CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 04490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 7602/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co: Relatore [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno di parziale conferma della pronuncia della CTP di Salerno, ove erano state parzialmente accolte le sue ragioni in tema di prescrizione decennale dei crediti IRPEF riscossi mediante cartella; che l'Agenzia delle entrate — riscossione ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'Adunanza la parte privata ha depositato memoria CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che può prescindersi dall'istanza di riunione con il ricorso r.g. n. 14769/2018, stante l'autonomia dei giudizi; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina generale e speciale della prescrizione dei crediti erariali; che, con riguardo all'unico motivo, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della Ric. 2020 n. 15864 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397). In successive pronunce, questa corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi Ric. 2020 n. 15864 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6"-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6"-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6"-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638). Nella specie, la CTR ha correttamente che i crediti erariali per l'IRPEF, che erano fondati su cartelle di pagamento, fossero soggetti a prescrizione decennale; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1