione di legge (art.360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2697 c.c.)”.I ricorrenti lamentano che il paragrafo 4.5. della sentenza, “pur nondelibando alcunché”, è contrario al principio in tema di distribuzionedell’onere della prova in materia di azione revocatoria, per aver la cortegravato il debitore della prova negativa, mentre incombe sull’attorel’onere della prova del pregiudizio derivante dall’atto impugnato.5.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Pag. 10 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20265.2. I ricorrenti in relazione al paragrafo 4.5 della sentenza impugnatahanno prospettato in modo sequenziale la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., l’esistenza di un vizio della motivazione e, da ultimo, laviolazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ.L’impianto logico delle censure evidenzia significativi elementi diincoerenza, che denotano una perplessità sul piano dell’esposizione.Infatti, la denuncia di omessa pronuncia è inconciliabile con le ulteriori dimotivazione apparente e di violazione di legge con riferimento allo stessopasso della decisione.5.3. Il settimo motivo è inammissibile alla luce di quanto appenaesposto.In secondo luogo, la Corte d’appello ha esaminato e deciso il quartomotivo d’appello a proposito della pretesa inesistenza di un attodispositivo/dismissivo (paragrafo 4.5. della motivazione), e il contenutodella decisione è stato riportato a pagina 4, quinto capoverso. La censuraper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., pertanto, non attiene al soloambito oggettivo della pronunzia, ma investe le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione, collocandosi fuori dall’invocatoparadigma dell’omessa pronuncia (v. Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n.1397; più di recente Cass., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19241).5.4. L’ottavo motivo è inammissibile.Il preteso vizio della motivazione non attinge la soglia richiesta perl’esercizio del controllo della motivazione in sede di legittimità, perchésottopone a questa Corte la questione della più agevole esazione dellaquota sociale rispetto alla programmatica esecuzione coattivasull’immobile, una volta intervenuta la pronuncia di inefficacia relativa. Leconsiderazioni espresse dai ricorrenti in ordine a quanto detto dalla [OSCURATO:PERSONA] a pagina 10 (da riga 18 a riga 24) non pertengono a un profilolimitato al piano della motivazione, ma alludono a una pretesa estraneitàdell’argomentazione rispetto alla più volte richiamata natura nondismissiva, ma sostitutiva, della garanzia patrimoniale.5.5. Il nono motivo è inammissibile.Pag. 11 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Preliminarmente, in ordine alla prospettata violazione della regolain tema di riparto dell’onere della prova deve essere ribadito il principiofatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale laviolazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di meritoapplica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez.un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav.,19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in positivo lasussistenza dell’eventus damni, nulla ostando alla possibilità che questopossa essere supportato da prove c.d. critiche e non da prove c.d.storiche. Al riguardo, la Corte d’appello ha scritto: “non è necessario chel'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazionedel credito, ma è sufficiente che abbia determinato anche semplicementela maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del creditomedesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramentequalitativa del patrimonio del debitore. E detta prova risulta ampiamentefornita, lì dove, al contrario, non risulta che il debitore/fideiussore abbiaprovveduto con pari prova di segno contrario, a nulla rilevando, sulpunto, la circostanza che i beni oggetto di sequestro penale in dannodell’Antro siano stati poi allo stesso restituiti” (pagina 11, primocapoverso).Va da ultimo osservato, sempre a proposito dell’impropriadeduzione della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che ai fini della verificadel requisito dell'eventus damni la parte onerata del compito di fornire laprova dell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, aseguito del compimento dell'atto impugnato, necessariamente dev'essereidentificata in quella che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria.Pag. 12 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ciò in conformità al principio fatto proprio dalla giurisprudenza diquesta Corte, in forza del quale il presupposto oggettivo dell'azionerevocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso incui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimonialedel debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazionequantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti unamaggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con laconseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare talimodificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamentele ragioni del creditore (Cass., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32835;Cass., sez. III., 25 settembre 2019, n. 23907; Cass., sez. 6-III, 18giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).6. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano “nullità (art. 360, n. 4c.p.c. – art. 132 c.p.c.)”.I ricorrenti si dolgono del carattere apparente della motivazionecirca la prova dell’eventus damni per essersi la corte limitata adaffermare che “risulta ampiamente fornita”, senza indicazione deglielementi specifici e malgrado l’atto di conferimento avesse naturasostitutiva, e non dispositiva, del patrimonio, determinando la modificadell’oggetto della proprietà: la partecipazione del 90% della società inluogo di quella sull’immobile.6.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non hanno indicato la motivazione criticanda.Nell’intestazione è richiamato il paragrafo 4.6 della motivazione, ma poi siriporta “pagina 4, I capoverso della pronuncia” del tutto inconferenterispetto al ragionamento sviluppato nel motivo, sempre incentrato sullaquestione di merito a proposito della pretesa “sostituzione” dell’oggettodella garanzia in luogo della pretesa “dismissione” del bene da partedell’Antro.Pag. 13 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" delricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: siveda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez.Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n.22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).I ricorrenti hanno omesso di indicare la motivazione criticanda, cosìdelegando inammissibilmente questa Corte ad individuare a che cosadovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso cheper svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli allamotivazione della decisione impugnata, è necessario identificarequest’ultima.La censura svolta, inoltre, non evidenzia lacune di caratteretestuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma èargomentata sulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altricon il consolidato orientamento espresso da questa Corte (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. I, 20 giugno 2018, n. 20955, nonmassimata; in senso conforme, più di recente, Cass., sez. I, 3 marzo2022, n. 7090).7. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame diun fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.I ricorrenti addebitano alla corte l’omesso esame di fatti decisivi econvergenti nel contrastare il preteso pregiudizio per il creditore: laperizia giurata di stima del 31.1.2011 sullo stato fatiscente dell’immobile;il vincolo architettonico imposto dal Mibact il 21.5.2021 (notificato il12.7.2021) idoneo a incidere negativamente sul valore del bene ad usoPag. 14 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026residenziale; la maggiore liquidabilità della partecipazione sociale qualeentità dinamica; la mancanza della prova da parte dell’attrice sullariduzione della garanzia patrimoniale per effetto della costituzione dellasocietà ([OSCURATO:SOCIETA].), sui valori e sulla concreta difficoltàesecutiva.Con il dodicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame diun fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.I ricorrenti si dolgono non essersi considerate dalla corte di meritoplurime risultanze fondate sulla capienza patrimoniale di oltre ventimilioni di euro all’epoca dei fatti e sulla procedura ex l. 3/2012 (relazioneO.C.C. del 12.10.2020; decreto apertura del 23.12.2020; giudizio difattibilità e convenienza; introiti già realizzati; ipoteche della banca),nonché l’avvenuta revoca del sequestro e la restituzione dei beni(31.1.2019). Elementi tutti di cui è stato omesso l’esame e che, sevalutati, avrebbero escluso l’eventus damni e il nesso causale con ilconferimento attuato nel 2011.Con il quindicesimo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esamedi un fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.).I ricorrenti censurano, sempre in relazione al profilo soggettivodella consapevolezza in capo al debitore, l’omesso esame da parte dellaCorte d’appello dell’effettiva entità dell’esposizione della societàInfrastrutture e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), accertata in via giudizialenel minore importo di euro 183.346,87, a fronte di una pretesa azionatain via monitoria di euro 496.496,36, per essere risultato che a febbraio2011 erano state pagate 40 delle 61 rate previste, tanto che la banca inseguito aveva confermato e incrementato l’entità dell’affidamento.7.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Tutte le censure svolte si collocano palesemente fuori dal perimetrodell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella formulazionevigente presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio,Pag. 15 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice delgravame.I ricorrenti con i motivi in esame non indicano quali sarebbero i fattiomessi, dovendo intendersi come tali solo precisi accadimenti o precisecircostanze in senso storico – naturalistico, non assimilabili in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106).Va altresì ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è ormaiconsolidata nell'affermare che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un viziorilevante ai sensi della già menzionata norma (v., Cass., Sez. Un., 27dicembre 2019, n. 34476); difetta, altresì, la decisività proprio «per ladeduzione di una pluralità di fatti, che esclude ex se la portata risolutivadi ciascuna» (Cass. nr. 22349 del 2024, punto 3.3.; Cass. nr. 22140 del2024, punto 6.1.; Cass. nr. 12696 del 2023, punto 9).7.2. Va ulteriormente osservato che i ricorrenti con l’undicesimo motivochiedono nel complesso il riesame sull’insussistenza del pregiudizio alcreditore sulla base di alcuni elementi di prova (la perizia giurata di stimadel 31.1.2011 sullo stato fatiscente dell’immobile; il vincolo architettonicoimposto dal Mibact il 21.5.2021, idoneo a incidere negativamente sulvalore del bene ad uso residenziale) o su questioni incidenti sul meritodella decisione (la maggiore liquidabilità della partecipazione socialequale entità dinamica; la mancanza della prova da parte dell’attrice aproposito della riduzione della garanzia patrimoniale per effetto dellacostituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. sui valori e sulla concretadifficoltà esecutiva).Pag. 16 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con il dodicesimo motivo i ricorrenti tendono alla rivalutazione deglielementi di prova sulla capienza patrimoniale di oltre venti milioni di euroall’epoca dei fatti e sulla procedura ex l. 3/2012, mentre con ilquindicesimo motivo auspicano la revisione del requisito soggettivo dellaconsapevolezza in capo al debitore a causa dell’omesso esamedell’effettiva entità dell’esposizione della società Infrastrutture e Servizis.r.l.8. Con il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge (art. 360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2697 c.c.)”.Contestano la decisione della Corte d’appello in ordine allasussistenza del requisito soggettivo.La corte ha affermato: “la consapevolezza del pregiudizio sipresume sino a prova contraria”; “in merito alla scientia damni ed alconsilium fraudis, stante lo stato soggettivo delle parti (coniugi) ilconsilium fraudis si presume, sicché anche in questo caso l’onere dellaprova incombeva sui convenuti”. La corte, pertanto, ha invertito l’onereprobatorio ed ha confuso la presunzione iuris tantum (con onere dellaprova a carico del convenuto cui è opposta) con la possibilità di provamediante presunzioni ex art. 2729 cod. civ.Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dilegge (art. 360, n. 3 c.p.c. – artt. 2901, 2729 c.c.)”.Dsi dolgono dell’erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ., peravere la corte d’appello fondato la sua decisione sul fatto noto delconferimento in società del bene e sul mero “dubbio” circa la legittimitàdell’operazione, che di per sé esclude la ricorrenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza. Aggiungono i ricorrenti che erroneamente lacorte ha fatto riferimento alla presunzione iuris tantum circa laconsapevolezza del pregiudizio, così come non adeguato è il riferimentoai legami tra le parti contraenti, posto che non si era al cospetto di ungiudizio, ma di un conferimento in società.Pag. 17 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Anche la valutazione della tempistica dell’insorgere del creditocontrasta con l’art. 2729 cod. civ., laddove non è stata effettuata laprevia analisi di tutti gli elementi, né la loro combinazione in vista dellaverifica della concordanza. La circostanza che il debitore poteva contaresu un patrimonio di gran lunga superiore al debito di euro 500.000contratto da [OSCURATO:SOCIETA]. e gli ulteriori affidamenti concessi alle debitriciprincipali, permettevano di escludere la consapevolezza in capo alfideiussore.8.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.Giusta principio consolidato in tema d’azione revocatoria ordinaria,quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unicacondizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia delpregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione,sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. Larelativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cuiapprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sededi legittimità ove congruamente motivato (v., ex multis, Cass. Sez. 6-III,18 giugno 2019, 3, n. 16221; più di recente ribadito da Cass., Sez. Un.,27 gennaio 2025, n. 1898).È stato ripetutamente affermato da questa Corte (v., da ultime,Cass., sez. III, 22 aprile 2025, n. 10545; Cass., sez. III, 17 settembre2025, n. 25547; Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26853; Cass., sez. III,28 ottobre 2025, n. 28575) che la prova presuntiva è un mezzo di provacritica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto.L’art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi,precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia diragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di talirequisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dalfatto noto risale a quello ignoto.Pag. 18 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/20268.2. Come affermato da questa Corte la denuncia di violazione o di falsaapplicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si puòprospettare solo allorché ricorra il c.d. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la provapresuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisie non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fattocontroverso (v. Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785, nonmassimata, ma espressamente in motivazione paragrafi 4 e ss.; Cass.,sez. III, 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n.29635 ; Cass., sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez. lav., 3giugno 2021, n. 18611; Cass., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054; Cass.,sez. II, 4 agosto 2025, n. 22544; Cass., sez. II, 22 settembre 2025, n.25889). In sostanza, si assume che il giudice di merito haapparentemente applicato la regola della presunzione nel suo contenutoastratto, mentre in concreto l’ha riferita a fattispecie che non si presta aessere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità,precisione e concordanzaNella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la definizione deisuddetti requisiti:a) la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità dellapresunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrrein capo al giudice, che non deve tradursi in certezza, bastando laprobabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della suainesistenza (v., in motivazione espressamente, Cass., sez. lav, 11 agosto2022, n. 24719; Cass., sez. 6-III, 26 luglio 2021, n. 21403; sez. II, 6febbraio 2019, n. 3513);b) la precisione evoca la non equivocità, implica, cioè, l’erroneitàdel ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusionicontraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare;c) la concordanza esprime la convergenza di più indizi.Pag. 19 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026Quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i trecaratteri individuanti della presunzione fatti concreti accertati che nonsono invece rispondenti a quei caratteri, il suo ragionamento ècensurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete,dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazioneastratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete.8.3. Nella specie, la corte d’appello in relazione al sesto motivod’impugnazione si è così espressa: “In materia di azione revocatoria,infatti, la consapevolezza del pregiudizio si presume sino a provacontraria: e tanto più forte è la presunzione, quanto più stretti sono ilegami tra le parti contraenti. In merito alla scientia damni ed alconsilium fraudis, stante lo status soggettivo delle parti (coniugi), ilconsilium fraudis si presume sicché, anche in questo caso, l’onere dellaprova incombeva sui convenuti, tanto più che le circostanze concrete chehanno caratterizzato l’alienazione del bene (riconoscimento di quote per€uro 27.000,00, quote poi successivamente cedute alla stessaamministratrice, moglie dell’Antro; iscrizione a riserva straordinaria dellaresidua quota, pari a circa €uro 430.000,00), sono tali da indurre più diun dubbio circa la legittimità dell’operazione, tale da radicare ancor di piùla presunzione di scientia damni e consilium fraudis” (da pagina 11,ultimo capoverso, a pagina 12, fino a riga 6).La corte di merito ha erroneamente evocato in materia di azionerevocatoria la nozione di presunzione iuris tantum riguardo allaconsapevolezza del pregiudizio, che ha ritenuto tanto più forte, quantopiù stretti sono i legami tra le parti contraenti e poi ha aggiunto che,stante lo “status soggettivo delle parti (coniugi), il consilium fraudis sipresume”.In primo luogo, la corte d’appello, senza raccordare la suavalutazione alla specifica vicenda connotata dal conferimento da partedell’Antro di un immobile in una società da lui partecipata temporalmentePag. 20 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026successiva all’insorgere del debito, impropriamente ha fatto riferimento auna presunzione iuris tantum riferita indistintamente ora allaconsapevolezza del pregiudizio, ora al consilium fraudis, nozione del tuttodiversa dalla prova presuntiva di un fatto ex art. 2729 cod. civ.,equivocando altresì la natura dell’operazione in contestazione, là dovemenziona l’alienazione del bene e la successiva cessione delle quote inVillino delle [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Antro alla consorte, neppure oggetto diimpugnazione.Orbene, la menzione di una presunzione iuris indistintamenteriferita ora alla consapevolezza del pregiudizio, ora al consilium fraudis,contrasta con l’art. 2697 cod. civ., là dove onera della prova una parteche non era affatto tenuta alla prova contraria, e denota una perplessitàsul piano della motivazione, che finisce per essere accentuata dalriferimento al rapporto di coniugio, del tutto inconferente, posto che inalcun modo nel thema decidendum veniva in rilievo un atto ditrasferimento, ma il conferimento di un immobile del valore stimato dieuro 450.000,00.L’impugnata sentenza risulta invero resa non in conformità con iprincipi indicati con riferimento sia alla presunzione iuris che alla verificadella sussistenza di elementi natura presuntiva, fra cui il generico “dubbiocirca la legittimità della presunzione”, non è stata effettuata secondo icanoni di gravità, precisione e concordanza delle circostanze valorizzateper poter inferire il requisito della scientia damni, limitandosi la corteterritoriale a una non compiutamente spiegata presunzione di conoscenzain base alla sola esistenza del rapporto di coniugio del tutto irrilevante aifini del giudizio.9. L’accoglimento del tredicesimo e del quattordicesimo motivodetermina l’assorbimento del sedicesimo motivo, con il quale i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 4, 5, 6 D.M. 55/2014.10. Alla fondatezza nei suindicati termini del 13° e 14° motivo,assorbito il 16° motivo, inammissibili i primi 15 motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnataPag. 21 di 22Numero registro generale 3483/2024Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 16168/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 13° e 14° motivo di ricorso; dichiara assorbito il 16°motivo; dichiara inammissibili i primi 15 motivi. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 22 di 22
Sentenza Cassazione n. 16168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris