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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21110/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (con seguente memoria con richiesta di assegnazione alla Seconda Sezione, non accoglibile poiché il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione perché inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi per le ragioni che si vanno ad esporre) e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, di alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi non sono specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ciò vale tanto in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi, diretta alla esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 7 ed 8 con la descrizione della condotta come coeva, congiunta ed equivalente, ai fini della realizzazione dell'atto illecito, che in relazione a quello di [OSCURATO:PERSONA], per il quale valgono considerazioni analoghe quanto alla condotta commissiva, e connotato da una strutturale genericità ed astrattezza nell'affrontare il tema della mancata applicazione della attenuante 'pretoria' della particolare tenuità del danno, non essendosi enucleato quale spazio applicativo residuasse per la attenuante invocata, dopo la applicazione congiunta delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; e generico è, infine, anche il terzo motivo, che omette ogni considerazione, nel valutare l'esclusione, per l'imputato, delle pene sostitutive, della sussistenza di precedenti gravi e reiterati, che, sebbene risalenti e tali quindi da aver portato all'esclusione della recidiva, 'pesano' negativamente, portando alla esclusione del beneficio invocato, che, per la registrata presenza di quei precedenti, avrebbe richiesto, come indicato nella motivazione, ben più specifico programma rieducativo, in un regime di maggior controllo; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d ciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA](sigliere Estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (con seguente memoria con richiesta di assegnazione alla Seconda Sezione, non accoglibile poiché il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione perché inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi per le ragioni che si vanno ad esporre) e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, di alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi non sono specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ciò vale tanto in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi, diretta alla esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 7 ed 8 con la descrizione della condotta come coeva, congiunta ed equivalente, ai fini della realizzazione dell'atto illecito, che in relazione a quello di [OSCURATO:PERSONA], per il quale valgono considerazioni analoghe quanto alla condotta commissiva, e connotato da una strutturale genericità ed astrattezza nell'affrontare il tema della mancata applicazione della attenuante 'pretoria' della particolare tenuità del danno, non essendosi enucleato quale spazio applicativo residuasse per la attenuante invocata, dopo la applicazione congiunta delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; e generico è, infine, anche il terzo motivo, che omette ogni considerazione, nel valutare l'esclusione, per l'imputato, delle pene sostitutive, della sussistenza di precedenti gravi e reiterati, che, sebbene risalenti e tali quindi da aver portato all'esclusione della recidiva, 'pesano' negativamente, portando alla esclusione del beneficio invocato, che, per la registrata presenza di quei precedenti, avrebbe richiesto, come indicato nella motivazione, ben più specifico programma rieducativo, in un regime di maggior controllo; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA](sigliere Estenso
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