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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27398/2022

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa artigiana , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n.5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma in via Bocca di Leone n. 78; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo legale in via Alberico II n. 33 in Roma; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 14.2.2017 e notificata il 15 marzo 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil PM che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitii difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo una precedente proposta non andata a buon fine fatta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), la ditta Vanuzzo formulò un’ulteriore proposta per l’acquisto di un escavatore OeK Mod [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di Euro 98.000,00.

2. Il pagamento dell’escavatore avrebbe dovuto essere effettuato mediante l’intervento di una società di leasing, successivamente indicata in [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe corrisposto la differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo escavatore ed il valore della permuta, pari a 25.000,00 Euro, di un escavatore usato di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. accettò la proposta inviando alla ditta ricorrente telefax di conferma in data 28.1.2003, e l’escavatore, dopo l’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., fu consegnato alla ditta Vanuzzo agli inizi del mese di aprile2003. 3.In data 20.3.2003 la ditta Vanuzzo sottoscrisse un contratto di leasing, convenendo con la società finanziatrice che la consegna del bene sarebbe stata considerata come avvenuta, una volta messi a disposizione i beni dal fornitore all’utilizzatore e questi li avesse accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo.

Dalla sottoscrizione sarebbe poi scaturito l’obbligo di pagamento alla società finanziatrice dei canoni dovuti per l’utilizzo del bene. 4.Unavolta consegnato l’escavatore, il 28 marzo 2003, non venne sottoscritto il verbale di consegna e collaudo. 5.La mancata sottoscrizione dipese, nella prospettiva dell’odierno ricorrente, dalla necessità di alcuni interventi sull’escavatore e da paventati vizi di funzionamento. 6.In data 9.4.2003 venne, quindi, inviato un tecnico da parte della ditta venditrice per tentare di porre rimedio agli asseriti vizi, ma senza apprezzabili risultati.

In quel contesto venne effettuato un intervento di verifica e nel rapporto ad esso relativo, sottoscritto anche dall’odierno ricorrente, non venne fatta menzione di alcun vizio o difetto. 7.In data 5 giugno 2003 il Vanuzzo formulò “una prima generica denuncia di pretesi vizi e/o difetti, trascorsi…. settanta giorni dalla consegna dell’escavatore”. 8.Successivamente, per quel che rileva in questa sede, il Vanuzzo agì in giudizio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) per la risoluzione del contratto di compravendita e nel corso del giudizio venne disposta altresì la chiamata in causa, in seguito revocata, della società concedente il finanziamento. 9.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, accogliendo la domanda proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti per grave inadempimento del Vanuzzo e condannò quest’ultimo al risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda del Vanuzzo, per essere intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi del bene acquistato, richiamando l’art. 6, punto 7, delle condizioni generali allegate alla proposta e gli artt. 1492 c.c. e 1495 c.c., evidenziando al riguardo come il Vanuzzo non avesse, minimamente, assolto l’onere della prova di aver denunciato tempestivamente i vizi non apparenti dell’escavatore. 10.La decisione venne appellata dal Vanuzzo che evidenziò come il Tribunale non avesse colto l’effettivo contenuto dell’accordo intercorso tra le parti atteso che la proposta formulata a [OSCURATO:SOCIETA]. poteva essere valorizzata solo in relazione all’escavatore usato.

L’appello fu accolto solo con specifico riferimento alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., per il resto la Corte d’appello confermò nella sostanza, per quel che rileva in questa sede, la ricostruzione logico-giuridica dei fatti così come accertati dal giudice di primo grado.

11. Il giudice di seconde cure, attraverso l’analisi delle emergenze processuali e della stessa condotta dell’appellante, evidenziò, muovendo anche dalla analisi della disciplina della locazione finanziaria, invocata dal Vanuzzo ma nella specie esclusa, che “all’utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa, non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l’utilizzatore, nell’ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente (Cass. n. 11776/2006)”. 12.Sicché, anche in quest’ottica, il Vanuzzo, che aveva sottoscritto il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (e poi con la [OSCURATO:SOCIETA].), colui che aveva negoziato i termini dell’acquisto e si era rivolta in giudizio direttamente a quest’ultima, sia quale compratore che quale utilizzatore finale del bene, era l’unico soggetto che avrebbe potuto formulare eventuali contestazioni in ordine allo stato di funzionamento dell’escavatore.

Muovendo poi dalle emergenze processuali e dalla stessa condotta tenuta dall’appellante, la Corte d’appello affermò come la ditta Vanuzzo si fosse “sempre ritenuta vincolata dall’originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza, sia nella fase stragiudiziale, nel corso della quale si è rivolta esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito contro [OSCURATO:PERSONA]”.

Venne inoltre chiarito che il contratto di leasing, ad ulteriore conferma della ricostruzione del rapporto intercorrente tra le parti in termini di compravendita, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si fosse perfezionato, o comunque avesse mai “raggiunto efficacia, proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo”. 13.La Corte concluse, quindi, che fosse onere della ditta Vanuzzo denunciare tempestivamente i vizi o difetti o la non conformità dell’escavatore, promuovendo le opportune azioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eventualmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi UNICREDIT) S.P.A., nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina del contratto di compravendita.

A tale ultimo riguardo, il giudice di merito affermò, sia in relazione all’attacco rapido che alla velocità dell’escavatore, anche all’esito dell’esame della CTU, l’insussistenza dei pretesi vizi e/o difetti e, comunque, l’assenza della gravità idonea a giustificare la richiesta risoluzione del contratto, così escludendo la rilevanza della tempestività della denuncia.

Il giudice di seconde cure confermò, inoltre, la statuizione del Tribunale con la quale venne dichiarata inammissibile la domanda proposta dal Vanuzzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché formulata soltanto con memoria successiva ex art. 180 c.p.c. mentre la chiamata avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, nei termini ex art. 269 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]) resistono con controricorso.

Nel corso del giudizio il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si censura la sentenza per erronea e falsa applicazione degli artt. 107 c.p.c., 270 e 271 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., per violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.

Al di là delle norme richiamate, il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), confermando sul punto la sentenza di prime cure, in quanto tardiva, poiché proposta solo con la memoria ex 180 c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente) e non nei termini previsti dall’art.269 c.p.c.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la necessità della chiamata in causa del terzo sarebbe emersa solo in seguito alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare solo dopo la produzione, nel giudizio di ATP, di uno stralcio del contratto di compravendita concluso con la [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo, al di là del generico richiamo alle norme di legge asseritamente violate, il ricorrente non chiarisce in che cosa la Corte d’appello abbia errato nell’applicazione delle disposizioni indicate ma si limita di fatto ad opporre alla statuizione del giudice la propria ricostruzione degli atti processuali.

La Corte d’appello, infatti, muove dalla piana ed oggettiva circostanza secondo cui la chiamata in causa del terzo è stata richiesta solo con la memoria ex art. 180 c.p.c.

Circostanza questa che comporta la decadenza dal diritto di proporre la domanda in quanto effettuata, oltre i termini stabiliti dall’art. 269 c.p.c.

Nella specie, la Corte d’appello si è quindi, correttamente, conformata al principio secondo cui ai sensi dell’art. 269, terzo comma, c.p.c., ove l’interesse alla chiamata in causa del terzo sia sorto per l’attore a seguito delle difese svolte dal convenuto, questi deve a pena di decadenza chiedere al G.I. l’autorizzazione a citare il terzo nella prima udienza di trattazione (Cass. n. 10682 del 2008). 2.Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della errata interpretazione del contenuto del rapporto intercorso tra le parti, per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1492 c.c., 1495 c.c., 1497 c.c., 2043 c.c.

Il ricorrente, in particolare, con l’indicata censura si duole della ricostruzione giuridica effettuata dalla Corte d’appello la quale “pur ponendosi su un piano interpretativo completamente diverso da quello assunto dal Tribunale, perviene a risultati del tutto coincidenti perché continua a muovere da un presupposto completamente errato, attribuendo al Vanuzzo oneri e decadenze che possono sì, contrattualmente farsi gravare” sull’utilizzatore “di un contratto di leasing finanziario ma che, nella fattispecie, dovevano certamente escludersi”….non essendosi interrogata la Corte se il Vanuzzo fosse divenuto utilizzatore del bene in questione.

Infatti “sulla base delle condizioni generali allegate alla compravendita conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11), così come sulla base delle condizioni disciplinanti il contratto di leasing concluso dal Vanuzzo con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1) quest’ultimo avrebbe assunto gli obblighi di denuncia spettanti all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] solo dopo e solo se fosse divenuto effettivamente l’utilizzatore del bene strumentale.” Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1353 c.c., 1362 c.c., 1470 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte ritenuto che la sussistenza di un contratto di compravendita intercorso tra la ditta Vanuzzo e la [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse dalla circostanza che il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].

“non si sarebbe mai perfezionato o comunque non avrebbe mai raggiunto la piena efficacia proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo”.

Nella prospettazione del ricorrente si sarebbe diversamente di fronte a due contratti, collegati, temporalmente inefficaci perché risolutivamente condizionati all’eventuale mancato rilascio del verbale di collaudo da parte della ditta Vanuzzo.

Sicché in quest’ottica il ricorrente non avrebbe potuto essere gravato di alcun onere di denuncia nemmeno nei confronti della finanziaria giacché non aveva acquistato alcunché dalla G.M. (poi [OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. e non essendosi nemmeno perfezionato il rapporto di detenzione qualificata con il bene che questa doveva fornire alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA] l’evidente connessione, i motivi di cui innanzi meritano di essere trattati congiuntamente e presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Giova rammentare che il Vanuzzo ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto concluso con G.M. [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) il 28.1.2003, per fatto del venditore.

L’acquisto, come dallo stesso ricorrente evidenziato, sarebbe dovuto avvenire a mezzo dell’intervento di una società di leasing che avrebbe corrisposto il saldo tra il prezzo convenuto e la differenza che residuava dopo la permuta dell’escavatore di proprietà della ditta Vanuzzo.

I termini dell’operazione, l’individuazione dell’oggetto sono stati effettuati integralmente dal Vanuzzo, utilizzatore dell’escavatore.

Sicché, il giudice di seconde cure ha affermato che lo stesso appellante si era, sempre, ritenuto vincolato “dall’originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza nella fase stragiudiziale, nel corso della quale” si era rivolto esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito contro [OSCURATO:PERSONA]”.

In nessuna delle fasi del giudizio, ivi incluso il procedimento di ATP, il ricorrente ha ritenuto di rivolgersi al concedente, nemmeno per denunciare i pretesi vizi dell’escavatore.

La Corte di merito ha quindi ritenuto che, a favore della prefata ricostruzione, deponesse peraltro l’ulteriore circostanza in forza della quale “il contratto di acquisto tra Unicredit (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], di cui l’appellante invoca l’applicazione, in realtà non si è mai perfezionato, o comunque, non ha mai raggiunto piena efficacia proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vannuzzo”.

La ditta Vanuzzo, nella sostanza “ha seguito sin dall’origine e del tutto arbitrariamente una prassi inusuale quanto scorretta: dopo aver ricevuto l’escavatore, non ha sottoscritto il verbale di consegna in modo da non essere vincolata in alcun modo al contratto di leasing al pagamento dei canoni pattuiti; successivamente ha sottoposto l’escavatore a prove, ma lo ha anche utilizzato per la propria attività, non previste dal contratto né dalla prassi nelle operazioni di leasing; infine ha formulato a [OSCURATO:PERSONA] dopo oltre due mesi dalla consegna che per la verità non possono neppure essere considerate contestazioni a norma della disciplina sulla denuncia dei vizi nella compravendita”.

A ciò deve aggiungersi che anche la [OSCURATO:SOCIETA]. si è ritenuta vincolata all’originario contratto di compravendita, tanto da chiederne, ed ottenerne, in via riconvenzionale, la risoluzione per grave inadempimento.

Il giudice di merito ha quindi affermato che la ditta Vanuzzo, sia nelle vesti di originaria acquirente che in quelle di, sostanziale, utilizzatrice, fosse l’unico soggetto legittimato a denunciare i vizi del bene, vizi nella specie tardivamente denunciati.

Sicché anche a voler accedere alla tesi l’odierno ricorrente, il giudice di merito, escludendola, ha tuttavia affermato che nella specie anche quale utilizzatore, in forza del comportamento concludente tenuto, il Vanuzzo sarebbe stato legittimato a denunciare i vizi del bene, e, quindi a soggiacere alle relative preclusioni e decadenze.

In buona sostanza, il giudice di merito, muovendo dalle emergenze processuali ha qualificato il negozio intercorso tra le parti quale compravendita correttamente interpretando le intenzioni delle parti in sede contrattuale e chiarendo, al contempo, le ragioni per le quali, nella specie, non potesse operare la disciplina del leasing. 2.1.Invero, questa Corte ha più volte affermato che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.n. 9461 del 2021).

Giova sul punto ribadire che, ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima, diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in unaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda, volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 3590 del 2021). 2.2.Nella specie, il ricorrente, dopo aver richiamato le disposizioni di cui innanzi, non ha chiarito in alcun modo sotto quale profilo si sarebbe concretata l’asserita violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., affermando l’erroneità della ricostruzione della vicenda contrattuale in forza dell’omessa valutazione di alcuni documenti (richiamando, ad esempio, la lettera 5.4.2004) e richiamando il contenuto del contratto in un’ottica interpretativa confliggente con quella del giudice di merito.

Con il motivo di cui innanzi, il ricorrente, mira, in verità,ad una inammissibile e diversa ricostruzione del compendio probatorio e, per l’effetto, della qualificazione giuridica dell’operazione intercorsa con la [OSCURATO:SOCIETA]., qualificata in termini di compravendita anche in forza del mancato perfezionamento del contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., dovuto alla omessa sottoscrizione del verbale.

Ne consegue il rigetto delle doglianze. 3.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito in giudizio e violazione, in particolare, degli artt. 2697 c.c., 696 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il ricorrente con il citato motivo si duole della ricostruzione delle emergenze probatorie fatta dalla Corte e, in particolare, circa la ritenuta infondatezza delle doglianze in punto di vizi dell’escavatore, riferendole alla risoluzione della compravendita del nuovo escavatore e non a quello oggetto di cessione.

Anche con riferimento a questo motivo valgono le precedenti osservazioni, atteso che il ricorrente mira, attraverso il richiamo a diverse norme, con proprie valutazioni e documenti estrapolati parzialmente, ad una diversa ricostruzione della fattispecie e della domanda formulata nel giudizio di primo grado, in tal modo sollecitando questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. 4.Con il quinto motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, vizio di extra o ultra petizione; violazione degli artt. 91, 183, 189, 112 c.p.c. nonché per nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Con il motivo de quo il ricorrente, affermando di aver agito in giudizio per la risoluzione del contratto di compravendita del proprio escavatore usato, e non per quello venduto da [OSCURATO:PERSONA], si duole della omessa pronuncia da parte del giudice di prime e di seconde cure sul punto.

Con il medesimo motivo il ricorrente si duole della condanna alla restituzione delle bene, targa e libretto dell’escavatore ed al risarcimento dei danni.

Con riferimento alla prima parte del motivo, esso deve ritenersi inammissibile non risultando dal contenuto dello stesso (nel quale ci si limita ad affermare “la domanda alla luce delle evidenze di causa era chiaramente riferita alla risoluzione del contratto di vendita del suo escavatore usato..”) se in grado di appello fosse stata formulata tale specifica doglianza ed anzi emergendo dal ricorso, controricorso e dalla sentenza impugnata, che l’intero giudizio (e quindi le difese e le domande), incluso ovviamente l’ATP, avessero ad oggetto il nuovo escavatore e non già quello usato.

Nel medesimo motivo il ricorrente si duole della mancata pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], così come modificate con la memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.

Il motivo deve essere disatteso.

Il giudice di secondo grado sul punto si è pronunciato statuendo che: “Non vi sono poi in alcun modo i lamentati errori di extra o ultra petizione sulla restituzione del mezzo, laddove basta limitarsi ad osservare come, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, avesse già ottenuto la restituzione dell’escavatore mediante l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 196-ter del 5.11.2004 non rendendosi pertanto necessaria né dovuta alcuna pronuncia in tal senso”. 5.Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 1226 c.c. perché non sussisterebbero i presupposti per la sua applicazione.

Il motivo è inammissibile.

Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato, rispetto alla specifica doglianza espressa dal Vanuzzo, che ai fini dell’applicazione della norma non è necessaria un’esplicita istanza di parte ed ha chiarito i criteri attraverso le quali aveva effettuato la liquidazione (facendo richiamo ad una perizia non contestata dal ricorrente).

Ebbene, deve dichiararsi inammissibile il motivo atteso che “l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto se la motivazione non dà adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito “(Cass. n. 6285 del 2004).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e le spese vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa artigiana , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n.5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma in via Bocca di Leone n. 78; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo legale in via Alberico II n. 33 in Roma; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 14.2.2017 e notificata il 15 marzo 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil PM che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitii difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo una precedente proposta non andata a buon fine fatta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), la ditta Vanuzzo formulò un’ulteriore proposta per l’acquisto di un escavatore OeK Mod [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di Euro 98.000,00. 2. Il pagamento dell’escavatore avrebbe dovuto essere effettuato mediante l’intervento di una società di leasing, successivamente indicata in [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe corrisposto la differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo escavatore ed il valore della permuta, pari a 25.000,00 Euro, di un escavatore usato di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. accettò la proposta inviando alla ditta ricorrente telefax di conferma in data 28.1.2003, e l’escavatore, dopo l’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., fu consegnato alla ditta Vanuzzo agli inizi del mese di aprile2003. 3.In data 20.3.2003 la ditta Vanuzzo sottoscrisse un contratto di leasing, convenendo con la società finanziatrice che la consegna del bene sarebbe stata considerata come avvenuta, una volta messi a disposizione i beni dal fornitore all’utilizzatore e questi li avesse accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo. Dalla sottoscrizione sarebbe poi scaturito l’obbligo di pagamento alla società finanziatrice dei canoni dovuti per l’utilizzo del bene. 4.Unavolta consegnato l’escavatore, il 28 marzo 2003, non venne sottoscritto il verbale di consegna e collaudo. 5.La mancata sottoscrizione dipese, nella prospettiva dell’odierno ricorrente, dalla necessità di alcuni interventi sull’escavatore e da paventati vizi di funzionamento. 6.In data 9.4.2003 venne, quindi, inviato un tecnico da parte della ditta venditrice per tentare di porre rimedio agli asseriti vizi, ma senza apprezzabili risultati. In quel contesto venne effettuato un intervento di verifica e nel rapporto ad esso relativo, sottoscritto anche dall’odierno ricorrente, non venne fatta menzione di alcun vizio o difetto. 7.In data 5 giugno 2003 il Vanuzzo formulò “una prima generica denuncia di pretesi vizi e/o difetti, trascorsi…. settanta giorni dalla consegna dell’escavatore”. 8.Successivamente, per quel che rileva in questa sede, il Vanuzzo agì in giudizio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) per la risoluzione del contratto di compravendita e nel corso del giudizio venne disposta altresì la chiamata in causa, in seguito revocata, della società concedente il finanziamento. 9.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, accogliendo la domanda proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti per grave inadempimento del Vanuzzo e condannò quest’ultimo al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda del Vanuzzo, per essere intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi del bene acquistato, richiamando l’art. 6, punto 7, delle condizioni generali allegate alla proposta e gli artt. 1492 c.c. e 1495 c.c., evidenziando al riguardo come il Vanuzzo non avesse, minimamente, assolto l’onere della prova di aver denunciato tempestivamente i vizi non apparenti dell’escavatore. 10.La decisione venne appellata dal Vanuzzo che evidenziò come il Tribunale non avesse colto l’effettivo contenuto dell’accordo intercorso tra le parti atteso che la proposta formulata a [OSCURATO:SOCIETA]. poteva essere valorizzata solo in relazione all’escavatore usato. L’appello fu accolto solo con specifico riferimento alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., per il resto la Corte d’appello confermò nella sostanza, per quel che rileva in questa sede, la ricostruzione logico-giuridica dei fatti così come accertati dal giudice di primo grado. 11. Il giudice di seconde cure, attraverso l’analisi delle emergenze processuali e della stessa condotta dell’appellante, evidenziò, muovendo anche dalla analisi della disciplina della locazione finanziaria, invocata dal Vanuzzo ma nella specie esclusa, che “all’utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa, non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l’utilizzatore, nell’ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente (Cass. n. 11776/2006)”. 12.Sicché, anche in quest’ottica, il Vanuzzo, che aveva sottoscritto il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (e poi con la [OSCURATO:SOCIETA].), colui che aveva negoziato i termini dell’acquisto e si era rivolta in giudizio direttamente a quest’ultima, sia quale compratore che quale utilizzatore finale del bene, era l’unico soggetto che avrebbe potuto formulare eventuali contestazioni in ordine allo stato di funzionamento dell’escavatore. Muovendo poi dalle emergenze processuali e dalla stessa condotta tenuta dall’appellante, la Corte d’appello affermò come la ditta Vanuzzo si fosse “sempre ritenuta vincolata dall’originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza, sia nella fase stragiudiziale, nel corso della quale si è rivolta esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito contro [OSCURATO:PERSONA]”. Venne inoltre chiarito che il contratto di leasing, ad ulteriore conferma della ricostruzione del rapporto intercorrente tra le parti in termini di compravendita, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si fosse perfezionato, o comunque avesse mai “raggiunto efficacia, proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo”. 13.La Corte concluse, quindi, che fosse onere della ditta Vanuzzo denunciare tempestivamente i vizi o difetti o la non conformità dell’escavatore, promuovendo le opportune azioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eventualmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi UNICREDIT) S.P.A., nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina del contratto di compravendita. A tale ultimo riguardo, il giudice di merito affermò, sia in relazione all’attacco rapido che alla velocità dell’escavatore, anche all’esito dell’esame della CTU, l’insussistenza dei pretesi vizi e/o difetti e, comunque, l’assenza della gravità idonea a giustificare la richiesta risoluzione del contratto, così escludendo la rilevanza della tempestività della denuncia. Il giudice di seconde cure confermò, inoltre, la statuizione del Tribunale con la quale venne dichiarata inammissibile la domanda proposta dal Vanuzzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché formulata soltanto con memoria successiva ex art. 180 c.p.c. mentre la chiamata avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, nei termini ex art. 269 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]) resistono con controricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si censura la sentenza per erronea e falsa applicazione degli artt. 107 c.p.c., 270 e 271 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., per violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. Al di là delle norme richiamate, il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), confermando sul punto la sentenza di prime cure, in quanto tardiva, poiché proposta solo con la memoria ex 180 c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente) e non nei termini previsti dall’art.269 c.p.c. Secondo la prospettazione del ricorrente, la necessità della chiamata in causa del terzo sarebbe emersa solo in seguito alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare solo dopo la produzione, nel giudizio di ATP, di uno stralcio del contratto di compravendita concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo, al di là del generico richiamo alle norme di legge asseritamente violate, il ricorrente non chiarisce in che cosa la Corte d’appello abbia errato nell’applicazione delle disposizioni indicate ma si limita di fatto ad opporre alla statuizione del giudice la propria ricostruzione degli atti processuali. La Corte d’appello, infatti, muove dalla piana ed oggettiva circostanza secondo cui la chiamata in causa del terzo è stata richiesta solo con la memoria ex art. 180 c.p.c. Circostanza questa che comporta la decadenza dal diritto di proporre la domanda in quanto effettuata, oltre i termini stabiliti dall’art. 269 c.p.c. Nella specie, la Corte d’appello si è quindi, correttamente, conformata al principio secondo cui ai sensi dell’art. 269, terzo comma, c.p.c., ove l’interesse alla chiamata in causa del terzo sia sorto per l’attore a seguito delle difese svolte dal convenuto, questi deve a pena di decadenza chiedere al G.I. l’autorizzazione a citare il terzo nella prima udienza di trattazione (Cass. n. 10682 del 2008). 2.Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della errata interpretazione del contenuto del rapporto intercorso tra le parti, per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1492 c.c., 1495 c.c., 1497 c.c., 2043 c.c. Il ricorrente, in particolare, con l’indicata censura si duole della ricostruzione giuridica effettuata dalla Corte d’appello la quale “pur ponendosi su un piano interpretativo completamente diverso da quello assunto dal Tribunale, perviene a risultati del tutto coincidenti perché continua a muovere da un presupposto completamente errato, attribuendo al Vanuzzo oneri e decadenze che possono sì, contrattualmente farsi gravare” sull’utilizzatore “di un contratto di leasing finanziario ma che, nella fattispecie, dovevano certamente escludersi”….non essendosi interrogata la Corte se il Vanuzzo fosse divenuto utilizzatore del bene in questione. Infatti “sulla base delle condizioni generali allegate alla compravendita conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11), così come sulla base delle condizioni disciplinanti il contratto di leasing concluso dal Vanuzzo con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1) quest’ultimo avrebbe assunto gli obblighi di denuncia spettanti all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] solo dopo e solo se fosse divenuto effettivamente l’utilizzatore del bene strumentale.” Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1353 c.c., 1362 c.c., 1470 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte ritenuto che la sussistenza di un contratto di compravendita intercorso tra la ditta Vanuzzo e la [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse dalla circostanza che il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. “non si sarebbe mai perfezionato o comunque non avrebbe mai raggiunto la piena efficacia proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo”. Nella prospettazione del ricorrente si sarebbe diversamente di fronte a due contratti, collegati, temporalmente inefficaci perché risolutivamente condizionati all’eventuale mancato rilascio del verbale di collaudo da parte della ditta Vanuzzo. Sicché in quest’ottica il ricorrente non avrebbe potuto essere gravato di alcun onere di denuncia nemmeno nei confronti della finanziaria giacché non aveva acquistato alcunché dalla G.M. (poi [OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. e non essendosi nemmeno perfezionato il rapporto di detenzione qualificata con il bene che questa doveva fornire alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA] l’evidente connessione, i motivi di cui innanzi meritano di essere trattati congiuntamente e presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Giova rammentare che il Vanuzzo ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto concluso con G.M. [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) il 28.1.2003, per fatto del venditore. L’acquisto, come dallo stesso ricorrente evidenziato, sarebbe dovuto avvenire a mezzo dell’intervento di una società di leasing che avrebbe corrisposto il saldo tra il prezzo convenuto e la differenza che residuava dopo la permuta dell’escavatore di proprietà della ditta Vanuzzo. I termini dell’operazione, l’individuazione dell’oggetto sono stati effettuati integralmente dal Vanuzzo, utilizzatore dell’escavatore. Sicché, il giudice di seconde cure ha affermato che lo stesso appellante si era, sempre, ritenuto vincolato “dall’originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza nella fase stragiudiziale, nel corso della quale” si era rivolto esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito contro [OSCURATO:PERSONA]”. In nessuna delle fasi del giudizio, ivi incluso il procedimento di ATP, il ricorrente ha ritenuto di rivolgersi al concedente, nemmeno per denunciare i pretesi vizi dell’escavatore. La Corte di merito ha quindi ritenuto che, a favore della prefata ricostruzione, deponesse peraltro l’ulteriore circostanza in forza della quale “il contratto di acquisto tra Unicredit (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], di cui l’appellante invoca l’applicazione, in realtà non si è mai perfezionato, o comunque, non ha mai raggiunto piena efficacia proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vannuzzo”. La ditta Vanuzzo, nella sostanza “ha seguito sin dall’origine e del tutto arbitrariamente una prassi inusuale quanto scorretta: dopo aver ricevuto l’escavatore, non ha sottoscritto il verbale di consegna in modo da non essere vincolata in alcun modo al contratto di leasing al pagamento dei canoni pattuiti; successivamente ha sottoposto l’escavatore a prove, ma lo ha anche utilizzato per la propria attività, non previste dal contratto né dalla prassi nelle operazioni di leasing; infine ha formulato a [OSCURATO:PERSONA] dopo oltre due mesi dalla consegna che per la verità non possono neppure essere considerate contestazioni a norma della disciplina sulla denuncia dei vizi nella compravendita”. A ciò deve aggiungersi che anche la [OSCURATO:SOCIETA]. si è ritenuta vincolata all’originario contratto di compravendita, tanto da chiederne, ed ottenerne, in via riconvenzionale, la risoluzione per grave inadempimento. Il giudice di merito ha quindi affermato che la ditta Vanuzzo, sia nelle vesti di originaria acquirente che in quelle di, sostanziale, utilizzatrice, fosse l’unico soggetto legittimato a denunciare i vizi del bene, vizi nella specie tardivamente denunciati. Sicché anche a voler accedere alla tesi l’odierno ricorrente, il giudice di merito, escludendola, ha tuttavia affermato che nella specie anche quale utilizzatore, in forza del comportamento concludente tenuto, il Vanuzzo sarebbe stato legittimato a denunciare i vizi del bene, e, quindi a soggiacere alle relative preclusioni e decadenze. In buona sostanza, il giudice di merito, muovendo dalle emergenze processuali ha qualificato il negozio intercorso tra le parti quale compravendita correttamente interpretando le intenzioni delle parti in sede contrattuale e chiarendo, al contempo, le ragioni per le quali, nella specie, non potesse operare la disciplina del leasing. 2.1.Invero, questa Corte ha più volte affermato che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.n. 9461 del 2021). Giova sul punto ribadire che, ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima, diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in unaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda, volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 3590 del 2021). 2.2.Nella specie, il ricorrente, dopo aver richiamato le disposizioni di cui innanzi, non ha chiarito in alcun modo sotto quale profilo si sarebbe concretata l’asserita violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., affermando l’erroneità della ricostruzione della vicenda contrattuale in forza dell’omessa valutazione di alcuni documenti (richiamando, ad esempio, la lettera 5.4.2004) e richiamando il contenuto del contratto in un’ottica interpretativa confliggente con quella del giudice di merito. Con il motivo di cui innanzi, il ricorrente, mira, in verità,ad una inammissibile e diversa ricostruzione del compendio probatorio e, per l’effetto, della qualificazione giuridica dell’operazione intercorsa con la [OSCURATO:SOCIETA]., qualificata in termini di compravendita anche in forza del mancato perfezionamento del contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., dovuto alla omessa sottoscrizione del verbale. Ne consegue il rigetto delle doglianze. 3.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito in giudizio e violazione, in particolare, degli artt. 2697 c.c., 696 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente con il citato motivo si duole della ricostruzione delle emergenze probatorie fatta dalla Corte e, in particolare, circa la ritenuta infondatezza delle doglianze in punto di vizi dell’escavatore, riferendole alla risoluzione della compravendita del nuovo escavatore e non a quello oggetto di cessione. Anche con riferimento a questo motivo valgono le precedenti osservazioni, atteso che il ricorrente mira, attraverso il richiamo a diverse norme, con proprie valutazioni e documenti estrapolati parzialmente, ad una diversa ricostruzione della fattispecie e della domanda formulata nel giudizio di primo grado, in tal modo sollecitando questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. 4.Con il quinto motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, vizio di extra o ultra petizione; violazione degli artt. 91, 183, 189, 112 c.p.c. nonché per nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Con il motivo de quo il ricorrente, affermando di aver agito in giudizio per la risoluzione del contratto di compravendita del proprio escavatore usato, e non per quello venduto da [OSCURATO:PERSONA], si duole della omessa pronuncia da parte del giudice di prime e di seconde cure sul punto. Con il medesimo motivo il ricorrente si duole della condanna alla restituzione delle bene, targa e libretto dell’escavatore ed al risarcimento dei danni. Con riferimento alla prima parte del motivo, esso deve ritenersi inammissibile non risultando dal contenuto dello stesso (nel quale ci si limita ad affermare “la domanda alla luce delle evidenze di causa era chiaramente riferita alla risoluzione del contratto di vendita del suo escavatore usato..”) se in grado di appello fosse stata formulata tale specifica doglianza ed anzi emergendo dal ricorso, controricorso e dalla sentenza impugnata, che l’intero giudizio (e quindi le difese e le domande), incluso ovviamente l’ATP, avessero ad oggetto il nuovo escavatore e non già quello usato. Nel medesimo motivo il ricorrente si duole della mancata pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], così come modificate con la memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. Il motivo deve essere disatteso. Il giudice di secondo grado sul punto si è pronunciato statuendo che: “Non vi sono poi in alcun modo i lamentati errori di extra o ultra petizione sulla restituzione del mezzo, laddove basta limitarsi ad osservare come, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, avesse già ottenuto la restituzione dell’escavatore mediante l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 196-ter del 5.11.2004 non rendendosi pertanto necessaria né dovuta alcuna pronuncia in tal senso”. 5.Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 1226 c.c. perché non sussisterebbero i presupposti per la sua applicazione. Il motivo è inammissibile. Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente affermato, rispetto alla specifica doglianza espressa dal Vanuzzo, che ai fini dell’applicazione della norma non è necessaria un’esplicita istanza di parte ed ha chiarito i criteri attraverso le quali aveva effettuato la liquidazione (facendo richiamo ad una perizia non contestata dal ricorrente). Ebbene, deve dichiararsi inammissibile il motivo atteso che “l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto se la motivazione non dà adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito “(Cass. n. 6285 del 2004). In conclusione, il ricorso deve essere respinto e le spese vanno liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 20
Sentenza Cassazione n. 27398/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris